Incarto n. 12.2003.191
Lugano 6 novembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.00236 della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con istanza di sfratto 2 ottobre 2003 da
__________ __________ __________ tutti rappr. da __________
contro
__________
che il Pretore ha accolto, con decreto 29 ottobre 2003, ordinando alla convenuta di mettere immediatamente a libera disposizione degli istanti gli spazi occupati nell'immobile part. n. __________RFD di __________, in Via __________, e meglio il deposito-negozio di mq 90 al sottosuolo, il negozio di mq 121 al pianterreno, il negozio di mq 200 al primo piano, due parcheggi al livello -1 e un parcheggio al livello -2 nell'autorimessa sotterranea e una vetrina nell'area esterna;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 della convenuta;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con giudizio 29 ottobre 2003 il Pretore, preso atto che l'istanza si fondava sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 19 agosto 2002 (doc. _) nonché sulla notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 28 luglio 2003 (doc. _), ha decretato lo sfratto immediato della convenuta dall'ente locato;
che con scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 la convenuta ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame "affinché possano essere condotti a termine i dibattimenti ancora in corso con la controparte e affinché ci sia consentita una preparazione adeguata all'esecuzione della sentenza nel periodo previsto dopo la sua presa di conoscenza";
che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che, in effetti, la convenuta non pretende in alcun modo che il giudizio con cui il Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato e dunque da riformare o da annullare;
che in tali circostanze la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo alla sua impugnativa non può assolutamente trovare accoglimento, siccome del tutto fine a sé stessa;
che nella misura in cui la convenuta sembra invece pretendere la concessione di un termine più ampio per trovare un accordo con la controparte rispettivamente per organizzare la liberazione dell'ente locato, la stessa deve pure essere disattesa, in quanto il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);
che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. Lo scritto (recte: appello) 4 novembre 2003 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: - avv. __________;
- __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario