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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2003 12.2002.84

March 12, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,731 words·~29 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.84

Lugano 12 marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.00051 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 1. settembre 2000 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di

fr. 86'979.70 (aumentati con l’allegato conclusivo a fr. 95'225.70) oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2000 a titolo di risarcimento danni (responsabilità dell’amministratore speciale del fallimento), protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, procedendo all’esame della eccezione di prescrizione sollevata in via principale dal convenuto e considerando la stessa fondata, ha respinto con sentenza 3 aprile 2002;

appellante l’attore che con memoriale 22 aprile 2002 chiede la riforma del querelato giudizio, chiedendo che la sentenza venga riformata nel senso che la petizione sia accolta, rispettivamente, in subordine, di rinviare gli atti al Pretore affinché venga emanata una decisione nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 29 maggio 2002 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.       Il 14 novembre 1995, __________ veniva designato dalla assemblea dei creditori amministratore speciale del fallimento aperto nei confronti di __________ di __________.

Nell’ambito di questo incarico, in data 1. aprile 1996, l’amministratore depositava la graduatoria e l’elenco oneri in vista della vendita della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del fallito.

Tale elenco riportava, tra le ipoteche legali, l’importo di

fr. 47'484.-- oltre accessori (corrispondente a fr. 56'149.80, valuta 26.5.1997) a favore del Comune di __________.

A seguito della contestazione da parte di uno dei creditori, la __________ in liquidazione concordataria (di seguito: __________), le ipoteche legali a favore del Comune di __________ venivano stralciate con decisione del Tribunale di appello 4 novembre 1996 (doc. A).

B.   Il 26 maggio 1997, l’amministratore del fallimento effettuava un nuovo deposito dell’elenco oneri, procedendo al suddetto stralcio, ma omettendo di menzionare nella graduatoria il processo che aveva dato luogo alla cancellazione delle ipoteche legali a favore del Comune di __________ (art. 64 RUF). Il 26 ottobre 1998 l’amministratore depositava le condizioni per l’incanto del fondo n. __________ RFD di __________, annettendo quale parte integrante delle condizioni di incanto il secondo elenco oneri.

                          Con scritto 2 novembre 1998, il rappresentante della __________ (doc. D) segnalava all’amministratore del fallimento che gli importi stralciati pari a fr. 56'149.80 (di spettanza della stessa __________ giusta l’art. 250 cpv. 2 LEF) avrebbero dovuto essere comunque menzionati nello stato di riparto e nel conto finale, mentre invece erano stati completamente omessi. Inoltre, lo stesso rappresentante comunicava che il suo scritto avrebbe dovuto essere considerato quale “parte integrante” dell’elenco oneri della part. n. __________ RFD di __________. L’amministratore non apportava alcun cambiamen-to a detto elenco oneri.

C.   Il 4 novembre 1998, la __________ di __________ cedeva a __________ per fr. 100'000.-- un proprio credito verso il fallito di nominali fr. 154'938.95, garantito da una cartella

       ipotecaria al portatore gravante in primo rango il fondo di proprietà di __________ (doc. E). Il 9 novembre 1998 si teneva l’incanto pubblico della part. n. __________ RFD di __________ e __________ si aggiudicava il fondo per fr. 145'000.--, con contestuale versamento di fr. 7'000.-- quale acconto per le spese di trapasso (doc. F, G).

       Il 26 gennaio 1999, a seguito della vendita della suddetta particella, l’amministratore speciale del fallimento depositava lo stato di riparto provvisorio (doc. I), in cui venivano inseriti anche fr. 56'149.80 di spettanza della __________. Nel contempo, egli chiedeva all’aggiudicatario di pagare l’importo di fr. 53’111.91 (ossia il prezzo complessivo di fr. 145'000.--, dedotti l’acconto già pagato di fr. 7'000.-- e il credito vantato dallo stesso __________ nei confronti del fallito a seguito della cessione del credito in precedenza vantato dalla __________ e posto in compensazione dallo stesso __________, ma limitatamente a fr. 84'888.09, in quanto il suddetto credito era preceduto dalla pretesa della __________ [v. doc. M, sentenza 1. luglio 1999 CEF del Tribunale d’appello, pag. 2 ad B]).

D.   Il 1. febbraio 1999, __________ ricorreva contro lo stato di riparto provvisorio, adducendo di non essere stato a conoscenza della pretesa della __________, non iscritta nelle condizioni di incanto e neppure comunicatagli al momento dell’asta. Con sentenza 1. luglio 1999 (doc. M), la CEF non ammetteva la richiesta di esonero dal pagamento della pretesa della __________ formulata da __________ ma annullava sia lo stato di ripartizione provvisorio del 26 gennaio 1999, sia l’asta pubblica del 9 novembre 1998. A mente del Tribunale, il rideposito dell’elenco oneri dell’amministratore fallimentare era inficiato da nullità assoluta in quanto egli, dopo la sentenza del 4 novembre 1996 della II CCA, avrebbe “dovuto unicamente menzionare nella graduatoria, conformemente all’art. 64 cpv. 2 RUF, l’esito dell’azione di contestazione promossa dalla __________ e non semplicemente stralciare il credito [del Comune di __________ dalla gradua-toria e dall’elenco oneri, procedendo ad un nuovo deposito degli stessi” (doc. M). Il 22 settembre 1999, il Tribunale federale confermava la sentenza della CEF (doc. N).

       Il 24 novembre 1999 l’attore diveniva cessionario della pretesa dalla __________ per l’importo di fr. 60'000.-- (doc. BB).

E.   Nell’ambito della nuova asta pubblica indetta il 2 dicembre 1999, __________ si aggiudicava il fondo part. __________ RFD di __________ per il prezzo di fr. 210'000.-- (doc. P, Q, R). Per il trapasso a Registro fondiario, egli versava fr. 2'375.-- (doc. S). Il 13 dicembre 1999 __________ depositava lo stato di riparto provvisorio relativo all’incanto (doc. T).

F.    Il 29 maggio 2000, __________ inoltrava al Consiglio di Stato una notifica di risarcimento danni sulla scorta dell’art. 5 LEF per complessivi fr. 89'929.-- (doc. V).

       Questo danno sarebbe sorto a causa del comportamento illecito di __________, nella sua veste di amministratore speciale del fallimento, il quale avrebbe omesso di menzionare nell’elenco oneri relativo alla part. n. __________ RFD di __________ un’ipoteca legale a favore della __________ per complessivi fr. 56'149.80. Tale omissione sarebbe stata contraria al tenore dell’art. 64 RUF e in effetti il nuovo deposito dell’elenco oneri eseguito dall’amministratore sarebbe stato qualificato come nullo dalle istanze giudiziarie adite da __________. A seguito della nullità dell’elenco oneri era stata annullata anche l’asta che si era tenuta il 9 novembre 1998 e che aveva visto __________ aggiudicarsi il fondo di __________. Per queste ragioni, __________ avrebbe subìto spese supplementari e perdite di tempo. In base all’art. 5 LEF, il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro assegnati per legge. Non avendo ricevuto alcuna presa di posizione da parte del Consiglio di Stato, il 1. settembre 2000 __________ avviava la procedura giudiziaria innanzi al competente giudice civile.

G.   Con petizione 1. settembre 2000 l’attore ha postulato la condanna dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino al pagamento di fr. 86'979.70 (aumentati con l’allegato conclusivo a fr. 95'225.70) oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2000 a titolo di risarcimento danni causati da __________ in veste di amministratore speciale del fallimento aperto nei confronti di __________.

       Il comportamento dell’amministratore speciale del fallimento avrebbe infatti cagionato a __________ un danno pari a

       fr. 95'225.70 poiché egli avrebbe allestito in modo errato le condizioni d’asta e l’elenco oneri relativi alla part. n. __________ RFD di __________. Le istanze giudiziarie adite da __________ avevano decretato la nullità dell’elenco oneri e del primo incanto relativo alla part. n. __________ RFD di __________ (nell’ambito del quale __________ si era aggiudicato il fondo). L’attore aveva pertanto perso la proprietà e l’aveva riacquisita soltanto in occasione di una seconda asta per un prezzo maggiorato a fr. 210'000.--. Il danno subìto da __________ sarebbe così composto:

       1) fr. 6’450.-- dovuto al dispendio di tempo necessario a __________ per visionare gli atti, partecipare alla seconda asta, sottoporre le nuove questioni al proprio fiduciario, conferire con il proprio legale, la __________ di __________ e la __________ (amministratrice fallimentare della __________) a seguito dell’annullamento del primo incanto e la relativa ripetizione dell’asta, nonché a causa della contestazione giudiziaria dello stato di riparto allestito in maniera errata dall’amministratore del fallimento, per un totale di 43 ore;

       2) fr. 7'691.20 per spese legali occasionate dall’errore commesso dall’amministratore (procedura di impugnazione dello stato di riparto fino al Tribunale federale e spese di consulenza e assistenza legale per il secondo incanto);

       3) fr. 715.-- quale differenza per le spese di iscrizione del trapasso a Registro fondiario, aumentate da fr. 1'595.-- a

       fr. 2'310.-- a causa del prezzo di aggiudicazione maggiore;

