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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.12.2003 12.2003.137

December 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,164 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.137

Lugano 18 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.25 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con petizione 5 marzo 2003 da

avv. __________ rappr. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 15'932.45 oltre interessi e spese (retribuzione del mandatario) che il Pretore, con sentenza 15 luglio 2003, accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto, ha respinto in ordine per incompetenza territoriale.

Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 4 settembre 2003, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, mentre la controparte, con osservazioni 22 settembre 2003 ha postulato la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'avv. __________ ha convenuto, avanti al Pretore di __________ d, l'arch. __________, domiciliato a __________, per ottenere il pagamento delle sue note d'onorario riguardanti diversi mandati di patrocinio in favore dello stesso convenuto. Questi ha eccepito, preliminarmente, la competenza territoriale del giudice ticinese che l'attore, invece, sostiene a dipendenza di una proroga di foro sottoscritta dal suo ex-cliente.

                                         Il Pretore, con la decisione qui impugnata dall'attore, ha accolto l'eccezione e respinto, per incompetenza territoriale, la petizione.

                                   2.   La pretesa clausola di proroga del foro del seguente tenore: "Per qualsiasi vertenza relativa alle predette pratiche viene eletto il foro esclusivo della Pretura di __________ " è contenuta in uno scritto di procura, firmato dall'arch. __________, con la quale quest'ultimo autorizzava tale signor __________ a ritirare dall'avv. __________ tutta la documentazione riguardante le singole pratiche legali, con indicazione precisa delle stesse, a suo tempo affidategli (doc. _). Il testo di questa procura è stato allestito dallo stesso avv. __________ che l'ha trasmessa all'arch. __________, il quale l'ha poi ritornata firmata.

                                   3.   La clausola di proroga del foro è un contratto che presuppone, per la sua validità, uno scambio reciproco di manifestazioni di volontà concordanti (Soldati, GestG-Kommentar, Bern 2001, Art. 9 N. 9) che vanno interpretate in base al principio della tutela della buona fede (Soldati, op. cit., Art. 9 N. 10) ed a dipendenza delle circostanze che ruotano attorno alla conclusione dell'accordo, come il fatto che il testo in questione emani da una sola delle parti o come il grado di attenzione che si poteva esigere dalle stesse (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, ad art. 9 n. 77). Proprio in base al principio della tutela della buona fede, il Tribunale federale ha già pronunciato che è possibile subordinare la validità di una rinuncia al foro di domicilio alla condizione che una parte, priva di esperienza negli affari e di cognizione giuridiche, sia resa specialmente attenta sulla clausola di proroga di foro, anche quando la stessa è formulata in modo chiaro e posta in rilievo (DTF 104 Ia 278).

                                   4.   Per quanto espongono le parti, in particolare negli allegati di appello, lo scopo della procura, allestita dall'avv. __________, era quello di permettere ad una terza persona di ritirare, per conto del convenuto, a seguito della fine del mandato tra le parti, tutti i documenti degli incarti presso l'attore. Non è affermato che, in previsione dell'allestimento della stessa procura, le parti avessero accennato, discusso o concordato qualcosa attorno ad una proroga di foro per eventuali litigi sorti o che potevano sorgere a dipendenza dei cessati mandati di patrocinio. In questo contesto fattuale - indiscusso, per cui non torna utile l'audizione testimoniale di __________ o l'interrogatorio formale del convenuto, prove negate dal Pretore e riproposte in appello dall'appellante - va esaminata la validità della contestata clausola di proroga di foro.

                                         L'attore, nel caso concreto, non si è conformato ai doveri della buona fede poiché ha inserito in un documento - che si è offerto di redigere per permettere al convenuto di ottenere la consegna dei suoi incarti senza doversi spostare da __________ a __________, il cui scopo era solo e soltanto quello dianzi ricordato - una clausola di proroga di foro, a suo esclusivo vantaggio, senza preannunciarla e confidando nel fatto che, per la controparte, la sottoscrizione della procura, rappresentasse una semplice formalità. A dire il vero mal si comprende anche la necessità di un tale documento scritto quando sarebbe bastato, sempre in regime di buona fede, che l'avvocato desse seguito alle istruzioni verbali del suo ex-cliente nel senso di consegnare gli incarti ad una terza persona che ne avrebbe sottoscritto la relativa ricevuta a scarico. In queste condizioni l'attore non poteva ammettere, in buona fede, che il convenuto, sottoscrivendo la procura, intendesse anche rinunciare al suo foro naturale (SJ 1997, 329 consid. 2b), con la conseguenza che quella clausola non è valida. Altrettanto vale, se si considera che il convenuto non conosce sufficientemente la lingua italiana (cfr. doc. _) per comprendere tutto il significato del testo della procura: se è vero che la firma di un contratto redatto in una lingua non conosciuta è vincolante, è altrettanto vero che ciò non è quando il partner contrattuale deve rendersi conto che il contenuto del documento, o parte di esso, non corrisponde alla volontà del firmatario (Rep. 1986, pag. 290 consid. 3). L'attore - conscio dell'ignoranza della lingua da parte del convenuto e sicuramente consapevole, per la sua professione, della novità e dell'inusualità di una clausola di proroga di foro, contenuta in una procura di rappresentanza, ma riferita, non al rapporto giuridico che costituiva, ma ad altra situazione estranea a quello - non può non essersene reso conto.

                                   5.   Inoltre la clausola di proroga del foro è inefficace nei confronti di un soggetto diverso da quello dei contraenti. Orbene, mentre essa è invocata nella vertenza tra l'avv. __________ e l'arch. __________ la procura in atti, che contiene quella clausola, attesta semmai la conclusione di un mandato fra il convenuto ed il signor __________, incaricato delle operazioni descritte nel documento. Del resto, anche se è possibile la proroga di foro a favore di un terzo, rispetto al contratto che la contiene, ciò dev'essere previsto espressamente ed essere riconoscibile in modo chiaro e indiscutibile (Müller/Wirth, Gerichtstandsgesetz, Art. 9 N. 74). Il che non è nel caso di specie.

                                   6.   L'appello, infondato, va così respinto con il carico di spese e ripetibili alla parte appellante.

Per i quali motivi

visti l'art. 9 LForo

e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 4 settembre 2003 dell'avv. __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 350.- e le spese in Fr. 50.- (totale

                                         Fr. 400.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 600.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

 - studio legale __________  avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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