Incarto n. 12.2002.00054
Lugano 6 marzo 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 31 gennaio 2002 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e __________ rappr. dallo __________
con la quale si chiede il disconoscimento di un debito di fr. 18'800.-- in materia di contratto di locazione che il Pretore, con decisione 25 febbraio 2002, ha respinto in ordine.
Ed ora sull'appello 4 marzo 2002 della parte istante che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la continuazione della procedura.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di disconoscimento del debito poiché la stessa, trattandosi di controversia riguardante il contratto di locazione, non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio in materia di locazione;
che l'istante ricorre sostenendo che l'azione di disconoscimento di debito non soggiace a tale obbligo poiché rappresenta il seguito della precedente procedura di rigetto dell'opposizione e quindi di un procedimento unico dove competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, ciò che non è l'Ufficio di conciliazione;
che la questione è stata risolta dalla giurisprudenza cantonale nel senso che l'obbligatorietà di sottoporre preventivamente ogni controversia in materia di locazione all'Ufficio di conciliazione è data anche per le azioni di disconoscimento del debito (Rep. 1994 n. 45);
che anche altre giurisprudenze cantonali hanno seguito quest'interpretazione (DB 1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995, 63);
che il fatto che l'art. 83 cpv. 2 LEF preveda la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione non può mutare tale giurisprudenza per i motivi esposti da Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione, in Il Ticino e il diritto, vol. 2 collana blu CFPG, pag. 293/295 ai quali si rimanda;
che mancando così un presupposto processuale il Pretore ha correttamente respinto in ordine l'azione;
che l'istante non ha comunque perso il diritto di presentare l'azione di disconoscimento poiché beneficia del termine supplementare, ridotto nella fattispecie concreta a 20 giorni, dell'art. 139 CO (Rep. citato);
che l'appello, infondato siccome in contrasto con costante giurisprudenza, può essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte per le osservazioni;
che le tasse e le spese seguono la soccombenza dell'appellante;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 4 marzo 2002 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia in fr. 100.-- e le spese in fr. 20.-- (totale fr. 120.--) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario