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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2002 12.2002.77

December 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,163 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.77

Lugano 12 dicembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1999.00541 della Pretura di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 16 luglio 1999 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ __________ entrambi rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto il pagamento della somma di 22'240.-- oltre accessori a titolo di mercede (contratto di appalto);

domanda avversata dai convenuti che postulano la reiezione della petizione, e in limine litis dal convenuto __________ per carenza di legittimazione passiva, eccezione che il Pretore, con decreto 25 marzo 2002, ha integralmente respinto;

appellante il convenuto __________ che, con appello 15 aprile 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore, con osservazioni 10 maggio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

                                               che con petizione 16 luglio 1999 l’attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di complessivi fr. 22'240.-- oltre accessori a titolo di mercede di appalto per l’esecuzione di vari lavori di restauro nell’immobile denominato __________ a __________;

                                               che con risposta 4 novembre 1999 i convenuti contestavano la pretesa avanzata dall’attore, adducendo da un lato che le opere non sarebbero state svolte a regola d’arte e dall’altro che __________ non avrebbe mai conferito a __________ incarichi di sorta, essendosi egli limitato a rappresentare la moglie nei pochi momenti in cui si trovava a __________, immobile peraltro intestato unicamente a __________;

                                               che con decreto 25 marzo 2002 il Pretore respingeva la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto __________, sostenendo che il preventivo allestito da __________ e personalmente inviato all’appellante rappresentava un’offerta tacitamente accettata da quest’ultimo. Anche la fattura del 6 febbraio 1998 e gli ulteriori solleciti di pagamento sono stati inviati a __________, il quale non ha mai sollevato contestazioni di sorta, tantomeno in relazione alla sua posizione quale parte contrattuale di __________. Infine, secondo il Pretore, anche il fatto che l’immobile di __________ fosse intestato alla sola __________ non escludeva che il contratto di appalto fosse venuto in essere anche con il marito di quest’ultima;

                                               che con appello 15 aprile 2002, __________ censura la decisione pretorile adducendo che dalla documentazione prodotta, e più precisamente dagli scritti indirizzati da __________ direttamente all’appellante, non si potrebbe dedurre che __________ sia divenuto parte nel contratto con l’appellato (al contrario, l’invio dei solleciti di pagamento alla persona di __________ sarebbe da ricondurre ad un errore della parte appellata e quindi tali scritti non sarebbero atti a far nascere un rapporto contrattuale tra le parti in causa). Se del caso, __________ avrebbe agito unicamente quale rappresentante della moglie __________;

                                               che delle osservazioni 10 maggio 2002 presentate dalla parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel seguito della decisione;

considerato in diritto:

                                               che la legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 6 aprile 1995 C. srl. c. S. e S.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 181 CPC; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. ed., Berna 1995, §7 n. 89 ss.; Guldener, Schweizeri-sches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 139 s.);

                                               che di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a uno scritto, a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua accettazione ex art. 6 CO, ma che è altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di uno scritto non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (DTF 112 II 500, Rep. 1988, pag. 273; II CCA 5.11.1997 in re F.C. c. G.P. e E.P.);

                                               che, come correttamente rilevato dal Pretore, il preventivo allestito in data 18 ottobre 1997 (doc. C) e indirizzato a __________ personalmente rappresentava un’offerta che è stata tacitamente accolta dall’appellante (stante anche che __________ ha proceduto nell’esecuzione delle opere di restauro in base alla predetta offerta);

                                               che tutta la documentazione versata agli atti, segnatamente la fattura del 6 febbraio 1998 (doc. D) e i successivi solleciti di pagamento allestiti da __________ (doc. E, F), è stata inviata all’appellante;

                                               che anche il legale della parte appellata si è rivolto direttamente a __________ (doc. H, I, L, N), il quale diverse volte ha risposto personalmente per telefono alla sua collega;

                                               che dallo scritto del 23 giugno 1998 (doc. I) emerge che proprio __________ ha formulato una proposta transattiva per concludere in sede extra-giudiziaria la vertenza;

                                               che riguardo ai suddetti scritti non risulta che __________ abbia mai sollevato contestazioni, segnatamente per quanto riguardava la sua posizione di parte nel contratto di appalto per gli interventi di restauro eseguiti nella __________ da __________;

                                               che, al contrario di quanto affermato dall’appellante, in tutte quelle occasioni __________ non ha mai indicato di agire quale rappresentante della moglie (né a __________, né al suo legale);

                                               che giusta l’art. 32 cpv. 2 CO, se l’appellante avesse davvero agito in rappresentanza della moglie __________, egli avrebbe dovuto farsi riconoscere in quanto tale o comunicarlo all’altra parte, cosa che invece non è avvenuta né espressamente, né per atti concludenti, con la conseguenza in ogni caso di diventare personalmente debitore (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 41.03 ss.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1330-1333);

                                               che quindi l’appellante agisce in dispregio del principio della buona fede quando, per la prima volta, in sede giudiziaria adduce di non essere parte contrattuale e di avere agito in veste di mero rappresentante della moglie;

                                               che, come rettamente esposto dal Pretore, anche il fatto che l’immobile di __________ sia intestato unicamente a __________ è irrilevante, in quanto non impedisce la conclusione di un contratto con un terzo (che tra l’altro, nel caso specifico, è il marito della proprietaria);

                                               che alla luce dei precedenti considerandi non si può che concludere che tra __________ da una parte e __________ (e __________ per sua stessa ammissione) dall’altra è venuto in essere un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 ss. CO;

                                               che in base alle risultanze di causa l’appello risulta essere infondato e pertanto deve essere respinto; tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:                     

                                           1.  L’appello 15 aprile 2002 di __________ è respinto.

                                           2.  Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                      fr.   250.-b) spese                                                        fr.     50.-totale                                                              fr.   300.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 800.-- per ripetibili.

                                           3.  Intimazione:

                                               - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

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