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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.10.2002 12.2002.92

October 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,176 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.00092

Lugano 30 ottobre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro -inc. CL.2000.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con istanza 14 luglio 2000 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

chiedente, a liquidazione del rapporto di lavoro, il pagamento dell'importo complessivo di fr. 8’414.15 oltre interessi;

domanda cui il convenuto si è opposto e che il Segretario assessore, con sentenza 17 aprile 2002, ha parzialmente accolto, ossia in misura di fr. 1'820.-- lordi, oltre interessi;

appellante -con allegato 29 aprile 2002- l'istante che, in riforma della decisione impugnata, chiede l'integrale accoglimento della domanda di causa;

lette le osservazioni all'appello 16 maggio 2002 con cui il convenuto postula la conferma della decisione pretorile;

esaminati gli atti dell'incarto;

Considera

in fatto e in diritto:

                                           1.    L'istante, cameriere, è stato alle dipendenze del convenuto presso il __________ di __________ a partire dal 1° settembre 1999 con un salario mensile lordo di fr. 2'600.-- Egli è stato licenziato una prima volta il 20 dicembre 1999 per la fine di gennaio 2000; tuttavia a questa dichiarazione di volontà del datore di lavoro aveva contrapposto un certificato medico che accertava la sua inabilità al lavoro dal 20 al 27 dicembre. Riaperto l'esercizio pubblico dopo la chiusura per le feste di Natale e Capodanno, l'istante non si sarebbe presentato al posto di lavoro e nemmeno avrebbe debitamente informato il convenuto sulla malattia che gli impediva di lavorare, così che __________ ha disdetto il contratto con effetto immediato il 28 gennaio 2000. Non accettando la disdetta, con la causa in esame l'istante postula il pagamento del salario per il mese di febbraio, un'indennità per licenziamento ingiustificato, nonché il pagamento di vacanze e giorni liberi non goduti, complessivamente fr. 8'414.15 e interessi.

                                           2.    Il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo in particolare il suo buon diritto a disdire il contratto con effetto immediato a dipendenza del comportamento tenuto dal lavoratore. Questi, dopo aver prodotto il certificato medico valido dal 20 al 27 dicembre 1999, avrebbe atteso fino alla fine del mese successivo per informare il datore di lavoro sul suo stato di salute e sul motivo che lo teneva lontano dall'esercizio pubblico. Ha contestato inoltre anche i conteggi prodotti dalla controparte.

                                                  Il Segretario assessore, accertata la nullità della prima disdetta e comunque la sua indifferenza nella fattispecie, ha ritenuto il successivo comportamento del lavoratore grave al punto da giustificare la disdetta del contratto ai sensi dell'art. 337 CO. Ha quindi ammesso l'istanza solo parzialmente, in particolare riconoscendo parte della richiesta relativa al tempo libero non goduto.

                                           3.    Con l'appello l'istante censura la sentenza del Segretario assessore laddove ha considerato dati i presupposti d'applicazione dell'art. 337 cpv. 1 CO. Afferma di aver messo regolarmente al corrente il convenuto sulla sua malattia, in particolare durante il mese di gennaio 2000, così come aveva notificato il suo stato alla __________. Rileva inoltre come il datore di lavoro, già con la disdetta di dicembre, l'avesse autorizzato a ritenersi libero da ogni impegno nei suoi confronti e sostiene di essersi presentato al datore di lavoro in data 6 gennaio 2000, annunciandogli la continuazione della malattia e comunicandogli che il giorno seguente si sarebbe recato ancora una volta dal medico. Lo stesso 7 gennaio il convenuto sarebbe stato informato che l'assenza per malattia si sarebbe protratta almeno fino al 21 gennaio 2000.

                                                  Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

                                           4.    L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò che è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere più una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata risulta essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 131, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi gravi, controparte avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).

                                                  Per quanto più da vicino concerne la mancata presenza sul posto di lavoro, rispettivamente la mancata prestazione lavorativa pattuita, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la gravità ipotizzata dall'art. 337 CO è data di regola solo in presenza di un atteggiamento di resistenza ai propri obblighi e malgrado solleciti della controparte, laddove la portata di tali sollecitazioni dev'essere giudicata anzitutto in funzione dell'oggettiva chiarezza della situazione obbligatoria del lavoratore (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 a; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 6). Inoltre dev'essere considerata la posizione soggettiva di questi, così che se il lavoratore, malgrado solleciti, ritiene in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro, non può essere licenziato in tronco (Rehbinder, op. cit., ibidem).

                                           5.    Nel caso concreto, esaminando ciò che effettivamente è accaduto dopo il periodo di chiusura dell'esercizio pubblico per le festività di fine d'anno, non può essere disatteso ciò che lo stesso datore di lavoro ha esplicitamente ammesso, ossia che l'istante si è presentato da lui il 6 gennaio 2000, che in quell'occasione l'ha informato di essere ammalato e di avere appuntamento dal medico il giorno seguente per sapere se poteva tornare al lavoro e che, lo stesso 7 gennaio, aveva saputo che l'istante sarebbe rimasto nuovamente a casa per malattia (cfr. disdetta 28 gennaio 2000: doc. 2). E' pertanto errato e contraddittorio ciò che sostiene l’appellato, ossia che, dopo il certificato medico valido per l'ultima settimana di dicembre, egli non avrebbe più avuto notizie del lavoratore. Tanto più che, nello stesso scritto di disdetta, il datore di lavoro ha ammesso esplicitamente di conoscere l'esistenza di un certificato medico valido fino al 21 gennaio, rimproverando di conseguenza al lavoratore solo di non essersi presentato al lavoro dopo quella data e di non averlo informato se il certificato fosse stato confermato per tempo ulteriore. E' vero -e l'istante non è in grado di provare il contrario- che questi non si è premurato di mettere tempestivamente a disposizione del datore di lavoro documentazione che attestasse la presumibile durata dell'impedimento al lavoro (e ciò, malgrado tale documentazione esistesse -cfr. i rapporti specialistici 5 gennaio 2000 e 21 gennaio 2000 allegati all'estratto della cartella clinica del dott. __________ rispettivamente avrebbe potuto facilmente essere ottenuta), ma nel dubbio sull'esistenza (in particolare successivamente al 21 gennaio 2000) e sulla durata dell'impedimento al lavoro, il datore di lavoro non avrebbe dovuto limitarsi a tentativi di contatto telefonico il cui contenuto è rimasto nel vago, ma -proprio nell'eventualità di poter disdire con effetto immediato il contratto di lavoro- avrebbe dovuto formulare un chiaro sollecito alla controparte affinché riprendesse il lavoro oppure provasse la continuazione dello stato di malattia. Infatti, la mancanza del lavoratore -che consiste in una violazione del suo obbligo di fornire attività lavorativa (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 a)- assume la gravità presupposta dall'art. 337 CO solo se confortata, come esposto al considerato precedente, da un sollecito a voler riprendere immediatamente il lavoro, rispettivamente a giustificare l'ulteriore assenza. D'altra parte, l'istante ha dimostrato che la sua assenza dal posto di lavoro durante il mese di gennaio 2000 e in particolare dopo il giorno 21 era giustificata (cfr. la dichiarazione 9 novembre 2000 del medico curante e gli allegati rapporti medici) e che quindi nemmeno può essergli rimproverata mala fede nei confronti del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 7).

                                           6.    Dovendo così accogliere l'appello dell'istante in merito ai presupposti dell'art. 337 CO, è corretto riconoscere al lavoratore il risarcimento richiesto, corrispondente al salario per il mese di febbraio 2000. Infatti, fuori discussione l'avvenuto pagamento del salario di gennaio, alla fattispecie si applica l'art. 337c cpv. 1 CO in base al quale il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto. In concreto, trattandosi di contratto a tempo indeterminato (doc. A), vale il termine di disdetta del CCL di categoria (ed. 98), ossia un mese (art. 6 cpv. 1). La relativa domanda è quindi corretta, ancorché possa essere ammessa solo al netto dei contributi sociali correnti (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 6).