       4) fr. 7'980.-- a seguito del rincaro dei costi di costruzione dovuto al rinvio più di un anno - dell’inizio delle opere di ristrutturazione del rustico sito sul fondo acquistato da __________ (3,8% in base all’indice del ricaro; doc. AA; importo aumentato in sede di conclusioni a fr. 16'226.--);

       5) fr. 2'525.90 per l’aumento dell’ammontare degli interessi moratori dell’ipoteca legale a favore della __________ (da

       fr. 56'149.83 a fr. 58'675.77; doc. I, T);

       6) fr. 151.30 per l’aumento dell’ammontare degli interessi moratori dell’ipoteca legale a favore del Comune di __________ (da fr. 464.83 a fr. 616.13; doc. I, T);

       7) fr. 5'319.45 a titolo di interesse remuneratorio sul capitale di fr. 100'000.-- (prezzo della cessione all’attore del credito della __________ di __________ nei confronti del fallito di

       fr. 154'938.95 garantito da cartella ipotecaria al portatore sul fondo oggetto dell’incanto), rimasto inutilizzabile nel periodo compreso tra i due incanti, ossia dall’8.11.1998 al 2.12.1999 (1 anno e 23 giorni).

       8) fr. 56'146.83 a titolo di minor valore del credito di

       fr. 154'938.95 ceduto a __________ dalla __________ di __________ per fr. 100'000.--, che secondo l’attore avrebbe un valore minore effettivo di fr. 43'853.17 a causa dell’ipoteca legale della __________ (ossia 100'000.-- ./. fr. 56'146.83). Né __________, né la __________ erano al corrente dell’esistenza dell’ipoteca legale a favore della __________.

H.      Con risposta 12 gennaio 2001, la parte convenuta ha contestato la pretesa avanzata da __________, in particolare sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione della stessa. Infatti, l’art. 6 LEF stabilisce che l’azione di risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno. L’attore sarebbe venuto a conoscenza del danno al più tardi al momento dell’annullamento del primo incanto da parte della CEF (doc. M; sentenza del 1. luglio 1999). Essendo la petizione datata 1. settembre 2000, le pretese dell’attore risulterebbero prescritte poiché la segnalazione preventiva inoltrata al Consiglio di Stato in data 29 maggio 2000 (doc. V) non sarebbe atta ad esplicare alcun effetto interruttivo.

In ogni caso, il comportamento dell’amministratore del fallimento non sarebbe censurabile in quanto l’allestimento della seconda graduatoria - poi ritenuta nulla dalla CEF - sarebbe avvenuto “seguendo alla lettera” quanto sancito dalla sentenza 4 novembre 1996 della II CCA (doc. A).

Inoltre, a mente del convenuto, __________ non avrebbe dovuto impugnare la sentenza della CEF al Tribunale federale, in quanto il suo ricorso era già stato accolto dalla predetta istanza cantonale. Procedendo in tal modo, egli avrebbe procrastinato l’attuazione del secondo incanto e quindi, il ritardo accumulato dall’amministratore nel redigere le nuove condizioni di asta sarebbe imputabile al solo attore.

__________ avrebbe anche stipulato diverse cessioni di credito (del resto estranee alla procedura fallimentare in corso e quindi senza possibilità che l’amministratore vi esercitasse il proprio influsso, segnatamente in merito al valore delle cessioni) prima di essersi aggiudicato il fondo di proprietà del fallito. Però, la cessione di un credito garantito da pegno immobiliare non assicurerebbe anche la cessione dell’immobile che garantisce tale credito e quindi __________ non poteva essere sicuro di aggiudicarsi il fondo messo all’asta. L’attore avrebbe quindi agito solo a fini speculativi.

Visto poi che “l’errore di procedere a un nuovo deposito della graduatoria è stato indiscutibilmente sanato dalla sentenza 1. luglio 1999 della CEF (doc. M), la quale ha annullato l’incanto e di riflesso tutti gli atti intrapresi”, l’agire di __________ non avrebbe cagionato all’attore danno alcuno (risposta 12.1.2001, ad 8 in fine, pag. 4).

       Inoltre, in occasione della seconda asta, l’attore sarebbe stato a conoscenza dell’esistenza di ipoteche legali per

       fr. 59'291.90 (somma da pagare in aggiunta all’importo di

       fr. 100'000.-- già versato alla __________); quindi, se egli non avesse rilanciato il prezzo fino a fr. 210'000.--, evitando così di aggiudicarsi il fondo, avrebbe guadagnato

       fr. 37'741.05, la migliore offerta precedente essendo infatti di fr. 200'000.-- (doc. P). In conclusione, a mente del convenuto, oltre a essere la pretesa di risarcimento del danno presentata da __________ ampiamente prescritta, i presupposti sanciti dall’art. 5 LEF non sarebbero adempiuti.

I.     Con sentenza 3 aprile 2002, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che la pretesa di __________ risultava prescritta in quanto entro il termine di un anno ex art. 6 LEF, ossia da quando il danneggiato aveva avuto conoscenza del danno, egli avrebbe dovuto non già inoltrare la domanda di risarcimento del danno al Consiglio di Stato, bensì dare avvio alla procedura giudiziaria. Secondo il Pretore, l’art. 20 LFResp che prevede la notifica preliminare della domanda risarcitoria al Dipartimento federale delle finanze - non sarebbe applicabile a livello cantonale, come del resto non sarebbe applicabile la Legge Cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

       In ogni caso, secondo il giudice di prime cure, __________ sarebbe venuto a conoscenza del danno ancorché non con precisione cifrata - quando egli aveva saputo dell’annullamento del primo incanto, ossia tramite la sentenza 1. luglio 1999 della CEF (doc. M). Di conseguenza la petizione 1. settembre 2000, promossa 14 mesi dopo il 1. luglio 1999, risulterebbe tardiva e la pretesa, di riflesso, prescritta.

L.    In sede di appello, le parti riprendono sostanzialmente le allegazioni e le censure formulate nella procedura di prima istanza.

considerato

in diritto:

1.    Innanzitutto è indispensabile stabilire se l’azione avviata in data 1. settembre 2000 da __________ nei confronti dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino e volta ad ottenere il risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito dell'operato di __________ quale amministratore speciale del fallimento di __________ è da considerarsi tempestiva, rispettivamente se la notifica di danno che ha presentato l’appellante al Consiglio di Stato il 29 maggio 2000 rappresenta un passo formale idoneo a interrompere la prescrizione annuale della suddetta pretesa. È pacifico che alla presente fattispecie risulta applicabile la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento entrata in vigore il 1. gennaio 1997, in quanto l’operato svolto da __________ si è protratto anche oltre tale data e l’atto a questi rimproverato da __________ si è verificato il 26 maggio 1997 (DTF 126 III 433). Sulla scorta dell’art. 5 LEF, il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento. Secondo l’art. 5 cpv. 2 LEF, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti del colpevole; il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno (v. art. 5 cpv. 3 LEF).

       Gli stessi principi sono ribaditi all’art. 8 LALEF, che stabilisce espressamente l’applicazione per analogia dei principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (di seguito LFResp; art. 8 cpv. 4 LALEF).

       L’art. 20 LFResp stabilisce che la responsabilità della Confederazione si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento nel termine di un anno dal giorno in cui conobbe il danno, e in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui il funzionario commise l’atto che l’ha cagionato (v. anche art. 6 LEF). La domanda di risarcimento deve essere preventivamente presentata al Dipartimento federale delle finanze (art. 20 cpv. 2 LFResp); questa notifica obbligatoria permette al danneggiato di salvaguarda- re il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 20 cpv. 1 LFResp (DTF 108 Ib 100).

       Come rettamente stabilito dal Pretore, non sono invece applicabili l’art. 9 LALEF e la Legge cantonale sulla responsabilità, in quanto regolano unicamente la problematica del regresso, tema che però esula dalla presente fattispecie.

       Nel caso concreto è chiaro che __________ avrebbe proceduto in maniera errata se avesse notificato le proprie asserite pretese al Dipartimento federale delle finanze (art. 20 cpv. 2 LFResp), poiché le stesse si riallacciano all’operato dell’amministratore speciale del fallimento e la responsabilità di __________ si esplicherebbe soltanto a livello cantonale (art. 5 cpv. 2 LEF; DTF 126 III 433; Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 49 ss. e 51 ad art. 5 LEF: “Aussen-verhältnis (Kanton/Geschädigten); das Innenverhältnis (Kanton/Geschädigten) bleibt vollumfänglich dem Kanton überlassen”).

       Interpretando l’art. 20 cpv. 2 LFResp per analogia, come espressamente stabilito dall’art. 8 LALEF, il danneggiato doveva preliminarmente inoltrare le proprie pretese all’organo amministrativo cantonale corrispondente al Dipartimento federale delle finanze, ossia al Dipartimento cantonale delle finanze e dell’economia (v. in generale Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, Art. 1-10, Berna 2003, n. 198 ss. e 209 ad art. 1 CC). Ne discende che in data 29 maggio 2000 __________ ha proceduto correttamente segnalando al Consiglio di Stato di aver subìto un danno a causa dell’agire dell’amministratore speciale del fallimento (doc. V). L’Esecutivo avrebbe poi dovuto trasmettere detta notifica all’organo amministrativo cantonale competente, ossia al Dipartimento delle finanze e dell’economia (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 166 e 1214; DTF 118 Ia 241).

