Incarto n. 12.2003.130
Lugano 3 settembre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.137 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 1 luglio 2003 da
__________
contro
1. __________ 2. __________
che il Pretore, con decreto 8 agosto 2003, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali e due posti auto indicati con lettere P e R nello stabile __________ in via __________ a __________ entro 10 giorni dall'intimazione della decisione.
Appellanti i convenuti i quali, con ricorso (recte appello) 27 agosto 2003, chiedono che il termine per l'esecuzione dello sfratto sia prorogato al giorno 30 settembre 2003.
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.
Considerato
che i ricorrenti non impugnano la legittimità dell'ordine di sfratto, dovuto a disdetta del contratto di locazione per mora nel pagamento della pigione, ma si limitano a postulare un rinvio, a fine settembre 2003, della sua effettiva esecuzione;
che, per costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che di conseguenza il ricorso in oggetto è inammissibile;
che, in ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione ed un termine superiore a quello di 10 giorni fissato dal Pretore nel decreto di sfratto contrasterebbe con la perentorietà del diritto federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e 9);
che la reiezione del ricorso (recte appello) dei convenuti può avvenire già all'esame preliminare di cui all'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
che le spese di giudizio sono a carico dei ricorrenti;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso (recte appello) di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario