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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.12.2003 12.2003.10

December 18, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,676 words·~8 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2003.10

Lugano 18 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.135 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 2 marzo 2001 da

__________ patr. dall'avv. __________  

contro

 ing. __________ patr. dall'avv. __________  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 51'000.- oltre accessori, quale danno patrimoniale subito dalla madre delle parti, __________, in seguito a pretesa cattiva gestione degli interessi di questa da parte del figlio __________;

domanda cui lo stesso convenuto si è opposto;

ed ora, ammesse dal Pretore con separati decreti 10 dicembre 2002 le istanze di edizione da terzi, presentate dall'attrice, segnatamente nei confronti di:

·        La __________,

·        dott. __________;

·        __________ SA,

·        __________ SA,

appellante il convenuto che, con quattro singoli allegati, tutti di data 27 dicembre 2002, chiede che i decreti impugnati siano riformati con la reiezione delle istanze di edizione, subordinatamente, che vengano riformati i dispositivi concernenti spese e ripetibili;

appellante anche __________, rappresentata dall'avv. __________, che con allegato 15 gennaio 2003 chiede, in riforma degli stessi decreti, che le istanze di edizione da terzi vengano tutte respinte e, subordinatamente che i decreti di edizione siano annullati;

lette le osservazioni dell'attrice ai cinque appelli in oggetto di cui chiede la reiezione;

esaminati gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                   1.   L'attrice fonda la presente azione su una cessione di credito 29 marzo 2000 (doc. _) con cui la curatrice di __________ (designata dal Comune di __________ in applicazione dell'art. 393 cpv. 2 CC) ha ceduto in nome di questa alla figlia __________ qualsiasi ragione di credito possa eventualmente sussistere a qualsiasi titolo a favore di __________ verso il signor __________ e la signora __________ (ora Comunione ereditaria). Con questo titolo e in tale veste, essa rimprovera al fratello, che da qualche anno si occupava degli affari amministrativi della madre ultranovantenne, di aver svolto male tale mandato, insinuando anche di averne tratto vantaggio personale; chiede di conseguenza al giudice che __________ venga condannato a rifonderle il danno causato alla madre che quantifica approssimativamente in fr. 51'000.-

                                   2.   Terminato lo scambio degli allegati preliminari in cui il convenuto si è opposto alla petizione, l'attrice -tra le altre prove- ha chiesto l'edizione dalla __________ di tutti i giustificativi dal 1993 a tutt'oggi, della copia dei documenti di apertura nonché dei giustificativi di tutti i prelievi effettuati dal 1993 a tutt'oggi del conto __________; dal dott. __________, di tutte le cartelle mediche relative allo stato di salute fisico e mentale della signora __________ a dimostrazione che la signora __________ non era pienamente capace di intendere e di volere e, dalle banche __________ __________ di tutti i giustificativi dal 1993 a tutt'oggi, della copia del cartoncino firme, della copia dei documenti di apertura nonché dei giustificativi di tutti i prelievi effettuati dal 1993 a tutt'oggi di determinati conti di __________. Interpellati i terzi detentori della documentazione richiesta che non si sono opposti all'edizione, il Pretore ha ammesso la prova, assegnando loro un termine di venti giorni per darvi seguito.

                                   3.   Con gli appelli relativi ai quattro decreti di edizione, __________, reclamando la propria facoltà di impugnazione almeno per quanto riguarda il dispositivo su spese e ripetibili, rileva l'irritualità delle decisioni, in particolare perché __________, ossia il terzo avente diritto sui documenti oggetto di edizione, non è stata interpellata dal giudice su quelle istanze, malgrado la documentazione concerna la sua sfera personale. Nel merito dell'edizione, ne contesta la rilevanza, affermando che la prova avrebbe mero scopo esplorativo, non essendo riferita a nessun fatto (in particolare a nessun rimprovero nei suoi confronti) adeguatamente allegato dall'attrice. Di ogni altra motivazione, come delle osservazioni agli appelli, si dirà nel seguito, solo se necessario.

                                   4.   Tutti gli appelli presentati dal convenuto, rispettivamente da __________, vengono trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza (art. 320 CPC).

                                   5.   Il vecchio art. 213bis cpv. 1 CPC prevedeva che sulla domanda di edizione il giudice decidesse mediante decreto, così che la decisione che ammetteva l'edizione dalla controparte o da un terzo, almeno per riguardo alla legittimità sostanziale della domanda, era appellabile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 213bis, m. 1 e n. 709). In virtù dell'art. 515 cpv. 1 CPC, alla fattispecie si applica tuttavia il nuovo art. 213a CPC, entrato in vigore il 1° aprile 2001; esso recita che sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto. Esclusa così l'impugnazione della decisione di edizione dalla controparte, è ormai pacifico che l'appellabilità del decreto di edizione da terzi è data soltanto da parte di chi è astretto alla produzione, ossia dal terzo (I CCA 31 maggio 2002 in BOA n. 24, pag. 24): infatti, solo nei confronti di questi la decisione rappresenta decreto e non ordinanza, com'è nei confronti delle parti. Ne consegue che gli appelli proposti da __________, convenuto in causa e in sé non toccato dall'edizione, sono irricevibili.

                                   6.   Abilitati ad appellare contro i decreti di edizione sarebbero state sicuramente le persone astrette all'edizione che tuttavia in concreto non vi si sono opposte o, addirittura, hanno già prodotto la loro documentazione, ancorché non formalmente assunta all'incarto (così il dott. __________). Non è tuttavia indifferente la segnalazione dell'appellante -confermata dagli atti dell'incarto- secondo cui ad __________ non sono state intimate le istanze di edizione, così che non è stata posta in condizione di esprimersi al proposito, come invece impone l'art. 211 cpv. 2 CPC. Trattandosi di un'eventuale lesione del diritto di essere sentito del terzo (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 211 CPC, m. 2 e m. 3) il decreto di edizione dovrebbe essere dichiarato nullo (II CCA 17 luglio 2003 in re P./ C. SA); inoltre, dal momento che la nullità dev'essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 2), la questione della mancata intimazione delle istanze di edizione ad __________ dev'essere decisa indipendentemente dalla ricevibilità degli appelli di __________, nonché dalla circostanza che egli -pur rilevando che i documenti richiesti attenevano alla sfera privata della madre- non ha formalmente preteso l'interpellazione di questa da parte del giudice.

                                   7.   Se i terzi astretti all'edizione sono le persone che detengono la documentazione richiesta da un parte del processo, dev'essere osservato che la facoltà riservata al terzo di opporsi a un simile ordine del giudice, nella sostanza, è limitata -ma anche definita- al caso in cui i documenti da produrre attengono alla sua sfera privata o a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone (BOA cit., ibidem), rispettivamente quando la stessa documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 211 CPC, m. 4); e ciò perché la figura processuale in esame non può rappresentare un mezzo per indagare sui segreti del terzo (ZR 2000, pag. 108; II CCA 3 novembre 2003 in re P./ S. SA).

                                         Nel caso concreto, i terzi detentori dei documenti richiesti non risulterebbero comunque lesi nei loro diritti o nei loro interessi personali a dipendenza dell'edizione, mentre tali motivi atterrebbero ad __________, titolare dei conti presso la __________, presso __________ SA, rispettivamente il __________, e avente diritti -nei limiti della legge- sulle cartelle sanitarie che concernono la sua persona (art. 6 Legge sanitaria). E' pertanto sostanzialmente errato considerare terze persone nella procedura di edizione soltanto i detentori dei documenti richiesti quando titolare di eventuali segreti o di diritti giuridicamente rilevanti è una persona diversa da loro: in tale eventualità, al di là dell'indicazione fornita dall'istante, s'impone al giudice di mettere in condizione di opporsi all'edizione chi può esserne effettivamente leso nel senso testé descritto. Così come -in senso contrariol'assegnazione al terzo di un termine per esprimersi sull'edizione appare superflua, quando non abbia nessuna latitudine propria per opporvisi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 211 CPC, n. 704). Anche perché il fatto di escludere dalla procedura chi può essere personalmente toccato dall'edizione finisce per costituire un'elusione della cautela voluta dal legislatore in suo favore; non invece di terzi che sono puramente detentori dei documenti richiesti.

                                   8.   I decreti impugnati devono così venir annullati a causa della mancata intimazione ad __________ delle istanze di edizione e l'incarto va ritornato al Pretore perché vi provveda e decida nuovamente sulle richieste edizioni.

Dato questo esito, nemmeno s'impone di affrontare l'appello 15 gennaio 2002 di __________ che -ancorché non sia parte nel processo- sostiene la propria facoltà di impugnare gli stessi decreti di edizione sulla base della lesione di suoi diritti processuali e sostanziali che potrà ora difendere davanti al Pretore. In tal senso, l'appello dev'essere considerato divenuto privo d'oggetto, così come la relativa istanza di assistenza giudiziaria, senza dover decidere sulla ricevibilità dell'impugnazione, rispettivamente sul presupposto della legittimazione del suo patrocinatore (art. 97 n. 4 CPC) a dipendenza della contestata procura processuale, non sottoscritta da __________ -o da chi per essa- ma dal figlio __________.

                                   9.   A dipendenza dell'esito degli appelli e dell'accertata nullità delle decisioni pretorili censurate, dovuta a una mancanza del primo giudice, le spese e la tassa di giustizia vanno accollate allo Stato, mentre si può prescindere dall'assegnazione di ripetibili, in particolare poiché di nessuna delle parti si può dire che abbia contribuito a determinare le decisioni viziate (Chiesa, Sul concetto di soccombenza nel processo civile in relazione al rimborso di ripetibili, in CommercialArbitration.ch, 4/2003, pag. 173, n. 3).

Motivi per i quali,

richiamata per le spese la LTG,

pronuncia:

                                   1.   I decreti di edizione 10 dicembre 2002 nei confronti di La __________, dott. __________, __________ e __________ sono dichiarati nulli.

                                         §.   L'incarto è ritornato al Pretore perché proceda nel senso dei considerandi.

                                   2.   Gli appelli 27 dicembre 2002 dell'ing. __________ sono irricevibili.

                                   3.   L'appello 15 gennaio 2003 di __________ è privo d'oggetto.

                                   4.   Le spese e la tassa di giustizia della presente decisione, per complessivi fr. 400.-, anticipati da __________, sono posti a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione a:

- avv. __________; - avv. __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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