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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.10.2002 12.2002.51

October 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,372 words·~7 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.00051

Lugano 25 ottobre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura ordinario -inc. OA.2000.173 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con petizione 21 marzo 2000 da

__________ rappr. dallo Studio legale __________  

contro

__________ rappr. dallo Studio legale __________  

chiedente la condanna della convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 70'000.- oltre accessori a titolo di indennità per disdetta abusiva di un contratto di lavoro;

domanda contestata dalla banca convenuta che, postulando la reiezione della petizione, ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio del Pretore di Lugano;

in cui il primo giudice, limitata l'udienza preliminare all'esame di tale eccezione e istruita la stessa, con decisione 5 febbraio 2002 ha accertato la propria competenza;

appellante la parte convenuta che, con allegato 25 febbraio 2002, in riforma del decreto impugnato, chiede l'accoglimento dell'eccezione e la conseguente reiezione della petizione;

lette le osservazioni all'appello, presentate dall'attore in data 15 marzo 2002;

esaminati gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                   1.   In data 16 aprile 1999 le parti hanno concluso a __________ un contratto di lavoro in base al quale l'attore, a partire dal 1° agosto dello stesso anno, avrebbe assunto la funzione di acquisitore/ consulente nel settore private banking della convenuta per l'Europa meridionale. Ancora durante il trimestrale periodo di prova, con scritto 30 settembre, la banca ha disdetto il contratto per il 7 ottobre 1999, in seguito a una campagna stampa che rimproverava all'attore, allora candidato al Consiglio nazionale, di essere stato in contatto con ambienti politici di estrema destra e considerando tale presunzione relativa a un rappresentante della banca negativa per l'immagine dell'azienda.

                                         Dopo uno scambio di corrispondenza senza esito, __________ ha chiamato in giudizio la banca __________ per ottenere il pagamento di un'indennità di fr. 70'000.- in applicazione dell'art. 336a CO, ossia considerando abusiva la disdetta.

                                   2.   Opponendosi alle tesi dell'attore, la convenuta ha anzitutto sollevato eccezione di incompetenza per territorio del giudice ticinese, considerando non dato in concreto il foro alternativo dell'art. 343 cpv. 1 CO, ossia non essendosi creato nel distretto di Lugano nessun luogo d'attività dell'azienda in cui il lavoratore avesse prestato la propria opera. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto l'eccezione: ammessa l'inesistenza -al momento della disdettadi installazioni fisse, stabilite durevolmente dalla datrice di lavoro, ha considerato determinanti le circostanze concrete: l'attività lavorativa svolta dall'istante -al proprio domicilio di __________ o presso alberghi di __________ - in favore della banca e sulla base di documentazione messagli a disposizione dalla stessa, nonché il contesto in cui tale attività è stata svolta, ossia la progettata apertura di una rappresentanza della banca nel Ticino.

                                   3.   Con l'appello la convenuta ripropone i termini e le motivazioni dell'eccezione in esame, sottolineando in particolare la differenza concettuale fra luogo di lavoro e domicilio dell'azienda che il primo giudice avrebbe valutato in modo difforme da dottrina e giurisprudenza. Rileva inoltre che l'attore si è occupato solo marginalmente dei lavori di organizzazione della pianificata sede di __________ e che, durante il periodo in cui fu alle dipendenze della banca, lavorava effettivamente a __________.

                                         Delle singole motivazioni e delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

