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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.2003 12.2003.116

July 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,269 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.116

Lugano 21 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 30 maggio 2000 da

__________ __________ entrambe rappr. dallo studio legale __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________ __________ rappr. dall'avv. __________  

volta ad ottenere la condanna in solido delle convenute al pagamento di fr. 3'700'000.oltre interessi;

Ed ora sul decreto 18 giugno 2003 con cui il Pretore da una parte ha dato atto che l'attrice __________ aveva dato seguito alla decisione 15 dicembre 2000 e quindi prestato valide cauzioni processuali mediante il deposito presso la Pretura dei due libretti al portatore della __________ menzionati nei considerandi e dall'altro ha respinto la domanda di stralcio della causa presentata dalle parti convenute;

appellanti le convenute con separati atti di appello 11 luglio 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accertare che le cauzioni non erano state prestate conformemente alla decisione 15 dicembre 2000 con la conseguenza che la petizione doveva essere stralciata dai ruoli e in subordine di accertare la tardività della produzione dei due libretti al portatore avvenuta il 25 marzo 2002 e dunque di rinviare l'incarto al primo giudice affinché si pronunci in merito alla conformità della garanzia prodotta il 29 gennaio 2001, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

richiamato il decreto 14 luglio 2003 con il Pretore ha concesso al gravame l'effetto sospensivo richiesto;

congiunti per un unico giudizio entrambi gli appelli;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con decreto 15 dicembre 2000 il Pretore ha fatto ordine all'attrice __________ (in seguito: attrice) di prestare a favore di ognuna delle convenute una cauzione processuale dell'importo di fr. 50'000.-, con la precisazione che le cauzioni dovevano essere fornite mediante consegna di un libretto al portatore, di altra forma di deposito garantito o fideiussione solidale di primario istituto bancario operante sulla piazza di __________ e con la comminatoria dello stralcio della causa qualora le stesse non fossero prestate entro il termine di 30 giorni;

                                         che il 29 gennaio 2001 l'attrice ha trasmesso alla Pretura, in originale, una garanzia bancaria di fr. 100'000.- rilasciata dalla __________;

                                         che le convenute, visto il tenore della garanzia bancaria, hanno chiesto, con osservazioni 2 febbraio 2001, che fosse accertato che le cauzioni non erano state prestate conformemente al decreto e che di conseguenza la causa fosse stralciata dai ruoli;

                                         che in data 25 marzo 2002 l'attrice, preso atto delle critiche mosse dalla controparte, ha consegnato alla Pretura due libretti al portatore della __________ di fr. 50'000.- ciascuno, indicando che gli stessi erano da intendere in sostituzione della garanzia bancaria fornita in precedenza;

                                         che le convenute, con osservazioni 15 aprile 2002, si sono opposte a questo modo di procedere ed hanno nuovamente chiesto che fosse appurata la non conformità delle cauzioni e fosse dunque decretato lo stralcio dai ruoli della causa;

                                         che il Pretore, con decreto 18 giugno 2003, ha dato atto che l'attrice aveva dato seguito al decreto 15 dicembre 2000 prestando valide cauzioni processuali mediante il deposito presso la Pretura dei due libretti al portatore e ha quindi respinto la domanda di stralcio della causa formulata dalle convenute: egli ha ritenuto che l'attrice aveva sostanzialmente ossequiato quanto disposto con il decreto 15 dicembre 2000 e che, fosse anche solo per ragioni di buona fede processuale, si doveva ammettere che con l'invio alla Pretura della garanzia bancaria il termine di 30 giorni per prestare la garanzia era stato ossequiato;

                                         che con gli appelli 11 luglio 2003 che qui ci occupano, cui è stato concesso l'effetto sospensivo, le convenute chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di accertare che in realtà le cauzioni non erano state prestate conformemente al decreto 15 dicembre 2000, ciò che imponeva di stralciare dai ruoli la petizione, e in subordine di accertare la tardività della produzione dei due libretti al portatore con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché avesse a pronunciarsi in merito alla conformità della garanzia bancaria;

                                          che l'art. 114 CPC prescrive che gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo, ritenuto che secondo l'art. 115 cpv. 3 CPC gli atti che tra l'altro non adempiono le esigenze di forma previste dal codice, sono rinviati alla parte interessata, con l'invito a porvi rimedio entro un breve termine fissato dal giudice, ad eccezione dei casi di nullità espressamente previsti dal codice;

                                          che l'art. 163 CPC dispone a sua volta che nei casi non previsti dalla letterale espressione del codice di rito il giudice decide per analogia e, se ciò non è possibile, secondo i principi generali del diritto, con riguardo alla regola della buona fede;

                                          che, ciò premesso, la decisione con cui il Pretore ha ritenuto di confermare l'ammissibilità della prestazione della cauzione da parte dell'attrice e con ciò di respingere la domanda di stralcio della petizione può senz'altro essere confermata;

                                          che, in effetti, quand'anche fosse vero -come preteso dalle convenute- che la garanzia bancaria trasmessa inizialmente dall'attrice non ossequiava in tutta una serie di punti le esigenze poste dal decreto 15 dicembre 2000 (una sola garanzia di fr. 100'000.- invece di due da fr. 50'000.-, mancanza di chiarezza su quale succursale della __________ avesse rilasciato la garanzia, dubbi sul diritto di firma delle persone che avevano sottoscritto la garanzia, dubbi che la __________ costituisse un primario istituto sulla piazza luganese, formulazione vaga e in parte erronea del testo della garanzia per quanto riguardava i beneficiari e le prestazioni garantite), è però altrettanto vero che in base al chiaro tenore dello stesso (dispositivo N. 3, che per altro riprende quanto stabilito dall'art. 153 cpv. 3 CPC) lo stralcio della causa sarebbe entrato in linea di conto unicamente nel caso di decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni fissato per la prestazione della cauzione, termine che in concreto era però stato pacificamente rispettato;

                                          che in definitiva, non avendo il Pretore comminato lo stralcio della causa anche nell'evenienza in cui la cauzione prestata non avesse ossequiato le esigenze poste nel decreto, le eventuali carenze evocate dalle convenute non avrebbero potuto comportare lo stralcio della causa, tale soluzione non essendo per altro prevista neppure dalla legge;

                                          che, se avesse ammesso l'esistenza di tali carenze, il Pretore, in applicazione degli art. 115 cpv. 3 e 163 CPC, avrebbe semmai dovuto assegnare alla parte un breve termine per rimediarvi, per cui la sostituzione della cauzione ad opera dell'attrice mediante la produzione dei due libretti al portatore prima che egli abbia provveduto a fissarle quel termine non può assolutamente essere considerata tardiva e dunque irrituale;

                                          che non essendovi ragione per censurare la decisione pretorile, l’appello delle convenute, del tutto infondato, dev'essere evaso già nell'ambito dell’esame preliminare di cui all’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

                                          che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Gli appelli 11 luglio 2003 di __________ e di __________ sono respinti.

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (con una tassa di giustizia di fr. 480.- e le spese di fr. 20.-) sono poste a carico delle appellanti in solido.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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