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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.08.2003 12.2003.119

August 11, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·961 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.119

Lugano 11 agosto 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. CN.2002.43 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 8 agosto 2002 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

contro  

__________ rappr. dallo studio legale __________  

con cui l'istante ha chiesto che la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e che il Pretore, con decisione 16 agosto 2002, ha accolto, pronunzia che questa Camera, in parziale accoglimento dell'opposizione ad exequatur 25 ottobre 2002 della controparte, ha parzialmente riformato con sentenza 1° luglio 2003 (inc. n. 12.2002.184);

ed ora sulla domanda di revisione 14 luglio 2003 dell'istante, avversata dall'opponente con risposta 31 luglio 2003;

richiamata la decisione 18 luglio 2003 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell'istante volta a conferire l'effetto sospensivo al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto

in fatto e in diritto:

                                                  che con sentenza 16 agosto 2002 il Pretore, in accoglimento dell'istanza 8 agosto 2002 di __________, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva giusta gli art. 26 segg. e 31 segg. CL la sentenza 14 giugno 2001 della Corte di appello di Roma, che condannava __________ a pagare alla parte istante € 109'747.– (pari a fr. 159'847.–) come pure a fornire garanzia (in via subordinata a pagare) a concorrenza della somma di € 506'586'116.90 (pari a fr. 737'842'679.–) oltre interessi, ed ha nel contempo ordinato, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, il pignoramento provvisorio fino a concorrenza di quegli importi di tutta una serie di beni di sua proprietà che si trovavano presso terze persone, definendo infine in dettaglio le modalità di esecuzione del pignoramento e le condizioni per la sua decadenza;

                                                  che con sentenza 1° luglio 2003 la scrivente Camera ha parzialmente accolto l'opposizione ad exequatur 25 ottobre 2002 di __________, riformando il giudizio di prime cure nel senso che, in parziale accoglimento dell'istanza, era riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera solo quella parte della sentenza della Corte di appello di Roma che obbligava l'opponente a pagare al __________ in liquidazione, e ora, per cessione, all'istante, € 109'747.– (pari a fr. 159'847.–), ritenuto che quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL veniva confermato l'ordine di pignoramento provvisorio dei beni dell'opponente in esecuzione di un pagamento sino a concorrenza di fr. 159'847.–, invariate –per quanto ancora necessario– le sue modalità di esecuzione e di decadenza, il tutto, ponendo a carico dell'istante la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le sedi;

                                                  che con la domanda di revisione 14 luglio 2003, che qui ci occupa, l'istante chiede di riformare quest'ultima sentenza nel senso di estendere a € 238'861.– la somma per cui era ammesso l'exequatur e di ottenere la modifica delle condizioni poste per la convalida delle misure cautelari, rilevando che su tali domande, da lei chiaramente formulate nella procedura d'opposizione e oltretutto implicitamente ammesse dalla controparte, i giudici cantonali, verosimilmente per una svista, avevano omesso di pronunciarsi, ciò che concretizzava il motivo di revisione di cui all'art. 340 lett. a, b e d CPC;

                                                  che con osservazioni 31 luglio 2003 l'opponente ha postulato la reiezione del gravame con argomentazioni, che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi;

                                                  che giusta l'art. 37 n. 2 CL la decisione resa sull'opposizione –com'è pacificamente quella qui impugnata– può, in Svizzera, costituire unicamente oggetto di un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (cfr. pure Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1997, Vol. II, n. 3930);

                                                  che la dottrina è concorde nel ritenere che i mezzi di ricorso previsti dagli art. 36 e segg. CL costituiscono un sistema autonomo e completo, che non può essere integrato con altri mezzi d'impugnazione del diritto nazionale (Guademet–Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Paris 1993, n. 396 p. 283; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilprozessrecht, München 1997, n. 61 ad art. 31; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, N. 2 ad art. 43 e N. 1 ad art. 44; Donzallaz, op. cit., n. 3933 e 3974), e ciò quand'anche il diritto nazionale dovesse permetterlo (Gaudemet–Tallon, op. cit., n. 404 p. 290; Kropholler, op. cit., N. 2 ad art. 43; cfr. pure Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1982, p. 359, ove la Corte di appello di __________ aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione per revocazione di una decisione sull'opposizione, tra l'altro per il fatto che la stessa, giusta all'art. 37 n. 2 CL, era censurabile in Italia solo mediante un ricorso per cassazione, cfr. la terza argomentazione a p. 361);

                                                  che, in tali circostanze, il giudizio sull'opposizione, qui impugnato, non può assolutamente essere oggetto di un altro e diverso mezzo di impugnazione previsto dal diritto cantonale, qual'è la domanda di revisione ex art. 340 CPC, per cui il gravame deve senz'altro essere dichiarato inammissibile e come tale respinto senza che sia possibile un suo esame nel merito;

                                                  che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

Visti l'art. 37 n. 2 CL e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

                                           I.     La domanda di revisione 14 luglio 2003 di __________ è irricevibile.

                                           II.    Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                   fr.   2'000.–

                                                  b) spese                                                      fr.        50.–

                                                  Totale                                                          fr.   2'050.–

                                                  da anticiparsi da __________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 3'000.– per ripetibili.

                                           III.   Intimazione:

                                                  – __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il segretario

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