Incarto n. 12.2002.00058
Lugano 18 luglio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro -inc. CL.2001.60 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con istanza 11 giugno 2001 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'700.-- oltre interessi a liquidazione di un rapporto di lavoro;
domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano con decisione 22 febbraio 2002;
appellante l'istante con allegato 7 marzo 2002 con cui postula, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento parziale dell'istanza, ossia limitatamente a fr. 10'378.40, oltre accessori;
lette le osservazioni all'appello con cui la convenuta ne chiede la reiezione;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'istante è stata alle dipendenze della convenuta presso l'__________ a partire dal 1° giugno 1999, svolgendo al 50% servizio infermieristico nel turno di notte e al 50% come cassiera del __________; il salario mensile lordo era di fr. 4'500.--. Il 1° marzo 2000 il __________ è stato soppresso; di conseguenza all'istante -infermiera diplomata- è stato proposto di svolgere al 100 % servizio infermieristico diurno, offerta da lei accolta. Ritenendo di meritare una retribuzione superiore a seconda delle maggiori responsabilità assunte, essa ha poi chiesto formalmente alla datrice di lavoro -in particolare con scritto 17 maggio 2000- di godere di un contratto nuovo, senza però ottenere il consenso della controparte, così che il suo salario ha continuato a essere quello iniziale.
Il 27 luglio 2000 l'istante è stata vittima di un incidente della circolazione che ne ha ridotto la capacità di guadagno: dapprima del 100% e dal 21 agosto 2000 del 50% (doc. 1: certificato medico dott. __________); quello stesso giorno tuttavia essa ha dovuto recarsi, per altra causa medico-sanitaria, presso il Pronto soccorso dell'__________ di __________. Con scritto 26 agosto 2000 -inviato il 28 agosto e pervenutole il giorno successivo- essa è stata licenziata in tronco per non essersi presentata sul posto di lavoro il giorno 21 agosto, poiché ritenuta abile al 50%, almeno sulla base delle attestazioni mediche allora in possesso della datrice di lavoro (doc. G). E' però del 25 agosto, inviato alla convenuta il 28 successivo, il certificato medico dello psichiatra dott. __________, in base al quale l'istante veniva dichiarata inabile al lavoro in misura totale dal 21 agosto per tempo indeterminato (doc. 2). Preso atto di questa documentazione, la convenuta ha poi versato all'istante il salario dovutole fino a fine anno, compresa la tredicesima mensilità.
2. Con l'istanza in esame la lavoratrice ha chiesto, a liquidazione dei rapporti di dare-avere con la datrice di lavoro, il pagamento di fr. 900.-come differenza non pagata sul salario di novembre, fr. 5'000.-- (pari a uno stipendio mensile rivalutato) a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO e fr. 4'800.-- quale differenza fra lo stipendio percepito dal 1°marzo 2000 (ossia dal mutamento di funzione) fino alla fine del periodo d'impiego, ossia fino alla fine del 2000 (compresa la tredicesima mensilità), e un nuovo stipendio base lordo di fr. 5'000.--.
3. Il Segretario assessore ha respinto tutte le domande dell'istante, ritenendo anzitutto che il preteso adeguamento salariale non ha nessuna base di legge poiché si fonda unicamente sul confronto con il salario di altri dipendenti, ma non su pattuizioni individuali o collettive che la debitrice avrebbe disatteso; inoltre, avendo la convenuta retribuito l'istante fino alla fine del contratto, non considera dovuta l'indennità penale richiesta, tenuto conto anche del comportamento della prima, non del tutto estranea al suo licenziamento. Da ultimo, ritiene non dovuta la differenza sul salario di novembre per motivi diversi di cui si dirà nel seguito.
4. Con l'appello __________ censura la decisione pretorile relativamente a tutte le poste del credito, deducendo tuttavia dal totale iniziale l'importo di fr. 321.60, effettivamente versati dalla controparte in aggiunta al salario di dicembre 2000. Delle motivazioni dell'appello e -se del casodelle osservazioni al medesimo si dirà in relazione alle singole posizioni del credito.
5. Se un lavoratore è licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto anzitutto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto (art. 337c cpv. 1 CO); inoltre, egli può chiedere un'indennità che il giudice stabilisce secondo il suo libero apprezzamento e tenuto conto di tutte le circostanze (idem, cpv. 3). La norma indica che il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore tale indennità che non può superare l'equivalente del salario di sei mesi. Questa indennità vuol avere carattere punitivo nei confronti dell'agire antigiuridico della parte che disdice il contratto senza causa grave; essa non rappresenta né un risarcimento danni, né una riparazione morale (Rehbinder, Comm. di Berna, 1992, art. 337c CO, N. 8, rispettivamente art. 336a, N. 1). La sua determinazione da parte del giudice dipende da vari momenti: punibilità del comportamento del datore di lavoro, gravità della lesione della personalità di chi è colpito dalla disdetta, concolpa della stessa parte, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). Contrariamente alla lettera della norma (che usa la forma potestativa) parte della dottrina e della giurisprudenza ne nega l'apparente carattere facoltativo (DTF 116 II 300 e segg.; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), mentre altri sostengono la facoltà del giudice di prescindere da quella attribuzione (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337c CO, N. 10 b; BlZR 2000, pag. 309, N. 114).