                                           7.    L'istante ha chiesto anche il pagamento di un'indennità per licenziamento ingiustificato, ovvero in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO, pari a una mensilità del salario. Questo importo è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, ma comunque non può essere superiore a sei mensilità di stipendio; esso ha carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico della parte che disdice il contratto, mentre non rappresenta né un risarcimento danni, né una riparazione morale (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 8, rispettivamente art. 336a, N. 1). La sua determinazione dipende da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità della lesione della personalità di chi è colpito dalla disdetta, concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). E' controverso se il carattere facoltativo dell'indennità -di cui alla lettera della normasia solo apparente (DTF 116 II 300 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), o sia effettivo (Brühwiler, op. cit., art. 337c CO, N. 10 b; BlZR 2000, pag. 309, N. 114).

                                                  Dovendo quindi esaminare le particolarità del caso, non può essere disatteso che il rapporto di lavoro è durato meno di sei mesi e che l'istante ha effettivamente lavorato presso l'esercizio pubblico del convenuto per meno di quattro mesi. Inoltre, se è stato accertato che il datore di lavoro ha sopravvalutato la gravità delle circostanze, è vero che il lavoratore (ed egli non sostiene il contrario), pur essendo fors'anche certo soggettivamente dei motivi che giustificavano la sua assenza dal posto di lavoro, non ha dimostrato la benché minima diligenza nell'informare la controparte -dopo il 7 gennaio 2000- sulle sue reali possibilità di lavoro, favorendo al contempo l'insorgere nel datore di lavoro della convinzione che egli volesse indebitamente sottrarsi ai suoi obblighi. Ciò che rappresenta una concolpa da parte sua che in parte giustifica la decisione di disdetta e che induce a prescindere dalla richiesta di indennità.

                                           8.    L'appellante afferma di impugnare la sentenza del Segretario assessore anche relativamente ai giorni di vacanza e di libero (appello, pag. 6). Sennonché non motiva la censura: è vero che nello stesso atto espone la propria tesi sul calcolo degli importi in esame, ma ciò rappresenta senza possibile dubbio il compendio delle sue allegazioni davanti al primo giudice: In sede di istanza e di memoriale conclusivo veniva del resto precisato che ecc. (appello, pag. 4), così come nel seguito (alla stessa pagina) riassume le motivazioni del Segretario assessore che ha riconosciuto per le due poste un credito complessivo di fr. 1'820.-- in luogo della richiesta di fr. 3'214.15 (no. 4 lett. d). Ne consegue che -per questa parte- l'appello è nullo in virtù dell'art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5, con l'osservazione che l'esigenza di una chiara e dettagliata motivazione dell'appello è inconciliabile con un semplice riferimento alle allegazioni di prima istanza e che la giurisprudenza si è persino posta la questione se non sia nulla l'impugnazione che si limita a riprodurre l'allegato conclusionale, non prendendo posizione sulla decisione impugnata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 21 e 22).

                                           9.    Ne consegue, per concludere, che l'istanza e di conseguenza l'appello devono essere accolti parzialmente. Il giudizio sulle ripetibili segue la diversa soccombenza nella prima sede e nella sede d'appello.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC, nonché la TOA

pronuncia:

                                           I.     L'appello 29 aprile 2002 di __________ a, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

                                                  Di conseguenza, la sentenza 17 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 3, è riformata come segue:

                                                  1.  L'istanza 14 luglio 2000 è parzialmente accolta.

                                                      Di conseguenza __________, è condannato a versare a __________, gli importi di fr. 1'820.-- e di fr. 2'600.-- (dedotti da entrambi gli usuali oneri di legge) oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2000.

                                                  2.  Non si prelevano né tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

                                           II.    Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

                                                  L'appellante verserà al convenuto la somma di fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali.

                                         III.    Intimazione:      - __________

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano

                                                 sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario

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