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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.05.2003 12.2002.93

May 20, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,477 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.93

Lugano 20 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.355 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione 4 maggio 1999 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

  contro  

__________ __________ rappr. dall' avv. __________  

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre accessori, domanda ridotta in corso di causa a fr. 40'000.- oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta __________ (mentre che __________, nel frattempo in fallimento, si è disinteressata della procedura) e che il Pretore ha respinto con sentenza 9 aprile 2002.

Appellante l'attrice che, con atto di appello del 2 maggio 2002, postula la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della petizione per fr. 40'000.- oltre interessi, mentre la convenuta __________ chiede, con osservazioni 14 giugno 2002, la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 settembre 1998 la convenuta __________ in qualità di venditrice e l'attrice __________ in qualità di acquirente hanno sottoscritto il documento denominato "Contratto di compravendita" avente per oggetto la vendita dell’inventario mobiliare dell’esercizio pubblico __________ (ora __________), sito in via __________ a __________, al prezzo di complessivi fr. 50'000.- (doc. A).

                                         Tra le altre pattuizioni, il contratto stabiliva che:

                                         “La venditrice certifica che tutto quanto fa oggetto della presente trattativa è di sua esclusiva proprietà e che nessun elemento è gravato da riserva di proprietà “

                                         e

                                         “Il presente contratto viene prodotto in no. 3 esemplari e sarà da considerarsi perfezionato a mezzo sottoscrizione delle parti, nonché consenso del __________, rappresentato per suo conto dall’avvocato __________, che verrà apposto in calce per accettazione e consenso unanime”

                                  B.   Per quanto risulta dagli atti, l’inventario in questione era di proprietà della __________, la quale l'aveva venduto il 7 marzo 1995 ad __________ al prezzo di fr. 182'052.- (di cui fr. 100'000.- provenienti da un finanziamento in leasing concesso da __________) riservandosene però la proprietà per effetto dell'iscrizione, avvenuta il 30 agosto 1995, del proprio diritto nel registro dei patti di riserva della proprietà (doc. E).

                                         Quanto al consenso di __________, lo stesso 3 settembre 1998 il di lei rappresentante avv. __________ comunicava a __________, socio e gerente di __________, che (doc. B):

                                         “1. Sono in possesso dei tre esemplari di contratto di compravendita mobiliare __________/__________ del 3 settembre 1998 per ratifica da parte della spett. __________.

                                         2. La proposta di accordo tra le diverse parti interessate (__________, __________, __________, __________ e __________) è stata accolta dai rappresentanti dei titolari dei diritti di riserva di proprietà (avv. __________ e avv. __________).

                                         3. L’esecuzione di tali accordi deve trovare rispondenza nel rimborso parziale delle garanzie da parte della spett. __________.“

                                  C.   Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ e di __________ in solido al pagamento di fr. 90'000.- oltre interessi e la cancellazione della predetta iscrizione dal registro dei patti di riserva di proprietà.

                                         __________ avrebbe attestato, contrariamente a verità, l'inesistenza di riserve di proprietà, mentre che __________ avrebbe dato ad intendere all'attrice che un accordo era stato accolto dai titolari dei diritti di riserva della proprietà. Stante l'art. 195 cpv. 2 CO in tema di evizione, il venditore sarebbe tenuto al risarcimento dell'interesse contrattuale positivo, pari in concreto ai fr. 90'000.- ai quali l'attrice avrebbe inteso rivendere l'inventario a tale __________ (doc. D). Secondo l'art. 933 CC, inoltre, l'attrice andrebbe tutelata per l'avvenuto acquisto in buona fede dell'inventario, ragione per cui andrebbe accertato l'acquisto della proprietà da parte sua, e pertanto si imporrebbe la cancellazione della riserva di proprietà.

                                  D.   __________ non ha risposto alla petizione ed in seguito è fallita.

                                         __________ si è per sua parte opposta alle richieste dell'attrice, rilevando in sostanza di non avere mai sottoscritto il contratto in questione.

                                         Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive argomentazioni, eccezion fatta per la riduzione della pretesa risarcitoria a fr. 40'000.- oltre accessori, dovuta all'intervenuta vendita a terzi dell'inventario al prezzo di fr. 50'000.-.

                                         In corso di causa, il patto di riserva di proprietà è stato cancellato per effetto dell’epurazione del registro.

                                  E.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che __________ sarebbe stata proprietaria della parte dell'inventario da lei finanziata con il contratto di leasing, mentre che della rimanenza sarebbe stata proprietaria __________ poiché titolare della riserva di proprietà. Tuttavia, anche per questa parte dell'inventario __________ avrebbe agito almeno quale rappresentante della titolare della riserva di proprietà, prova ne sarebbe l'estraneità di __________, altrimenti inspiegabile, al contratto doc. A. Di conseguenza, il consenso di __________ sarebbe stato indispensabile per il perfezionamento del contratto. In concreto, tuttavia, nonostante la mancanza della firma da parte dell'istituto bancario andrebbe comunque ammessa la sua adesione al contratto almeno nella forma degli atti concludenti ed in base al principio dell'affidamento. Dovendosi così attribuire anche a __________ la qualifica di venditrice, essa risulterebbe inadempiente per non avere procurato la proprietà dei beni all'attrice acquirente, inadempienza di cui dovrebbe rispondere ex art. 97 CO. L'istruttoria avrebbe però dimostrato che il mancato contratto con il __________ non fu causato dall'inadempienza della banca ma, in sostanza, dallo scarso interesse del potenziale acquirente. Dal che la reiezione della petizione, considerato che l'attrice non ha subito danno di sorta dopo avere ricuperato, con la vendita a terzi, almeno quanto da lei pagato per l'inventario.

                                  F.   Con l’appello in rassegna, l'attrice asserisce in sostanza che l’assenza della firma di __________ in calce al contratto costituisce inadempienza contrattuale da parte sua, motivo per cui, stanti gli art. 97 e segg. CO, essa dovrebbe essere condannata a risarcire il mancato guadagno per la sfumata vendita al __________.

Considerato

in diritto:                  1.   L’attrice, avanti al Pretore, ha fondato la sua pretesa sulle norme che regolano la garanzia per evizione, così come risulta dall'esplicita invocazione da parte sua dell'art. 195 CO (petizione, punti 4 e 5, pag. 3). Che tale azione fosse del tutto infondata risulta già dagli avvenimenti narrati dalla stessa attrice: di un'intervenuta evizione in suo danno ad opera del legittimo proprietario non vi è, infatti, traccia, tanto che l'appellante medesima ammette di avere in seguito potuto pacificamente rivendere ad una quarta persona l'inventario dell'esercizio pubblico in questione al prezzo di fr. 50'000.-, ed ha perciò proporzionalmente ridotto la propria pretesa.

                                         In questa sede -aderendo così alle argomentazioni del giudizio impugnato- essa formula invece una pretesa risarcitoria per inadempienza contrattuale fondata sull'art. 97 CO (esplicito: appello, punto 5, pag. 4)

                                         Siffatto modo di procedere è tuttavia inammissibile, poiché dal profilo procedurale esso costituisce mutazione dell'azione, vietata allo stadio dell'appello dall'art. 321 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad. art. 321, n. 15), laddove la diversità delle azioni rileva dal fatto che quella di cui all'art. 195 CO presuppone la risoluzione del contratto, mentre che quella di cui all'art. 97 CO mantiene il contratto in essere, limitandosi ad obbligare l'inadempiente al risarcimento del danno causato.

                                         Tanto basterebbe a determinare la reiezione del gravame.

                                   2.   E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si rileva che l'appellante non si è confrontata seriamente con l'assunto del primo giudice, secondo cui il potenziale acquirente non avrebbe rinunciato al possibile contratto per effetto dell'inadempienza di __________ costituita dalla mancata cancellazione della riserva di proprietà, limitandosi a ribadire che questi avrebbe rinunciato alla trattativa per il diverso motivo della mancanza della firma della banca sul testo del contratto, il che non è però costitutivo d'inadempienza contrattuale da parte sua.

                                   3.   Irrilevante è di contro la disquisizione dell'appellante sulla questione a sapere se la convenuta sia inadempiente perché non ha firmato il contratto piuttosto che per il motivo ritenuto dal Pretore della mancata cancellazione della riserva di proprietà. Certo è comunque che se alla controparte venisse realmente imputato di non avere sottoscritto e perfezionato il contratto, come sembra fare l'appellante nel proprio gravame (punto 5, pag. 4), l'invocazione da parte sua dell'art. 97 CO sarebbe a sua volta fuori luogo non potendosi -in assenza di contratto- far capo ad una norma sulla responsabilità contrattuale, ma semmai solamente ad un'eventuale (e tutta da dimostrare) culpa in contrahendo, ipotesi che mai l'attrice ha preteso di evocare.

                                         Ne consegue, in ogni caso, la reiezione dell'infondato gravame.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 2 maggio 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 750.b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 800.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte __________ fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________;  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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