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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.12.2003 12.2003.44

December 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·751 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.44

Lugano 10 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. n. CL.2002.00116 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 17 ottobre 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'308.95 più interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di __________;

domande sulle quali la controparte, non comparsa all'udienza di discussione, non si è pronunciata e che il Segretario assessore, con sentenza 24 gennaio 2003, ha respinto;

appellante l'istante con atto di appello 6 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con il giudizio qui impugnato, il Segretario assessore, dopo aver evidenziato -a ragione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 618 ad art. 169)che il fatto che la convenuta non fosse comparsa all'udienza di discussione e fosse dunque rimasta preclusa non comportava alcuna modifica o alleggerimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, ha esaminato se nella fattispecie quest'ultimo avesse comprovato le sue pretese contrattuali (il salario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2002, di complessivi fr. 9'000.-, e il rimborso di alcuni premi assicurativi da lui anticipati, di fr. 2'308.95) e, ritenendo che non fosse il caso, ha senz'altro respinto l'istanza.

                                   2.   Con l'appello che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di accogliere l'istanza, rilevando che i documenti agli atti erano in realtà sufficienti per ammettere il benfondato delle sue pretese e che in via abbondanziale ci si doveva chiedere se la scrivente Camera, visto l'atteggiamento passivo tenuto dal Segretario assessore in una controversia pacificamente retta dal principio indagatorio, non avrebbe dovuto rinviargli gli atti per un complemento istruttorio.

                                   3.   In punto alla prima censura, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, le prove documentali non dimostrano che l'istante fosse creditore degli importi reclamati in causa, che non trovano il loro fondamento in circostanze notorie. Nulla premette di ritenere che il suo salario mensile netto, oltretutto per un'attività a tempo parziale, fosse di fr. 3'000.-, il semplice fatto che la convenuta non abbia preso posizione su uno scritto in tal senso allestito dal legale dell'istante (doc. _) non potendo in effetti essere inteso in buona fede quale tacito riconoscimento di quella circostanza. Quanto all'altra pretesa, nessun documento prova che le parti avessero concordato che i premi dell'assicurazione RC per i danni patrimoniali (di complessivi fr. 4'617.90, cfr. doc. _) dovessero essere ripartiti tra loro in ragione di metà ciascuno.

                                   4.   Pure infondata è l'altra censura, con cui l'istante rimprovera al primo giudice di aver disatteso il principio indagatorio (art. 343 cpv. 4 CO e 417 lett. c CPC) segnatamente per non aver interpellato la convenuta (appello p. 4), ciò che a suo dire imporrebbe di rinviargli gli atti per un complemento istruttorio.

                                         A parte il fatto che il giudice è tenuto a procedere in tal senso solo in presenza di fondati motivi di dubbio su uno o l'altro punto del contendere (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 417), situazione che l'istante neppure pretende si sia in concreto realizzata (di qui la formulazione condizionale della censura), non si vede quale vantaggio pratico egli avrebbe potuto ottenere da tale circostanza, che semmai avrebbe permesso alla convenuta di migliorare la propria posizione processuale, ma in ogni caso non avrebbe consentito all'istante di addurre nuovi fatti o prove con cui adempiere all'onere probatorio a suo carico.

                                   5.   Ne discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.

                                         Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 lett. e CPC) e non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni all'appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 343  CO e 417 CPC

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 6 febbraio 2003 di __________ è respinto.

                                   II.   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      - avv. __________

                                                                      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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