6. Nel caso concreto, fuori discussione che si sia trattato di risoluzione immediata del contratto di lavoro (art. 337 CO) a dipendenza del chiaro testo della lettera di disdetta (doc. G) (al proposito cfr. II CCA 16 dicembre 1998 in re F. c/ F.; CCC 19 gennaio 2000 in re P. c/ Y.), manca una decisione, oltre che sul riconoscimento dell'indennità litigiosa, sulla presenza di motivi gravi, tali da giustificare l'atteggiamento della datrice di lavoro. Infatti, il primo giudice, dovendosi esprimere solo sull'indennità, ha però omesso tale necessaria verifica, limitandosi alla constatazione che il pagamento del salario fino alla fine del 2000 corrispondeva alle pattuizioni fra le parti. Ciò che ha indotto l'appellante a rilevare che quel pagamento è sì avvenuto, ma per il motivo che la datrice di lavoro ha avvertito di doversi conformare al diritto della controparte previsto dall'art. 337c cpv. 1 CO. E così infatti è stato, al proposito bastando quanto risulta dalla deposizione di __________, direttore dell'albergo, che ammette -dopo aver inviato la disdetta in tronco- di aver disposto il pagamento del salario per la durata ordinaria del contratto, ovvero dopo aver ricevuto il certificato medico del dott. __________ dal quale emergeva l'impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore (art. 337 cpv. 3 CO) già a partire dal lunedì 21 agosto (doc. 2). Ciò che configura una situazione in cui l'istante poteva ritenersi in buona fede legittimata ad astenersi dal lavoro (cui comunque sarebbe stata astretta solo nella misura limitata del 50%), così che veniva a mancare il diritto della datrice di lavoro alla disdetta immediata, al di là di ogni considerazione sulla necessità o meno di sollecitare la controparte a presentarsi sul lavoro (Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 6).
Ne consegue il diritto della lavoratrice di postulare il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO. Al proposito dev'essere anzitutto osservato che le motivazioni assunte dal primo giudice per non ammettere questa posta del credito non possono essere condivise; in particolare non risultano sufficientemente provate -a carico della lavoratrice- le pretese lamentele presso clientela dell'albergo che avrebbero messo in cattiva luce la datrice di lavoro, affermate come semplici relata refero dai testi __________ e __________; né lo stesso motivo appare determinante per la disdetta, dal momento che non ne è fatta menzione alcuna nella relativa comunicazione (doc. G). E nemmeno sono state accertate ripetute (mehrmalige) sollecitazioni orali e scritte da parte del dott. __________, evocate nello stesso documento: lo stesso medico ha infatti deposto di aver inviato alla lavoratrice unicamente lo scritto 21 agosto 2000 (11.30), quando era ancora convinto della piena validità del proprio certificato medico relativo all'incidente di luglio (doc. 1). D'altra parte, dev'essere rilevato che la convenuta, resa attenta nella persona del direttore dell'albergo sul verosimile nuovo totale impedimento al lavoro dell'istante già nel pomeriggio del 21 agosto (teste __________), ha poi saputo direttamente (telefonicamente) dal dott. __________, il giorno 25 seguente che la stessa era in cura da lui: notizia che ragionevolmente non si giustifica se non proprio per informare l'__________ sull'assenza di __________ per motivi medici (teste __________). Ciò che basta per concludere che la convenuta era sufficientemente informata su quella circostanza, così da non ritenere ingiustificata l'assenza dal lavoro della dipendente il 21 agosto e da indurla a non rescindere il contratto con effetto immediato, come invece ha fatto per poi dover parzialmente correggere il tiro nel giro di pochi giorni. E' vero che l'istante, di propria iniziativa avrebbe potuto prendere contatto con la controparte per informarla direttamente, preannunciando il certificato medico, ma sta il fatto che in simili circostanze il lavoratore si affida volentieri e in buona fede all'attività del medico curante. Il comportamento della convenuta appare così eufemisticamente disinvolto nei confronti della lavoratrice alla quale non aveva nessun serio rimprovero da formulare, tanto meno tale da giustificare lo scioglimento immediato del contratto. Sono pertanto dati i presupposti -in riforma del giudizio impugnato -per ammettere il pagamento di un'indennità pari a un mese di stipendio, sulla base del contratto in vigore al momento della disdetta. E ciò senza necessità di ritenere né la mancata considerazione delle legittime pretese derivanti dal rapporto di lavoro che la dipendente faceva valere sin dal mese di marzo 2000, né le pretese peggiorate condizioni di lavoro (appello, pag. 12) che nulla hanno a che vedere con il suo licenziamento.