                                   4.   Poiché al momento dell'entrata in vigore della Legge federale sul foro in materia civile, ossia il 1° gennaio 2001, la presente vertenza era già pendente, le disposizioni previgenti rimangono invariate (art. 38 LForo). Come ha rettamente concluso il Pretore, alla fattispecie è così applicabile l'art. 343 cpv. 1 CO che prevede per le controversie derivanti da rapporto di lavoro, a scelta, il foro del domicilio del convenuto, oppure il foro del luogo dell'azienda in cui il lavoratore presta la sua opera. Riguardo alla seconda alternativa, dottrina e giurisprudenza indicano unanimemente che il concetto di luogo dell'azienda (più ampio di quello di succursale di cui all'art. 935 CO: Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 343 CO, N. 2 c) deve corrispondere almeno a un'unità produttiva, ossia che produca beni o servizi, vincolata durevolmente a un determinato luogo dove sono concentrati mezzi aziendali e dove il datore di lavoro esercita tale sua funzione (DTF 114 II 356; 127 III 206; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 343 CO, N. 6 e 7; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 343 CO, N. 2 c), in particolare occupando un certo, pur minimo spazio e svolgendo una certa, ancorché ridotta attività propria (JAR 1986, pag. 241; BlZR 1997, pag. 188, n. 96). Se il contratto non esiste più, per decidere se è dato il foro del luogo dell'azienda ai sensi della norma in esame, è determinante la situazione al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro (Streiff/ von Kaenel, op. cit., ibidem, N. 2 e; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 a). Pertanto, il luogo in cui il lavoratore prestava la sua opera può costituire foro giudiziario soltanto se corrisponde al luogo dell'azienda (DTF 114 II 356; 127 III 206; Streiff/ von Kaenel, op. cit., ibidem, N. 2 ; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2 c).

                                   5.   Nel caso concreto, l'istruttoria non ha del tutto chiarito dove l'attore prestasse la sua opera al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro. Se è provata una certa attività in favore della banca svolta a __________, in particolare nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio di __________ (ancorché quel compito fosse diretto da __________: teste __________), rispettivamente prendendo contatto con clienti che venivano acquisiti o dirottati da altri istituti di credito sulla banca convenuta (testi __________, __________, __________, __________), è pure stato accertato che egli avesse a disposizione una scrivania anche a __________, presso la sede della banca, dove -dopo un soggiorno in Inghilterra- doveva assolvere un periodo di formazione/ introduzione presso la convenuta (testi __________, __________, __________), dove si trovava abbastanza regolarmente (teste __________) e dove disponeva di un funzionante recapito telefonico (testi __________, __________): non si può pertanto escludere che effettivamente, ancorché in vista di essere trasferito a __________ (teste __________), il suo luogo di lavoro dovesse essere considerato, almeno temporaneamente, __________. Per finire tuttavia, l'accertamento del luogo di lavoro -contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- non è determinante nell'ambito applicativo dell'art. 343 CO. Infatti, è questione addirittura pacifica (ed esplicitamente ammessa anche dal primo giudice) che la banca convenuta non ha mai disposto di nessuna struttura né a __________ (dove aveva deciso di istallarsi), né altrove nella circoscrizione di Lugano; in particolare, prima dell'inizio dell'attività, prospettata per novembre/ dicembre 1999 (doc. N, pag. 5), la banca ha comunicato al proprietario dell'immobile di non esser più interessata alla locazione dei locali (teste __________), concludendo poi una convenzione risolutiva di qualsiasi trattativa in proposito (doc. 2). Se ne deve pertanto concludere che nel Cantone, rispettivamente nel distretto di Lugano, la convenuta non ha mai avuto nessun luogo d'azienda nel senso dell'art. 343 cpv. 1 CO, né che lì abbia svolto alcuna attività, né in particolare quella di datrice di lavoro dell'attore.

                                         Contrariamente alla decisione impugnata, mancano così i presupposti perché l'azione possa essere presentata alla Pretura di Lugano.

                                   6.   L'appello deve essere accolto e il decreto pretorile riformato, respingendo la petizione (art. 99 cpv. 2 CPC). La decisione sulla tassa di giustizia e le ripetibili segue la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                    I.   L'appello 25 febbraio 2002 di __________, è accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 5 febbraio 2002 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è riformato come segue:

                                         1.   L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta è accolta.

                                         2.   Di conseguenza la petizione 20 marzo 2000 di __________ o, è respinta.

                                         3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese, da anticipare dalla parte convenuta, sono poste a carico dell'attore, con l'obbligo di rifondere a __________ l'importo di fr. 1'500.- (millecinquecento) a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 350.-, anticipati dall'appellante, sono poste a carico di __________ con l'obbligo di versare alla controparte l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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