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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.12.2002 12.2002.55

December 2, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,505 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.55

Lugano 2 dicembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 dicembre 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto a pagargli DM 70'000.- oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1999;

domanda avversata dal convenuto con risposta inviata, alla Pretura, a mezzo telefax 15 febbraio 2001 che, in occasione dell’udienza preliminare 24 aprile 2001, l’attore ha eccepito d'irricevibilità;

sulla quale eccezione il Segretario Assessore ha pronunciato, con decreto 26 febbraio 2002, accogliendola e dichiarando irricevibile la risposta di causa presentata dal convenuto.

Appellante il convenuto il quale, con appello 5 marzo 2002, chiede la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere l’eccezione d'irricevibilità della risposta;

mentre con osservazioni 10 aprile 2002 l’attore postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

1.__________ ha chiesto con petizione 18 dicembre 2000 alla Pretura di Lugano la condanna di __________ a versargli DM 70'000.-oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1999. Con fissazione di termine 20 dicembre 2000 la Pretura ha assegnato a __________, per il tramite del suo legale, il termine di 30 giorni per presentare l’allegato di risposta. Il convenuto non ha inoltrato la risposta nel termine assegnato ed il 5 febbraio 2001 il Pretore gli ha assegnato il termine di grazia di 10 giorni per presentare la risposta. Con scritto 15 febbraio 2001, inoltrato alla Pretura a mezzo telefax, __________ ha contestato la pretesa di __________ opponendo in compensazione al credito versamenti da lui fatti per un importo complessivo di fr. 101'000.-. In occasione dell'udienza preliminare del 24 aprile 2001 l’attore ha sollevato, a titolo preliminare l’irricevibilità della risposta perché trasmessa a mezzo telefax, incontrando l'opposizione del convenuto.

2.Il Segretario Assessore, con decreto 26 febbraio 2002, ha riconosciuto fondata l’eccezione e dichiarato irricevibile la risposta perché trasmessa a mezzo telefax.

                                         Con atto d’appello 5 marzo 2002 __________ chiede la riforma del decreto nel senso di respingere l’eccezione d'irricevibilità. Egli evidenzia che al momento dell’invio della risposta non era più patrocinato da un legale, che d’altra parte la Pretura è munita di un apparecchio telefax il cui numero è pubblico siccome riportato sulla carta intestata della Pretura e fornito dal servizio informazioni della Swisscom, inoltre che l’impiego della comunicazione a mezzo telefax è ormai un uso commerciale consolidato e che dunque merita protezione avendo ritenuto in buona fede di poter validamente inoltrare in tempo utile la risposta a mezzo telefax, laddove la dichiarazione della sua irricevibilità rappresenterebbe un formalismo eccessivo, non ammissibile. Nelle osservazioni 10 aprile 2002 l’appellato chiede la reiezione dell’appello e la conferma del decreto.

3.La forma degli atti di procedura è regolata nel Codice di procedura civile. Secondo l’art. 114 CPC gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al conseguimento del loro scopo e, relativamente alla procedura ordinaria, secondo l’art. 170 cpv. 1 lett. l CPC la risposta di causa deve contenere la data e la firma della parte o del suo patrocinatore. Il codice di procedura civile prevede quindi per la procedura ordinaria l’inoltro di una risposta di causa scritta con la firma della parte o del suo patrocinatore. Nel caso in esame la risposta inoltrata da __________ alla Pretura è costituita dalla lettera 15 febbraio 2001 recante la dicitura “raccomandata” e la firma dell’appellante. Essa è stata inoltrata dal convenuto alla Pretura a mezzo telefax il 15 febbraio 2001 stesso, vale a dire l’ultimo giorno valido per la presentazione della risposta. Occorre quindi chiarire se tale invio, per mezzo del quale al Tribunale è pervenuto il testo dell’atto e quindi la firma solo in forma riprodotta, soddisfa in particolare del requisito di legge della firma dell’atto.

4.Relativamente all’esigenza della firma la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un ricorso inoltrato via telefax, in cui la firma è quindi in copia, e che non viene inoltrato in originale entro il termine di ricorso è inammissibile (DTF 121 II 252), principio che si applica a tutti gli atti processuali (Cocchi / Trezzini, CPC TI annotato e massimato, Lugano, 2000, ad art. 114 CPC, n. 401). È vero che in quest'ambito il Tribunale di cassazione zurighese (cfr. ZR 1997 no. 121 p. 271 e seg., e SJZ 1998 p. 113, Plädoyer 3/99 pag. 3) ha ravvisato una violazione del principio della buona fede quando un tribunale omette di assegnare un ulteriore termine per ovviare al difetto della mancanza della firma originale dell’atto inviato via telefax e nondimeno ha pubblicato senza limitazione alcuna il suo numero di fax nell’elenco della Telecom, di modo che la parte inesperta di questioni processuali e non patrocinata da un legale ha la percezione che l’inoltro di un atto via telefax sia giuridicamente efficace e quindi idoneo a rispettare il termine a sua disposizione. Tale non è in ogni caso la situazione dell’appellante. Da un lato non risulta che il numero di telefax del Tribunale fosse pubblicato senza limitazione alcuna nell’elenco della Telecom. In tal senso non si era quindi in presenza di una circostanza idonea a creare la percezione che fosse sufficiente l’invio a mezzo telefax di un atto di causa al Tribunale non potendo bastare l'indicazione del collegamento telefax sulla carta da lettera della Pretura. Dall’altro lato l’appellante ha in concreto sottoscritto e inoltrato alla Pretura la lettera di risposta con la chiara intestazione raccomandata, ma inviata unicamente a mezzo fax. È quindi evidente che egli ha valutato di trasmettere lo scritto anche per invio postale raccomandato e che il mancato invio postale della risposta con la firma autografa in originale non era una svista e dunque un’omissione involontaria.

5.Il Tribunale federale ha precisato che si realizza un formalismo eccessivo, forma specifica del diniego di giustizia, allorquando per una procedura vengano poste prescrizioni di forma rigorose senza che tale severità sia oggettivamente giustificata, quando l’autorità applica con eccessiva severità delle norme formali o pone requisiti eccessivi per gli allegati di causa e ai cittadini e alle cittadine viene così inammissibilmente ostacolato l’accesso alla giustizia (DTF 120 V 417 c. 4b). Il Tribunale federale ha chiarito che quando la legge parla di firma intende la firma autografa, tanto in ambito contrattuale quanto relativamente alla firma come presupposto per la validità di un mezzo di impugnazione della procedura civile o di diritto pubblico e che non rappresenta un formalismo eccessivo pretendere dal cittadino la firma autografa dei propri allegati o quella del suo rappresentante autorizzato ai termini della procedura cantonale (DTF 120 V 417 c. 5a).

6.Con riferimento all’art. 30 cpv. 2 della LF sull’organizzazione giudiziaria, norma che per evitare l’eccesso di formalismo prevede l’assegnazione di un termine per rimediare alla mancanza della firma di un atto, il Tribunale federale ha precisato che tale possibilità è intesa a sanare unicamente l’omissione involontaria e non torna applicabile quando essa avviene consapevolmente con la trasmissione a mezzo telefax, poiché il ricorrente che inoltra l’allegato con conoscenza del difetto conta sulla concessione di un termine per rimediare ad un difetto di partenza e quindi su un prolungamento del termine di ricorso, ciò che corrisponde ad un abuso di diritto che non può essere tutelato (DTF 121 II 255 c. 4b). Questa giurisprudenza presuppone che colui che sceglie il telefax per la trasmissione dell’allegato viola consapevolmente il requisito legale della firma autografa, contrariamente al caso della mancanza di firma originale di un invio postale, il quale va trattato come una mancanza di firma poiché in entrambi i casi il requisito della firma autografa non è adempiuto per errore (DTFA sentenza del 26 maggio 2000 in re E. c. SUVA). È quindi chiarito, giurisprudenzialmente, che l’invio a mezzo telefax di un allegato non soddisfa il requisito della firma della parte o del suo patrocinatore dovendosi ritenere  in tal caso una consapevole violazione del requisito legale della firma.

7.Nel caso in esame, non trova giustificazione una diversa soluzione, poiché in concreto risulta pure effettiva la consapevolezza dell’appellante della necessità dell’invio postale della risposta in originale, come dimostra l’intenzione di operare un invio raccomandato attestata dalla dicitura raccomandata sull’atto stesso, poi inoltrato solo a mezze telefax. L’atto di risposta 15 febbraio 2001 è quindi irricevibile perché sprovvisto di valida firma.

8.L'appello è così respinto ed il decreto impugnato confermato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I.L’appello 5 marzo 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

tassa di giustizia           fr.    150.-spese                             fr.      50.--

                                         Totale                             fr.    200.-anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo inoltre di rifondere all’appellato fr. 300.- per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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