7. Il segretario assessore ha negato all'istante la possibilità di adeguamento retroattivo del salario alle parziali nuove funzioni assunte dalla lavoratrice il mese di marzo 2000. Al proposito essa non fonda la propria pretesa su nessuna norma di legge, né su nessun accordo individuale o collettivo, reputando determinante il fatto che, a fronte della propria richiesta di aumento/ adeguamento salariale, controparte abbia lasciato tacitamente proseguire il rapporto di lavoro con la nuova funzione (appello, pag. 8), ciò che equivarrebbe ad ammissione dell'obbligo di adeguamento. Sennonché -diversamente da quanto allegato- la convenuta ha espresso il suo totale, esplicito dissenso a qualsiasi adeguamento (…ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich nicht gewillt bin, das jetzige Anstellungsverhältnis vertraglich in irgendwelcher Form abzuändern: doc. E). Stando così le cose, ossia a fronte della validità delle precedenti condizioni di lavoro, stabilite individualmente fra le parti e non dimostrate come contrarie a disposizioni d'altra natura (CCL, CN), l'unica possibilità offerta dalla legge alla lavoratrice sarebbe stata quella dell'impugnazione parziale del contratto, in quanto concernente il solo aspetto retributivo (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 320 CO, N. 43). Sennonché tale possibilità è data unicamente nei casi di errore, o di dolo o di timore (art. 24 segg. CO), rispettivamente in caso di lesione (art. 21 CO) (Rehbinder, op. cit., art. 320 CO, N. 30 e segg.), ossia di fattispecie di cui l'istante non si prevale. Ne consegue che su questo punto l'appello non può essere accolto.
8. Per quanto attiene all'ultima posta controversa, l'appellante lamenta -come aveva già fatto in prima sede (contestata dalla controparte)- il pagamento del salario di novembre 2000 soltanto nella misura di 4/5. Orbene, a prescindere dalla motivazione del primo giudice, invero di non facile lettura, la conclusione cui questi è giunto appare del tutto corretta. Infatti, un attento esame dei conteggi 18 dicembre 2000, concernenti rispettivamente le mensilità di novembre (doc. 3) e di dicembre (doc. 4), permette di affermare: che per il salario controverso è stato calcolato sulla base della retribuzione lorda di fr. 4'500.--, pari al 100% del dovuto; che le deduzioni operate su questa somma sono state quelle usuali di legge per un totale di fr. 1'026.85; che pertanto il salario netto dovuto all'istante era correttamente pari a fr. 3'473.15. Di questa somma, come peraltro ammesso, fr. 321.60 sono stati versati in aggiunta alla dodicesima e alla tredicesima mensilità (doc. 4), mentre l'esatta differenza, ossia fr. 3'151.55, è stata accreditata separatamente come salario di novembre (doc. 3). La lavoratrice, per il mese litigioso, è pertanto stata retribuita a norma di contratto.
9. Subordinatamente la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 322 lett. b CPC, in connessione con il principio inquisitorio che regge le procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro, al fine di poter assumere in questa sede le prove da lei proposte e negate dal primo giudice. Sennonché, a prescindere dalla mancata formale domanda d'appello in tal senso, non si reputa che siano date le premesse per assumere prove oltre quelle della prima sede. Infatti, mentre la posta riguardante l'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO viene qui ammessa senza la necessità di ulteriori atti istruttori, il preteso adeguamento salariale non viene concesso per motivi inerenti al diritto e quindi indifferenti ai dettagli della fattispecie che possono emergere dalle testimonianze indicate, vertenti rispettivamente sul preteso consenso della convenuta all'adeguamento salariale e sulle mansioni svolte dall'appellante prima e dopo il 1° marzo 2000 (appello, pag. 9 e 10).
10. Il parziale accoglimento dell'appello e la susseguente riforma della sentenza impugnata comportano la compensazione delle ripetibili di entrambe le sedi a dipendenza della minima differenza fra il rispettivo grado di soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 148 e 417 CPC,
pronuncia:
I. L'appello 7 marzo 2002 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano è così riformata:
1. L'istanza 11 giugno 2001 è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________, è condannata a versare a __________ l'importo di fr. 4'500.--.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano
sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario