Incarto n. 12.2003.121
Lugano 13 agosto 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella causa –inc. n. LA.2002.00124 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4– e più precisamente sull'istanza di sfratto 9 settembre 2002 promossa da
__________
contro
__________ (rappr. dall'avv. __________) __________ (rappr. dall'avv. __________) __________
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta introdotta il 6 agosto 2002 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
contro
__________
Ed ora sull'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante sollevata il 30 ottobre 2002 da __________, che il Segretario assessore, con decreto 30 luglio 2003, ha accolto, dichiarando di conseguenza nulle l'udienza di discussione 30 ottobre 2002 e l'ordinanza sulle prove 9 dicembre 2002;
appellante la società __________, con atto di appello 6 agosto 2003, con cui chiede di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante o in subordine di rinviare gli atti al primo giudice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto: che nel corso dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2002, __________ ha tra l'altro sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione dell'avv. __________, intervenuta all'udienza in rappresentanza della società __________;
che con il decreto qui impugnato il Segretario assessore ha accolto l'eccezione, dichiarando di conseguenza nulle l'udienza di discussione e la successiva ordinanza sulle prove 9 dicembre 2002;
che, con l'appello che qui ci occupa, la società __________ chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante e con ciò di confermare la validità dell'udienza di discussione e dell'ordinanza sulle prove, ritenendo in sostanza che l'avv. __________ fosse senz'altro legittimata a rappresentarla in quanto avvocato e siccome organo di fatto della società; in subordine chiede di rinviare l'incarto al Segretario assessore affinché assegni un congruo termine per la completazione od il rilascio di una nuova procura più specifica rispettivamente per effettuare i necessari accertamenti in merito alla sua rappresentanza legale;
che, stante l'infondatezza del gravame, le controparti, in applicazione dell'art. 313bis CPC, non sono state invitate a presentare le loro osservazioni;
che a prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64a CPC, che pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC, disposizione che stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase), ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati, di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3 LAvv);
che nel caso di specie è pacifico che l'avv. __________, in quanto dipendente della società __________, non è iscritta all'Albo degli avvocati del Canton Ticino –né lo pretende– e quindi non può assumere mandati di patrocinio processuale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, ad art. 64 m. 10): da nessuno, quindi né da terze persone, né dalla società presso la quale svolge funzione di consulente;
che sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale, così ad es. –come indica esplicitamente la norma– gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC): è del resto in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC), ritenuto che chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136);
che i membri del consiglio di amministrazione di una società anonima sono organi (formali) della persona giuridica; possono essere invece considerati organi di fatto coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser/Maier–Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p 175 n. 17 segg., p. 441 n. 3 segg. e cit. ivi);
che per quanto riguarda gli organi formali, può essere precisato che –nei confronti dei terzi– la società è rappresentata dal consiglio d'amministrazione, con possibilità di delega a uno o più amministratori delegati o a direttori (art. 718 CO); il modo nel quale una società anonima si fa rappresentare, rispettivamente i nomi degli amministratori e delle persone autorizzate alla rappresentanza devono essere iscritti a Registro di commercio (art. 641 n. 8 e 9 CO);
che nel caso concreto, è del tutto pacifico che l'avv. __________ non è un amministratore della società __________ né dispone di un potere di rappresentanza iscritto a Registro di commercio (doc. T), per cui non è un organo formale di quella società;
che essa non può nemmeno essere considerata un organo di fatto poiché è evidente che non partecipa in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente non risulta che sia chiamata a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (Forstmoser/Maier–Hayoz/Nobel, op. cit., p. 176; DTF 107 II 353–354 e dottrina cit.);
che la circostanza che l'avv. __________ fosse un organo di fatto andava –come detto– provata dalla parte, il semplice fatto che nella procura processuale versata agli atti (doc. R) essa sia stata designata in tal modo non essendo ovviamente sufficiente per ammettere tale qualifica, come del resto non lo è il fatto –per altro ancora da dimostrare, ritenuto che quanto addotto dai firmatari della procura nel corso dell'udienza del 29 aprile 2003 costituisce una semplice allegazione di parte– che essa fosse a capo, quale unico avvocato o giurista, del servizio giuridico della società, che fosse considerata alla stregua di un direttore e fosse consulente di direzione;
che tale prova non è stata però addotta, ritenuto che al contrario proprio il fatto che la procura (doc. R) sia stata limitata al solo aspetto giuridico e più in particolare alla sola procedura di sfratto oltretutto in una ben determinata e specifica pratica ("in occasione della procedura giudiziaria di sfratto promossa con istanza 9 settembre 2002 nei confronti di __________, __________ e Sig. __________ ") permette senz'altro di concludere che essa, pur svolgendo una funzione di indubitabile responsabilità nel settore specifico, non potesse partecipare in modo determinante alla formazione della volontà sociale, nel cui scopo non figurava per altro la consulenza o la protezione giuridica, rispettivamente prender parte alle decisioni strategiche della società (Rep. 1999 n. 65): emblematico, in tal senso, che la sua qualifica di organo di fatto sia stata a suo tempo limitata "con particolare riferimento al caso specifico della procedura di sfratto promossa nei confronti di __________, __________ e Sig. __________ " (cfr. doc. R);
che va pertanto confermata –come giustamente rilevato dal Segretario assessore– la carenza di legittimazione del rappresentante, come questa Camera ha del resto già avuto modo di giudicare a più riprese con riferimento ai responsabili o consulenti del servizio giuridico di banche, di sindacati e di altre società commerciali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 64 m. 11; Rep. 1999 n. 65; II CCA 7 gennaio 2000 in re B./M., 1° dicembre 2000 in re S./G. SA, 1° marzo 2002 in re C. AG/S. SA, 18 luglio 2002 in re F./C.);
che in tali circostanze nemmeno torna conto, come invece preteso dall'istante in via subordinata, ritornare gli atti al primo giudice affinché assegni un congruo termine per la completazione o il rilascio di una nuova procura rispettivamente per effettuare i necessari accertamenti –che la parte, a conoscenza dell'eccezione, ha invero già avuto tutto il tempo per porre in atto nel corso della procedura– in merito alla sua rappresentanza legale;
che ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, con accollo all'appellante della tassa di giustizia e delle spese, mentre non si assegnano ripetibili alle controparti che sono state esentate dal presentare le loro eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 agosto 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 130.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 150.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario