Incarto n. 12.2003.218
Lugano 23 dicembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.139 della Pretura del Distretto di __________ promossa con petizione 27 agosto 2003 da
__________ rappr. da __________
contro
__________ rappr. da avv. __________
con la quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di
Fr. 50'000.- (compravendita, risarcimento danni).
Ed ora sul ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 della __________ nei confronti del decreto 2 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale è fatto ordine all'attrice di prestare una cauzione processuale per ripetibili, ex art. 153 CPC, di Fr. 6'000.-.
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.
Considerato
che il primo giudice ha obbligato l'attrice, su esplicita richiesta della parte convenuta, a prestare una cauzione processuale di Fr. 6'000.- poiché si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, inverando così la condizione di cui all'art. 153 cpv. 1
litt. a) CPC;
che lo stato di insolvenza è stato accertato, risultando a carico dell'attrice sedici attestati di carenza beni per oltre quarantamila franchi;
che, con il ricorso in oggetto, l'appellante ritiene la domanda di prestazione di cauzione ingiustificata poiché fatta valere approfittando della sua "momentaneamente squilibrata" situazione finanziaria;
che scopo della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la difficoltà di ottenerne, nel caso di esito a lei positivo della causa, il rimborso (Rep. 1978, 342);
che una delle condizioni esatte dalla legge per comprovare tale prevedibile difficoltà è l'insolvenza della parte attrice risultante da atti ufficiali, tra i quali l'attestato carenza beni (Rep. 1979, 341);
che l'attrice non contesta di essere gravata da attestati di carenza beni, anzi conferma di attraversare una difficile situazione finanziaria;
che la cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990, 275), nemmeno potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a farne domanda giacché si tratta di un diritto che la legge le offre;
che l'appellante non contesta l'ammontare della cauzione;
che l'appello di __________ si rivela così infondato e, come tale, può essere sancito già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 di __________ è respinto.
2. La tassa di giudizio di Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________ - avv. __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario