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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.12.2002 12.2002.74

December 12, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,588 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.74

Lugano 12 dicembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.00086 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 10 febbraio 2000 da

__________ __________ __________ __________ tutti rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv__________  

con cui gli attori hanno chiesto il pagamento della somma di fr. 11'440.25 oltre accessori  a titolo di risarcimento di danno a seguito del taglio da parte del convenuto dei rami di un abete rosso sito sulla loro proprietà, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto con risposta 28 marzo 2000;

ed ora sull’istanza di restituzione in intero del 28 giugno 2001 presentata da __________ che il Pretore ha respinto con decreto 25 marzo 2002 e nei confronti del quale in data 8 aprile 2002 il convenuto ha presentato appello con il quale chiede l’accoglimento della sua domanda di restituzione in intero per produrre nuovi documenti; mentre la parte attrice chiede, con osservazioni all’appello del 6 maggio 2002, la conferma della decisione pretorile;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

                                               che gli attori sono comproprietari del mappale n. __________ RFD di __________, in zona __________, sul quale, nei pressi del confine del fondo vicino part. n. __________ RFD di proprietà di __________ – figlia del convenuto che risulta essere usufruttuario del fondo vita natural durante – è situato un abete rosso dell’altezza di circa 8 metri;

                                               che con petizione 10 febbraio 2000 la parte attrice ha postulato la condanna di __________ al pagamento della somma di fr. 11'440.25 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno che avrebbe patito a seguito del taglio, da parte del convenuto, di tutti i rami dell’abete dal lato a confine con il mappale n. __________ RFD di __________;

                                               che secondo gli attori, il 23 settembre 1999 __________ sarebbe penetrato nel loro terreno (l’abete rosso sarebbe infatti posto a 1,30 metri dal confine) e invece di limitarsi al solo taglio delle punte di quei rami che invadevano la sua proprietà – come concordato con __________ – egli avrebbe proceduto al taglio di tutta la chioma dell’albero dal lato a confine con il suo fondo, causando in tal modo un danno totale alla pianta che dovrà essere abbattuta e sostituita da un nuovo abete;

                                               che con risposta 28 marzo 2000 il convenuto ha affermato che il taglio dei rami non avrebbe causato alcun danno all’abete, in quanto il taglio dei rami sporgenti sarebbe avvenuto “un po’più verso il tronco della pianta … omissis … proprio per evitare un taglio che avrebbe potuto eventualmente provocare un danno alla pianta”. Inoltre, secondo il convenuto, l’abete rosso sarebbe posto a soli 85 cm dal confine con il suo fondo e da sempre avrebbe causato danni alla sua proprietà a causa della continua caduta di aghi, rametti e colatura di resina. Il convenuto ha concluso che non vi sarebbe necessità di procedere all’abbattimento e alla sostituzione dell’abete;

                                               che con istanza di restituzione in intero 28 giugno 2001 __________ chiedeva l’assunzione agli atti di quindici fotografie scattate il 27 e il 28 giugno 2001, attestanti l’esecuzione di uno scavo sul fondo di proprietà degli attori posto a meno di un metro di distanza dall’abete oggetto della vertenza, adducendo inoltre che tale scavo avrebbe intaccato le radici provocando così un danno diretto alla pianta;

                                               che con osservazioni 5 luglio 2002, gli attori si sono opposti all’istanza di restituzione in intero formulata dal convenuto, sostenendo che le prove prodotte dalla controparte non sarebbero influenti per l’esito della procedura e che unicamente a causa dell’intervento di __________ l’abete rosso dovrà essere abbattuto;

                                               che con decreto 25 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 ha respinto la domanda di restituzione in intero proposta dalla parte convenuta adducendo che le prove che essa intendeva produrre erano ininfluenti per l’esito del processo in quanto i fatti che intendeva dimostrare – scavi in prossimità della pianta oggetto della vertenza e taglio delle radici – non erano stati allegati prima di allora nelle comparse scritte;

                                               che con appello 8 aprile 2002, __________ ha ribadito che la documentazione fotografica raccolta il 27 e 28 giugno 2001 sarebbe determinante per l’esito della procedura, in particolare ai fini di una corretta valutazione dei fatti da parte del perito giudiziarie e rispettivamente in quanto si trattava di fatti non noti alle parti prima di quella data;

                                               che delle osservazioni 6 maggio 2002 presentate dalla parte appellata si dirà, per quanto necessario, nel seguito della decisione;

considerato in diritto:

                                               che giusta l’art. 138 CPC la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa, che appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ss. ad art. 138 CPC);

                                               che, secondo l’art. 139 CPC, la richiesta di restituzione in intero per omessa produzione dei mezzi di azione e di difesa deve avvenire entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza;

                                               che nella misura in cui l’istituto della restituzione in intero rappresenta un’eccezione alla massima dell’eventualità – che proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio di allegati (art. 78 CPC) – i requisiti per l’applicazione della restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un certo rigore;

                                               che mentre i requisiti della “tempestività” e della “mancanza di negligenza nell’omissione di una preventiva produzione di mezzi di prova o di difesa” vanno esaminati con un certo rigore, nella valutazione della “influenza” dei nuovi fatti e prove il giudice procede con un minor rigore (II CCA 24.3.1994 C. c. R.&Co., II CCA 22.8.1994 C. c. C., II CCA 26.3.1998 R.P. c. Y.P. e II CCA 30.11.1998 B. c. B.A.);

                                               che nell’esaminare l’influenza di prove e di fatti il giudice si limita ad un giudizio di apparenza e verosimiglianza, senza controllare troppo nel dettaglio la fondatezza delle circostanze allegate o la rilevanza delle prove, che in ogni caso saranno oggetto di un più accurato esame da parte del giudice di merito; in particolare, il giudice deve esaminare se la nuova allegazione di fatti o prove è idonea a giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazione di conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza gli stessi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 138 CPC; II CCA 24.3.1994 C. c. R. & Co. e II CCA 22.8.1994 C. c. C.);

                                               che nel caso concreto il fatto allegato da __________, e meglio lo scavo effettuato sulla part. n. __________ RFD di __________ a meno di un metro dall’abete rosso che ha altresì intaccato le radici della pianta, si è verificato poco prima del 27 giugno 2001, ossia quasi un anno dopo l’inoltro dell’allegato di duplica da parte del convenuto (v. duplica, 20 giugno 2000; v. verbale di udienza preliminare 12 settembre 2000);

                                               che al momento dello scambio delle comparse scritte l’appellante non era a conoscenza che sul prato confinante sarebbe stato effettuato uno scavo in stretta prossimità del suddetto albero e quindi non si poteva ragionevolmente pretendere, come invece erroneamente richiesto dal Pretore, che il convenuto potesse descrivere questi fatti negli allegati;

                                               che in effetti le fotografie di cui si chiede l’assunzione agli atti documentano l’avvenuta esecuzione sul terreno di proprietà della parte appellata di uno scavo posto in stretta vicinanza dell’abete rosso oggetto del contendere (edificazione di un immobile per il quale il 4 ottobre 2000 il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia; v. doc. 12 e 13), nonché il fatto che le radici della pianta sono state intaccate;

                                               che tale circostanza rappresenta senza dubbio un fatto nuovo e rilevante di cui si dovrà tenere conto nella valutazione della fattispecie;

                                               che tale documentazione fotografica potrà essere di ausilio al perito, il quale sarà in grado di esaminare la fattispecie in maniera più completa (anche perché nel lasso di tempo intercorrente tra lo scavo e un’eventuale costruzione, nonché il sopralluogo da parte del perito, la situazione del terreno potrebbe essere mutata), segnatamente per quanto riguarda le conseguenza del taglio dei rami dell’abete rosso operato da __________, nonché la possibilità effettiva di sostiture l’albero da parte degli attori (v. verbale di udienza preliminare 12 settembre 2000; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138 CPC; II CCA 24.3.1994 C. c. R. & Co. e II CCA 22.8.1994 C. c. C.);

                                               che in base alle risultanze di causa l’appello deve essere accolto; le tasse e le spese seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:                    

                                          I.    L’appello 8 aprile 2002 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza il decreto 25 marzo 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 è così riformato:

                                               1.  La domanda di restituzione in intero presentata dal convenuto in data 28 giugno 2001 è accolta.

                                               §   Di conseguenza è ammessa l’assunzione agli atti delle

                                                    quindici fotografie da rubricare quali doc. 14, 15 e 16.

                                               2.  La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 250.-- sono a carico degli attori, che rifonderanno al convenuto fr. 300.-- per ripetibili.

                                          II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                      fr.   150.-b) spese                                                        fr.     50.-totale                                                              fr.   200.-sono poste a carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere alla controparte la somma di fr. 300.-- per ripetibili.

                                          III.  Intimazione:

                                               - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria

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