       Siccome la notifica presentata al Consiglio di Stato in data 29 maggio 2000 è stata in ogni caso inoltrata entro il termine di prescrizione annuale ex combinati art. 6 LEF e 20 LFResp, può essere lasciata aperta la questione a sapere se detto termine decorreva a far tempo dal 1. luglio 1999 (data della sentenza della CEF che annullava lo stato di riparto e il primo incanto; doc. M), oppure dal 22 settembre 1999, ossia dalla conferma della decisione cantonale da parte del Tribunale federale che emetteva la propria decisione su ricorso della sentenza cantonale (doc. N).

       Ne discende che la procedura giudiziaria avviata da __________ in data 1. settembre 2000 è tempestiva e pertanto l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla parte appellata è infondata. La decisione del Pretore non trova quindi conferma e si impone ora di procedere alla valutazione del merito.

2.        L’art. 5 LEF stabilisce che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro assegnati per legge (Gasser, op. cit., n. 15 – 48 ad art. 5 LEF). Si tratta di una responsabilità dello Stato primaria e causale, indipendente da ogni colpa (Gasser, op. cit., n. 8 ad art. 5 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 11 ss. ad art. 5 LEF; DTF 126 III 433; art. 3 LFResp).

       Le definizioni e i concetti di danno, atto illecito, nesso funzionale e causalità adeguata sviluppati nel diritto privato sono applicati per analogia anche nell’ambito della responsabilità ai sensi della LEF (Gasser, op. cit., n. 8 e 15 ad art. 5 LEF). Al danneggiato incombe l’onere di provare l’esistenza dei presupposti summenzionati; il Cantone deve invece dimostrare che sussistevano circostanze tali da giustificare l’operato del funzionario (Gasser, op. cit., n. 60 ad art. 5 LEF), tenuto conto delle presunzioni secondo le quali l’organo avrebbe violato i propri doveri d’ufficio e l’errore commesso dal funzionario si sarebbe potuto oggettivamente evitare (Oftringer/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht BT, vol. II/1, § 20, n. 108 ss.).

3.    L’atto del funzionario è illecito ex art. 5 LEF quando risulta contrario alle prescrizioni valide nell’ambito della LEF e delle normative alla stessa connesse, senza che d’altro canto sussista una circostanza particolare che giustifichi la violazione di tali norme (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 46 e 48 ad art. 5 LEF). Nel caso in esame, __________ ha proceduto a depositare una graduatoria e un secondo elenco oneri relativo alla part. n. __________ RFD di __________ che non ossequiavano chiare norme di legge, segnatamente i princìpi sanciti dall’art. 64 RUF, secondo il quale nella graduatoria si deve parimenti fare cenno dei processi a cui essa ha dato luogo e del modo con cui gli stessi vennero liquidati, nonché dall’art. 45 cpv. 2 RFF (che stabilisce che l’elenco oneri rettificato in conformità dei risultati dei ricorsi o di cause, deve essere annesso quale appendice alle condizioni di incanto). In effetti, il 1. luglio 1999 la CEF ha stabilito che nel caso una graduatoria sia modificata da una sentenza pronunciata in un processo di impugnazione della stessa, non occorre che la graduatoria e l’elenco oneri siano di nuovo depositati e quindi un eventua-le rideposito è nullo; la CEF ha altresì annullato l’asta del 9 novembre 1998 (doc. M, N; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46, n. 66).

       Sulla base dell’elenco oneri errato (che non riportava una ipoteca legale pari a fr. 47'484.-- oltre accessori), __________ ha formato la propria volontà quo all’acquisto del fondo n. __________ RFD di __________ e il 4 novembre 1998 ha ottenuto dalla __________ di __________ per fr. 100'000.-- la cessione del credito da quest’ultima vantato nei confronti del fallito e garantito da una cartella ipotecaria al portatore gravante in primo rango il fondo messo all’asta (doc. E). Del resto, l’appellante ha ammesso che se l’amministratore avesse menzionato il credito della __________, egli avrebbe acquistato il suddetto credito della __________ per un importo inferiore.

       Dall’istruttoria è altresì emerso che le condizioni di asta non menzionavano l’esistenza del credito di spettanza della __________ ex art. 250 cpv. 2 LEF (doc. F) e che neppure in occasione dell’incanto l’amministratore vi ha accennato. Al contrario, le condizioni d’asta del 26 ottobre 1998 (doc. C) facevano riferimento all’elenco oneri di cui al doc. B che menzionava unicamente l’ipoteca legale di fr. 464.83 a favore del Comune di __________. Inoltre, neppure la __________ di __________ era al corrente della pretesa della __________ (doc. U). Infine, __________ non ha allegato né all’elenco oneri e neppure alle condizioni d’asta lo scritto 2 novembre 1998 (doc. D) con il quale il rappresentante della __________ segnalava che il credito vantato dal Comune di __________ risultava essere di spettanza della stessa __________.

L’asserzione della parte appellata secondo la quale __________ avrebbe stralciato l’ipoteca legale del Comune di __________ perché così era stato stabilito dalla sentenza 4 novembre 1996 della Seconda Camera civile del Tribunale d’Appello (doc. A) si rivela pertanto del tutto inconferente. Parimenti priva di fondamento è la tesi secondo la quale l’annullamento dell’incanto e dello stato di riparto da parte della CEF e del Tribunale federale avrebbe azzerato anche il danno patito da __________, poiché un pregiudizio sarebbe sorto unicamente se questi avesse dovuto versare l’importo a copertura della pretesa della __________. Infine, al contrario di quanto affermato dalla parte appellata, anche il ricorso al Tribunale federale contro la sentenza 1. luglio 1999 della CEF non è da considerare come passo inutile: un suo esito positivo non poteva essere escluso a priori e in caso di suo accoglimento, l’asta non sarebbe stata annullata e __________ sarebbe stato esonerato dal pagamento del credito di fr. 56'149.80 di spettanza della __________. Il Tribunale federale ha invece confermato la sentenza della CEF e la gravità dell’errore commesso dall’amministratore del fallimento.

       Alla luce di quanto esposto si deve concludere che l’agire dell’amministratore speciale del fallimento è da qualificare come illecito.

4.    L’appellante postula la condanna della controparte al pagamento di fr. 95'225.70 a titolo di risarcimento del danno. Secondo __________, il danno subìto sarebbe direttamente da ricondurre al fatto che l’incanto tenutosi il 9.11.1998 è stato annullato a causa dell’illecito agire del funzionario e si è tenuto una seconda volta più di un anno dopo, ovvero il 2.12.1999.

       Il danno viene definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse intervenuto l’evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un rapporto di causalità adeguata con l’evento dannoso (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obliga-tionenrecht AT, 7.  ed., Zurigo 1998, n. 2624 ss. e 2712 ss.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 14.03 ss. e 19.01 ss.).

       D’altro canto, al danneggiato incombe l’onere di limitare il più possibile il danno (“Schadensminderungspflicht”); se questi non fa fronte a tale onere, la posta di danno maggio-rata non potrà essergli risarcita (Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, op. cit., n. 2793a; Schwenzer, op. cit., n. 16.14; DTF 117 II 158 e 117 II 547).

Nel caso concreto, il danno che può essere risarcito all’appellante deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con l’errore commesso da __________ e quindi con il susseguente annullamento dell’elenco oneri e della prima asta del 9 novembre 1998 relativa alla parcella di __________. In altre parole, a __________ può essere riconosciuta unicamente la diminuzione intervenuta nel suo patrimonio a causa dell’annullamento del primo incanto.

Non possono essere al contrario riconosciute le somme che si riallacciano all’acquisto del fondo in occasione del secondo incanto, rispettivamente ai lavori da effettuare nell’immobile sito su tale parcella. Infatti, siccome il nesso di causalità adeguata si riscontra unicamente tra l’errore commesso dal funzionario e il danno emerso a causa dell’annullamento della prima asta, non si ravvede alcun rapporto di causa e effetto tra l’agire di __________ e la decisione dell’appellante di acquistare l’immobile alla seconda asta. Infatti, si può considerare come danno solo quanto avvenuto prima dell’annullamento del primo incanto, rispettivamente fino alla decisione del Tribunale federale del 22 settembre 1999 che ne decretava definitivamente la nullità.

Inoltre, di principio, il danneggiato ha l’obbligo di limitare il più possibile il danno subìto (“Schadensminderungspflicht”). Nel caso concreto, l’appellante ha deciso – nonostante non ne fosse obbligato – di acquistare il fondo e quindi le conseguenze della risoluzione di affrontare ulteriori spese per aggiudicarsi detto fondo devono essere imputate a lui solo. Questa sua decisione non è stata influenzata dall’errore dell’amministratore speciale del fallimento e quindi le conseguenze devono essere sopportate dall’appellante stesso.

5.    Dall’istruttoria emerge un chiaro nesso di causalità tra la violazione da parte dell’amministratore speciale del fallimento dei propri obblighi e le poste di danno fatte valere da __________ e direttamente riconducibili all’errore commesso da __________ nell’allestimento dell’elenco oneri e nel conseguente annullamento della prima asta (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2712-2716; Schwenzer, op. cit., n. 19.01 ss.). Anche il nesso funzionale è chiaramente adempiuto, limitatamente alle poste di danno derivanti dall’annullamento della prima asta, in quanto l’errore alla base di tale annullamento è stato compiuto da __________ nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla legge (Gasser, op. cit., n. 39 ad art. 5 LEF). La parte appellata non ha invece portato la prova di non aver violato i propri obblighi, rispettivamente che l’errore commesso nell’allestimento dell’elenco oneri non si sarebbe potuto oggettivamente evitare (Gasser, op. cit., n. 60 ad art. 5 LEF).

6.    È quindi necessario procedere ora all’analisi delle poste di danno delle quali __________ postula il risarcimento, tenuto conto, come esposto, che gli importi da riconoscere sono soltanto quelli che si trovano in rapporto di causalità adeguata con l’errore commesso dall’amministratore del fallimento e quindi con l’annullamento della prima asta. Non possono invece essere riconosciuti gli importi che si ricollegano ad altri fattori, segnatamente al secondo incanto o che __________ avrebbe dovuto evitare per limitare l’aumento globale del danno.

6.1  L’appellante fa valere un danno pari a fr. 6’450.-- (43 ore a fr. 150.--/h, trasferte incluse) che sarebbe da ricondurre al dispendio di tempo subìto a seguito dell’annullamento del primo incanto e a causa della contestazione giudiziaria dello stato di riparto, e meglio per visionare gli atti, conferire con il proprio legale, accordarsi con la __________ di __________ e la __________ di __________ (quale amministratrice fallimentare della __________) e infine per partecipare al secondo incanto. Come già accennato, le poste relative a prepara-zione e partecipazione al secondo incanto non possono essere accolte in quanto non si trovano in rapporto di causalità con l’errore di __________ e l’annullamento della prima asta. All’appellante deve essere pertanto riconosciuto solo il tempo impiegato per partecipare alla prima asta, per accordarsi con la __________ di __________ per la cessione del credito e per conferire con il proprio legale quo all’impugnazione dello stato di riparto fino al Tribunale federale. Il dispendio orario di __________ per le prime due operazioni sopra descritte può essere quantificato in tre ore ciascuna e per i colloqui con il proprio legale in quattro ore, ossia per complessive 10 ore, con un dispendio di fr. 80.-- all’ora. Questa quantificazione, operata in via di equità, si giustifica in quanto non è dato di sapere né a quanto ammonta la retribuzione oraria dell’appellante, né tanto meno la sua effettiva perdita di guadagno e di tempo. L’importo da riconoscere a __________ ammonta a fr. 800.--.

6.2  Le spese legali sostenute da __________ possono essere accolte limitatamente alla procedura di impugnazione dello stato di riparto, ossia all’importo di fr. 5'720.-- di cui alla nota professionale dell’avv. __________ di __________ del 22 agosto 2000 (doc. Z1). Le spese di fr. 1'969.19 (doc. Z2) non possono essere riconosciute poiché sostenute da __________ per avere consulenza e assistenza legale in merito al secondo incanto.

6.3 Neppure la differenza delle spese di iscrizione a Registro fondiario è da accogliere in quanto unicamente da ricondur-re all’acquisto del fondo in occasione del secondo incanto e al relativo pagamento della tassa di registro.

6.4  Dall’istruttoria è emerso che __________ aveva prospettato di riattare l’immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________. A seguito dell’annullamento dell’asta, egli avrebbe dovuto attendere più di un anno per iniziare le opere previste per un costo complessivo di fr. 427'000.--. L’appellante ha chiesto fr. 16'226.-- a titolo di maggiori spese dovute al ritardo nell’iniziare la ristrutturazione. Neppure questo importo può essere riconosciuto quale danno poiché non è stato causato dall’annullamento del primo incanto, ma unicamente dalla decisione di acquistare il fondo in occasione della seconda asta; inoltre, l’agire dell’appellante non rappresenta un comportamento atto a limitare il danno subìto a seguito dell’annullamento della prima asta. Ne discende che le conseguenze di questa decisione devono essere ascritte unicamente a __________.

6.5 Per gli stessi motivi non è da riconoscere neppure l’aumento dell’ammontare degli interessi moratori delle ipoteche legali a favore della __________ per fr. 2'525.90 e per fr. 151.30 a favore del Comune di __________ (doc. I, T) nel periodo intercorso tra le due aste.

6.6  All’appellante può invece essere riconosciuto un importo a titolo di interesse remuneratorio al 5% sul capitale di

       fr. 100'000.-- (prezzo della cessione all’appellante del credito della __________ di __________ nei confronti del fallito), in quanto in parte si ravvede un nesso di causalità tra questa posta e l’annullamento della prima asta. Secondo l’appellante, la somma di fr. 100'000.-- da lui investita per l’acquisto del predetto credito sarebbe rimasta bloccata per tutto il periodo compreso tra i due incanti (8.11.1998 – 2.12.1999) e così egli avrebbe pertanto perso il reddito che sarebbe derivato da questo importo se avesse avuto la possibilità di investirlo in altro modo.

In effetti, __________ avrebbe potuto recedere dal contratto di cessione stipulato con la __________ di __________ in quanto lo stesso era subordinato alla condizione che il pagamento integrale del prezzo fissato per la vendita della part. n. __________ RFD di __________ avvenisse entro il 9 novembre 1998 e per un importo minimo di fr. 100'000.--  (doc. E). Al momento dell’annullamento definitivo dell’asta, __________ avrebbe potuto recedere dal contratto di cessione, invocan-do il mancato avverarsi della condizione ivi contenuta, riottenere dalla banca l’importo di fr. 100'000.-- e far valere, come fa, il mancato guadagno per non aver potuto utilizzare questo capitale altrimenti. Perciò si conclude che un interesse remuneratorio del 4% su fr. 100'000.-- (valutazione media per investimenti in obbligazioni sicuri) può essere riconosciuto per il periodo tra il primo incanto e il 22 settembre 1999 (dieci mesi e 14 giorni), data in cui il Tribunale federale ha stabilito definitivamente che l’elenco oneri posto alla base della prima asta era nullo e pertanto che anche l’asta era nulla (doc. N).

       La somma da riconoscere ammonta quindi a fr. 3’488.90.

6.7 L’appellante richiede inoltre la somma di fr. 56'146.83 a titolo di minor valore del credito di fr. 154'938.95 ceduto dalla __________ di __________ per fr. 100'000.--(doc. E) poiché a suo dire esso avrebbe un valore minore effettivo di fr. 43'853.17 (ossia la differenza tra fr. 100'000.-- quale valore del credito ceduto e fr. 56'146.83 di spettanza della __________). A mente dell’appellante, né lui né la __________ erano al corrente dell’esistenza di tale ipoteca legale. Se le parti avessero conosciuto quella circostanza, il prezzo della cessione sarebbe stato inferiore di fr. 43'853.17 e quindi il danno che __________ avrebbe patito sarebbe rappresentato dalla differenza pari a fr. 56'146.83. La posizione di __________ è errata e inoltre rappresenta una mera ipotesi rimasta del tutto incomprovata. In ogni caso, come già esposto (v. supra, consid. 6.6) egli aveva la facoltà di recedere dal contratto di cessione stipulato con la banca. Di conseguenza, neppure questa posta può essere accolta.

6.8  All’appellante sono riconosciuti i seguenti importi:

       dispendio di tempo                     fr.      800.00

       spese legali                                             fr.   5'720.00

       interessi su fr. 100'000.--           fr.   3’488.90 

         totale                                                         fr. 10'008.90

       Sull’importo totale di fr. 10'008.90 decorrono gli interessi al 5% a far tempo dal 29 maggio 2000 (doc. V), data della notifica preliminare del danno al Consiglio di Stato da parte di __________ (v. supra, consid. 1).

7.    L’appello può quindi essere parzialmente accolto.

Le spese e le ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza, prevalente nell’attore e appellante.

Per i quali motivi

pronuncia:               I.   L’appello 22 aprile 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza 3 aprile 2002 del Pretore di Locarno-Città è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino è condannato a versare a __________ l’importo di fr. 10'008.90 oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2000.

                                          2.  Le spese di fr. 200.-- e la tassa di giustizia di fr. 2'000.-- sono a carico dell’attore in ragione di 9/10 e a carico del convenuto in ragione di 1/10. L’attore rifonderà al convenuto fr. 5’600.-- per parte di ripetibili

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 1’450.-b) spese                                                                 fr.      50.-totale                                                                       fr. 1’500.-anticipate dall’appellante, sono poste in ragione di 1/10 a carico della parte appellata e in ragione di 9/10 a carico dell’appellante il quale rifonderà a controparte l’importo di fr. 2’800.-- per parte di ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

12.2002.84 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2003 12.2002.84 — Swissrulings