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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.02.2005 12.2003.220

February 8, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,129 words·~6 min·2

Summary

violazione del diritto di essere sentito

Full text

Incarto n. 12.2003.220

Lugano 8 febbraio 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. n. DI.2003.00147 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5- promossa con istanza 24 febbraio 2003 da

AO 1 rappr. da  RA 2 

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’istante ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di permetterle la consultazione dei bilanci, conti economici e rapporti di revisione 2001 e (se già allestiti) 2002;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 10 dicembre 2003 ha accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 19 dicembre 2003, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e in subordine la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 15 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con l’istanza in rassegna AO 1 ha chiesto, in applicazione dell’art. 697h cpv. 2 CO, che fosse fatto ordine a AP 1, di cui essa si dichiarava creditrice ipotecaria, di permetterle la consultazione dei bilanci, conti economici e rapporti di revisione 2001 e (se già allestiti) 2002, adducendo a sostegno della sua richiesta che quest’ultima società versava in una precaria situazione finanziaria, tanto è vero che in occasione di un procedimento promosso innanzi all’Handelsgericht di San Gallo era stata astretta, proprio per questa ragione, alla prestazione di un’importante cauzione processuale (doc. I).

                                         La convenuta si è opposta all’istanza contestando che l’istante avesse provato la sua qualità di creditrice, tutti i suoi creditori avendo in effetti rinunciato alle loro pretese nell’ambito di un accordo di risanamento (doc. H) le cui condizioni erano state nel frattempo adempiute, e sostenendo che la controparte non aveva comunque un interesse degno di protezione ad ottenere le informazioni richieste.

                                   2.   Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza. Egli ha in sostanza ritenuto che l’istante aveva senz’altro provato di essere creditrice della convenuta, essendo in possesso delle cartelle ipotecarie sui beni di quest’ultima (doc. D) ed essendo stata sconfessata, mediante la produzione agli atti dalla sentenza dell’Handelsgericht di San Gallo (doc. N), la tesi della convenuta secondo cui la controparte aveva rinunciato ad ogni suo credito, e disponeva di un interesse degno di protezione a consultare i bilanci, avendo provato con il doc. I che la convenuta si trovava in un situazione finanziaria precaria.

                                   3.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, la convenuta chiede innanzitutto di annullare il querelato giudizio, rimproverando in sostanza al primo giudice di aver costretto le parti a procedere alla discussione finale già al termine di un’udienza fissata per tutt’altro scopo e di averle oltretutto impedito di amministrare alcune prove testimoniali decisive. In via subordinata chiede, se del caso previa assunzione di quelle prove, di riformare la sentenza nel senso di respingere l’istanza, escludendo che l’istante avesse provato di essere creditrice rispettivamente di avere un interesse degno di protezione.

                                   4.   È a ragione che la convenuta ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentito nel fatto che il dibattimento finale sia stato indetto già al termine di un’udienza fissata per tutt’altro scopo e non sia invece stato rinviato ad un’ulteriore udienza.

                                         La giurisprudenza cantonale, riferendosi a una norma del tutto analoga a quella in concreto applicabile di cui all’art. 368 cpv. 1 CPC -secondo cui se è stata eseguita un’istruttoria, a chiusura della stessa, le parti  procedono alla discussione finale, fermo restando però che il rinvio ad un’ulteriore udienza non deve protrarsi oltre 10 giorni dall’ultimo atto di istruttoria- ha in effetti già avuto modo di stabilire che se il processo comporta l’assunzione di altre prove oltre ai documenti di causa prodotti all’udienza di discussione, ovvero il sopralluogo, la perizia, i testi, l’edizione o il richiamo di documenti, il giudice deve in ogni caso dare alle parti la possibilità di discuterne le risultanze indicendo il dibattimento finale con convocazione delle stesse per un’ulteriore udienza, ritenuto che in caso contrario questa mancanza processuale comporta la nullità della sentenza, siccome emanata in violazione del diritto di essere sentiti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 297).

                                         Nel caso di specie, l’istruttoria aveva già comportato l’edizione di alcuni documenti dall’istante (doc. 1, 2 rich.). L’udienza del 25 novembre 2003 era stata indetta per la sola discussione sulle opposizioni alle domande rogatoriali da porre a due testi in precedenza ammessi (cfr. ordinanza 12 novembre 2003), per cui le parti, in considerazione del principio giurisprudenziale appena esposto, non avevano motivo di ritenere che un eventuale dibattimento finale avrebbe avuto luogo già in occasione di quell’udienza né dunque avevano la necessità di prepararsi a discutere sulle risultanze delle prove nel frattempo esperite, segnatamente in merito ai documenti prodotti in edizione e, a maggior ragione, in merito alle testimonianze che sarebbero state assunte in seguito per rogatoria. Il fatto che l’udienza in questione, a seguito della produzione -in forza di una domanda di restituzione in intero presentata dall’istante a quel momentodel doc. N, sia stata in realtà dedicata all’esame di quest’ultima richiesta, poi accolta, circostanza questa che ha indotto il giudice di prime cure a rinunciare all’assunzione di tutte le altre prove, tra cui le rogatorie, non permetteva pertanto al giudice di imporre l’effettuazione del dibattimento finale già al termine di quell’udienza. Il fatto che egli lo abbia nondimeno ordinato, senza citare le parti ad un’ulteriore udienza, costituisce dunque una chiara violazione del diritto di essere sentiti, che impone senz’altro l’annullamento della sentenza.

                                   5.   Ne discende, in accoglimento del gravame, l’annullamento della sentenza di prime cure, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure d’appello.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 19 dicembre 2003 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata.

                                         §.     Gli atti sono rinviati al Segretario assessore affinché citi le parti ad una nuova udienza per il dibattimento finale.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.     950.b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  1’000.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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