Incarto n. 12.2002.00053
Lugano 9 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Marchi vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2001.00129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 11 dicembre 2001 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 10'543.60 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2001 (in materia di contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta che in sede di discussione 25 gennaio 2002 ha postulato la reiezione dell’istanza protestando spese e ripetibili;
che il Pretore ha respinto con decisione 18 febbraio 2002, dopo aver rifiutato con ordinanza 25 gennaio 2002 le prove notificate dalle parti.
Appellante l’istante che, con appello 1 marzo 2002, chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere integralmente la sua domanda, porre a carico dello Stato le spese e condannare la convenuta a versare all’istante fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 18 marzo 2002, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________ è stato assunto alle dipendenze della __________ quale responsabile dell’area di sviluppo 1, con il grado di membro di direzione. Il contratto di lavoro del 7 aprile 1998 (doc. C) stabiliva uno stipendio di fr. 160'000.-lordi annui in tredici mensilità, con inizio dell’attività il 4 maggio 1998.
Con scritto 28 febbraio 2001 (doc. M), la banca ha notificato a __________ una disdetta cautelativa del contratto di lavoro per il 31 agosto successivo mentre con lettera 25 maggio 2001 (doc. I) ha confermato al dipendente di ritirare la disdetta, indicando le nuove condizioni contrattuali valide dal 1° settembre 2001. Con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. L1), __________ ha trasmesso una propria proposta di accordo per il proseguimento della collaborazione dopo il 1° settembre alla responsabile dell’amministrazione del personale della banca. Quest'ultima, sempre mediante messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. M), ha risposto a __________ comunicandogli che il contratto in essere era prolungato sino alla fine di ottobre 2001. Ancora con ulteriore messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 (doc. O), il dipendente ha confermato l'intervenuto accordo per la fine formale del rapporto di lavoro al 31 ottobre, allegando anche il testo della proposta del 9 agosto con la quale consentiva in punto alle previste retribuzioni. In questo messaggio egli ha inoltre osservato che avrebbe cessato l'attività operativa in banca il 28 settembre 2001. Di seguito egli ha ricevuto tutte le sue spettanze relative alla fine del rapporto di lavoro per la fine di ottobre.
2. Con l’istanza 11 dicembre 2001 __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento dell’importo di fr. 10'543.60 oltre interessi, pari allo stipendio di novembre. Egli ha precisato che non è mai stato perfezionato un accordo sulla prosecuzione del rapporto di lavoro a far tempo dall’inizio di settembre 2001, di avere comunque continuato le proprie prestazioni lavorative anche nel corso del mese di ottobre 2001 e di avere sottoscritto il necessario modulo di fine rapporto di lavoro per l’Ufficio regionale degli stranieri perché messo sotto pressione. L’istante ha sostenuto che il contratto iniziale è rimasto efficace perché non è stata data una valida disdetta e non è intervenuta una valida risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; del resto l’accordo preteso da controparte sarebbe comunque un accordo a senso unico a favore del datore di lavoro e quindi inefficace.
La convenuta, all'udienza di discussione, ha postulato la reiezione dell’istanza sostenendo che il rapporto di lavoro è stato risolto consensualmente per la fine di ottobre 2001 e che quindi nulla è più dovuto all'istante.
Il Pretore, con ordinanza 25 gennaio 2002, ha rifiutato le prove notificate dalle parti indicando poi, nella sentenza di merito, come la chiarezza della fattispecie, vale a dire l’esistenza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rendeva inutile l’assunzione delle prove proposte. Con il che ha pure respinto la domanda dell'istante.
3. Con l'appello l’istante chiede la riforma della sentenza nel senso di accogliere integralmente la sua pretesa creditoria. Egli contesta il rifiuto del Pretore di assumere le prove notificate dalle parti e ribadisce le argomentazioni esposte nell’istanza. In particolare sottolinea la nullità dell’accordo di scioglimento del rapporto di lavoro per la fine di ottobre 2001 poiché tale accordo non rispetta la forma scritta e perché violerebbe l’art. 341 CO essendo ampiamente a favore del datore di lavoro, e anche l’art. 115 CO perché la rinuncia ad un credito ai sensi di tale norma richiede che la privazione sia espressa in modo chiaro e nella piena conoscenza delle conseguenze incorse, ciò che non sarebbe avvenuto.
Nelle proprie osservazioni all’appello l’appellata ne chiede la reiezione, confermando le argomentazioni esposte in prima sede.
4. Oggetto della controversia è la pretesa efficacia del contratto di lavoro anche dopo il 31 ottobre 2001 e quindi l’obbligo della datrice di lavoro di versare all’appellante il salario del mese di novembre 2001, quello esigibile al momento dell'introduzione dell'istanza.
Occorre quindi stabilire se, come ritenuto nella sentenza di prima istanza, è intervenuta una valida interruzione consensuale del rapporto di lavoro per la fine di ottobre del 2001 o se, come sostiene l’appellante, il rapporto di lavoro non è stato validamente risolto ed in tal caso se si giustifica la sua pretesa salariale.
Giusta l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata, come quello stipulato in origine tra le parti, può essere disdetto da ciascuna di loro nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta è però riconosciuta alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento, nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II 60 c. 2a e DTF 115 V 443 c. 4b). Nel caso in esame fra le parti sono intercorse delle trattative per definire consensualmente la fine del rapporto di lavoro. In tale contesto, con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. L1), __________ ha trasmesso al datore di lavoro una sua proposta di accordo per prolungare, per un numero di mesi da stabilire, il contratto in essere che la banca aveva, come già visto nei considerandi di fatto, disdetto cautelativamente per fine agosto 2001. La banca ha immediatamente risposto, con messaggio di posta elettronica di pari data (doc. M), comunicando al dipendente che il contratto era prolungato sino alla fine di ottobre 2001, ciò che nel proprio messaggio 21 settembre 2001 al datore di lavoro (doc. O) l’appellante ha ribadito affermando, con riferimento alle intese intervenute il giorno precedente, che "Formalmente resto dipendente __________ fino a tutto ottobre 2001. Venerdì 28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative: consegno badge, cellulare, etc.". Dal che risulta l'esistenza di una concorde volontà intesa a chiudere il rapporto di lavoro per la fine di ottobre 2001, volontà che l'appellante tuttavia contesta essere sorta validamente.
5. L’appellante sostiene che l’accordo non è valido poiché non rispetta la forma scritta. Egli precisa che nel caso concreto le parti avrebbero convenuto la forma scritta intesa come condizione di validità dell’accordo ai sensi dell’art. 16 CO. L’art. 16 cpv. 1 CO stabilisce che se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati. In concreto il contratto di lavoro 7 aprile 1998 (doc. C) non fa alcun riferimento a requisiti di forma e non riserva la forma scritta per le future modifiche, mentre per quanto non contemplato esso rinvia espressamente alle norme del Codice delle obbligazioni. In base al Codice delle obbligazioni l’accordo che pone fine al rapporto di lavoro di principio non richiede alcuna forma particolare (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 339). Pertanto con il contratto di lavoro 7 aprile 1998 le parti hanno consensualmente scelto di rinunciare a riservare la forma scritta per la sua modifica. Quindi un accordo di modifica o conclusione del contratto non richiedeva la forma scritta. Occorre invece stabilire se, come sostiene l’appellante, è stato concordato il requisito della forma scritta per la validità dell’accordo nelle successive trattative fra le parti.
6. L’art. 16 cpv. 1 CO esprime la presunzione che la forma riservata dalle parti è una condizione di validità dell’accordo. Tale presunzione cade tuttavia quando l’accordo sulla forma secondo la concorde volontà delle parti ha solo significato dichiarativo: in tal caso la forma ha solo funzione di prova, come ad esempio quando è concordata successivamente alla conclusione del contratto, mentre non tocca la validità del contratto senza forma specifica (Kramer / Schmidlin, Berner Kommentar, Berna, 1986, ad art. 16 CO, n. 29). Si deve ritenere che le parti abbiano concordato la forma a scopo di prova quando con l’accordo sulla forma esse hanno già espresso la volontà di concludere il contratto e quindi la forma concordata, una volta rispettata, non serve più ad esprimere la volontà (già dichiarata), ma ad attestare quanto dichiarato con l’accordo (Schönenberger / Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad art. 16 n. 21). Si deve invece considerare che le parti abbiano convenuto la forma quale requisito per la valida conclusione dell’accordo quando con l’accordo sulla forma non hanno ancora espresso la volontà definitiva, la quale deve essere dichiarata solo mediante la realizzazione della forma concordata (Schönenberger / Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad art. 16 n. 20). In altre parole se la riserva della forma è fatta in funzione di attestare un accordo già raggiunto, la forma funge solo da prova dell’avvenuto contratto e del suo contenuto: in tal caso la sua mancanza non compromette la validità del contratto.
Nel caso in esame nell’ambito delle trattative per la definizione della prosecuzione del rapporto di impiego presso la banca dopo la fine di agosto 2001 __________ ha chiesto con messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 alla banca “onde evitare malintesi futuri ti sarei grato se volessi formalizzare l’accordo di ieri: formalmente resto dipendente __________ fino a fine ottobre 2001, venerdì 28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative …”. Il messaggio attesta chiaramente che l’accordo per la cessazione del rapporto di lavoro alla fine del mese di ottobre 2001 era già raggiunto e che la formalizzazione era richiesta “onde evitare malintesi futuri”, vale a dire a scopo di prova futura. La mancanza della forma scritta dell’accordo di fine rapporto di lavoro non ne influenza quindi la validità.
7. L’appellante sostiene inoltre che il datore di lavoro ha usato la propria posizione di forza per imporgli la fine del rapporto di lavoro ed egli, di fatto, non ha potuto prevalersi dei diritti di protezione garantiti dalla legge. Ora, nel caso di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro il lavoratore perde la propria protezione contro il licenziamento abusivo o in tempo inopportuno sancita dagli art. 336 e segg. CO (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 338 e seg.). In altre parole con l’accordo il lavoratore implicitamente rinuncia volontariamente ai diritti di protezione garantiti dalla legge. Determinante è pertanto che l’accordo sia validamente concluso. Un accordo di scioglimento consensuale del contratto di lavoro può, infatti, essere annullato nel caso di vizi della volontà e meglio nel caso di errore essenziale ai sensi dell’art. 23 e segg. CO, nel caso di dolo ai sensi dell’art. 28 CO o nel caso di timore fondato ai sensi dell’art. 29 CO. In particolare un errore sui motivi che verte sulla mancanza di conoscenza da parte del lavoratore della perdita dei propri diritti di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno, riguarda le conseguenze pecuniarie di uno scioglimento che interviene ad una data piuttosto che ad un’altra e rappresenta un errore sugli effetti accessori dell’atto, quindi un errore sui motivi non qualificato, il quale non permette di invalidare l’accordo di scioglimento (DTF 118 II 63).
In concreto dai messaggi di posta elettronica emerge un libero scambio di proposta e accettazione nell’ambito del quale non traspare né timore, né inganno, né errori essenziali alla base della volontà dell’appellante: egli ha proposto un accordo per definire la continuazione della propria attività presso la datrice di lavoro oltre la fine di agosto 2001 (doc. L1 e L2) ed ha accettato l’accordo proposto dal datore di lavoro precisando: “formalmente resto dipendente della __________ fino a tutto ottobre 2001” (doc. O). L’accordo, voluto dall’appellante, è quindi stato raggiunto e, per quanto attiene alla volontà delle parti, validamente concluso.
8. L’appellante sostiene infine che l’accordo non è valido perché lo stesso è decisamente a favore del datore di lavoro e quindi viola l’art. 341 CO, norma che vieta al lavoratore di rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o del contratto collettivo di lavoro. A torto. È infatti sempre possibile, indipendentemente dalla possibilità per una parte di dare la disdetta, uno scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 115 CO per reciproco consenso e senza una forma specifica, in virtù del principio della libertà contrattuale (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 335 CO, n. 2). A differenza della remissione di debito, attraverso la quale vengono meno delle pretese già sorte o future, l’accordo di scioglimento del rapporto di lavoro estingue infatti l’intero rapporto contrattuale per il futuro mantenendo le pretese già sorte di modo che non è sottoposto al divieto previsto dall’art. 341 CO (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 341 CO, n. 3).
Un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro non è invece ammissibile quando corrisponde in sostanza ad una rinuncia unilaterale ai crediti stabiliti da disposizioni imperative della legge; esso non può, in particolare, mirare ad eludere l’applicazione delle norme relative alla protezione contro la disdetta (DTF 110 II 168, 170). Non è questo il caso dell’accordo qui in esame. Esso sancisce la conclusione consensuale del rapporto di lavoro fra le parti derogando al termine di disdetta e non elude le norme di protezione dalla disdetta di cui agli art. 336 e segg. CO.
L’accordo raggiunto dalle parti non viola quindi l’art. 341 CO. Pertanto è esso stato validamente concluso a tutti gli effetti ed ha posto fine al rapporto di lavoro per la fine del mese di ottobre 2001. La pretesa dell’appellante del salario per il mese di novembre 2001 è di conseguenza infondata e la sentenza di prima istanza deve essere confermata.
A tale conclusione si giunge con chiarezza già alla luce dei documenti prodotti con le allegazioni scritte dallo stesso istante, non essendo necessaria l’assunzione di ulteriori prove. Risulta dunque giustificata la scelta del Pretore di non assumere le prove notificate dalle parti e la contraria richiesta dell'appellante, ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 litt. g) CPC, non può che essere respinta.
9. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto l’istanza e, ritenendo in malafede l’istante, ha posto a suo carico fr. 67.-- di spese, condannandolo a versare alla convenuta fr. 600.-- a titolo di ripetibili. L’appellante chiede la riforma della sentenza anche relativamente all’assegnazione degli oneri processuali e postula la gratuità della procedura con l’assegnazione delle ripetibili alla convenuta.
La procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro con un valore di causa non superiore i fr. 20'000.-- è retta dall’art. 417 CPC. L’art. 417 lett. e CPC stabilisce che alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie, ma il giudice può infliggere una multa sino a fr. 100.-- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse, mentre per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.
La giurisprudenza ha chiarito che nella decisione degli oneri procedurali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso di apprezzamento (Cocchi / Trezzini, CPC TI annotato e massimato, Lugano 2000, ad art. 148 m. 32) e ciò deve valere anche nell'ambito della dichiarazione di temerarietà della lite (art. 152 CPC). Il Pretore considerando in malafede l’istante, pur prescindendo dalla multa ha posto a suo carico fr. 67.-- di spese. Considerata la chiarezza della fattispecie la valutazione di temerarietà della causa avviata dall’istante fatta Pretore non è insostenibile, anzi resiste ad un libero esame proprio perché è palese la mancanza di quel minimo di diligenza che sarebbe stato sufficiente a far apparire l'ingiustizia e l'inconsistenza della domanda. Pertanto l’assegnazione delle spese all’istante, pur in una procedura per principio gratuita, non può quindi essere censurata.
Come visto la reiezione dell’istanza nella sentenza di primo grado merita conferma e l’istante risulta quindi totalmente soccombente e quindi l’assegnazione delle ripetibili a suo carico nella sentenza di primo grado è corretta. La sentenza impugnata deve quindi essere confermata anche in punto all’attribuzione degli oneri processuali.
Altrettanto deve dirsi per la procedura d'appello, di fronte alla sostanziale chiarezza degli accordi fra le parti. Ne consegue che tasse e spese della procedura d'appello sono caricate all'appellante nella misura dovuta per il valore di causa e per il dispendio di tempo nell'esame del prolisso atto di appello con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. L’appello 1 marzo 2002 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico dell'appellante che rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario