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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2002 12.2002.44

November 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,047 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.44

Lugano 22 novembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. CL.2000.35 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con istanza 29 novembre 2000 da

__________ rappr. dai __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'000.-oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 11'443.75;

domanda avversata dalla convenuta che ha tuttavia ammesso di essere debitrice di fr. 2'906.--, e che il Pretore con sentenza 1° febbraio 2002 ha accolto per fr. 15'193.50;

appellante la convenuta con atto di appello 14 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 4'960.15 l'importo dovuto alla controparte, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 1° marzo 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 18 febbraio 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                           1.    __________ è stata assunta dalla __________, società che gestisce il __________ a __________, in qualità di aiuto per il negozio con mansioni di cassa, preparazione della merce, ordine, pulizia e approvvigionamento, ritenuto che nei momenti di chiusura del negozio essa si doveva occupare delle sostituzioni al bar, della lavanderia e della stireria. Il contratto di lavoro (doc. A), concluso a tempo determinato dal 1° marzo al 31 ottobre 2000, prevedeva un salario mensile di fr. 3'400.-- lordi, in cui erano già compresi il secondo giorno di libero e le vacanze.

                                                  A far tempo dal 14 settembre 2000 la dipendente non ha più lavorato, risultando inabile al lavoro a seguito di malattia.

                                           2.    Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ a versarle tutta una serie di importi, in particolare il saldo dello stipendio del mese di agosto, il salario dei primi 13 giorni di settembre, l'80% della retribuzione fino alla scadenza del contratto, le ore straordinarie, nonché i giorni di libero e di vacanza non goduti. Essa, richiamandosi al contratto collettivo dell'industria alberghiera e della ristorazione e in via subordinata al contratto normale per il personale di vendita al dettaglio, ha quantificato le sue pretese in fr. 20'000.-- oltre interessi, somma ridotta in sede di discussione a fr. 19'286.50 e in sede conclusionale a fr. 11'443.75.

                                           3.    La convenuta, ritenendo al contrario che il rapporto contrattuale, per quanto non regolato nel doc. A, dovesse essere sottoposto alle norme del CO, ha contestato gran parte delle pretese fatte valere con l'istanza, ammettendo tutt'al più di essere debitrice di fr. 2'906.--.

                                           4.    Il Pretore, con la sentenza, ha accolto l'istanza per fr. 15'193.50 (recte: fr. 16'657.50). Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che alla fattispecie risultava applicabile il contratto normale per il personale di vendita al dettaglio. Ciò premesso, egli ha stabilito che l'istante aveva ancora diritto a fr. 2'606.35 per i 16.67 giorni di vacanza non goduti, a fr. 625.40 per i 4 giorni festivi nei quali essa aveva lavorato, a fr. 900.-- quale saldo del salario di agosto ed allo stipendio intero per i primi 13 giorni di settembre pari a fr. 1'473.30; per il periodo 16 settembre - 31 ottobre, durante il quale l'istante era in malattia e dunque poteva pretendere solo l'80% del salario (fr. 4'080.--), le spettavano, dedotte le somme versate dall'assicurazione (fr. 2'616.--), altri fr. 1'464.-; quanto infine alle ore straordinarie, da remunerarsi con un supplemento del 25%, ritenuta l'effettuazione di 1'592.50 ore a fronte delle 1'182.30 dovute, ne risultava un ulteriore credito a suo favore di fr. 9'588.45.

                                           5.    Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di ridurre a fr. 4'960.15 l'importo complessivo dovuto alla controparte.

                                                  A suo giudizio, il contratto normale non sarebbe assolutamente applicabile e nel caso di specie si dovrebbe al contrario far capo alle norme dispositive del CO. In tali circostanze, l'istante poteva pretendere unicamente il pagamento di 11.76 giorni di vacanza, corrispondenti a fr. 1'838.70, e di 2 giorni liberi non goduti, pari a fr. 312.70; per i mesi di settembre e ottobre, tenuto conto di un pagamento a suo favore di fr. 2'523.85 non conteggiato, le potevano essere riconosciuti solo fr. 594.85, mentre per le ore straordinarie, remunerabili senza alcun supplemento, stante l'effettuazione di 1'525 ore a fronte di 1'407 ore dovute, ne risultava un credito di fr. 2'213.90.

                                           6.    Delle osservazioni con cui l'istante postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                           7.    Contrariamente a quanto accennato nel gravame, non corrisponde innanzitutto al vero che la convenuta avrebbe licenziato in tronco l'istante con lettera 20 settembre (doc. E). Nello scritto in questione, che pure contiene non pochi rimproveri nei confronti della lavoratrice, non si fa in effetti alcun accenno ad un licenziamento, tanto meno con effetto immediato.

                                           8.    È senz'altro a torto che la convenuta contesta nel caso concreto l'applicazione del contratto normale per il personale di vendita al dettaglio, rilevando come le parti, al punto 5 del contratto (doc. A), vi avessero esplicitamente derogato, laddove avevano stabilito che "per tutto quanto non previsto in questa convenzione farà stato il CO".

                                                  L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che le parti non avevano assolutamente pensato che il contratto normale per il personale di vendita potesse entrare in considerazione (così ad es. la testimonianza di __________, il quale aveva allestito la convenzione, verbale p. 6) -circostanza questa che tuttavia non osta a che lo stesso sia comunque applicabile (cfr. Stöckli, Berner Kommentar, N. 1 ad art. 360 CO; Schönenberger/Vischer, Zürcher Kommentar, N. 1 ad art. 360 CO)- così che in definitiva è escluso che la clausola in questione avesse lo scopo di derogare a quel particolare contratto. D'altro canto la dottrina ha già avuto modo di precisare che le deroghe a un contratto normale devono essere formulate puntualmente (Schönenberger/Vischer, op. cit., N. 3 ad art. 360 CO), non essendo possibile a tale scopo un generico rinvio ad altre disposizioni (Stöckli, op. cit., N. 6 ad art. 360 CO).

                                           9.    Quanto alle singole posizioni creditorie riconosciute a favore dell'istante, si osserva quanto segue:

                                           9.1  La convenuta non ha contestato con l'appello di essere tenuta a rifondere alla controparte il saldo del salario del mese di agosto, così che tale pretesa, ormai cresciuta in giudicato, può senz'altro essere confermata.

                                           9.2  La censura relativa ai giorni di vacanza non goduti dall'istante presupponeva l'applicabilità del CO. Non essendo -come detto (cfr. consid. 8)- il caso, la stessa dev'essere senz'altro respinta.

                                           9.3  Per lo stesso motivo pure da respingere è la censura in merito ai giorni festivi non dovuti e non recuperabili, previsti dal contratto normale. Poco importa, in proposito, che la parte convenuta abbia ammesso nel gravame di dover alla controparte altri 2 giorni di libero non goduti, tanto più che già il primo giudice non aveva ritenuto di sanzionare tale ammissione.

                                           9.4  La convenuta merita per contro di essere seguita laddove censura l'ammontare del salario riconosciuto dal Pretore per i mesi di settembre e di ottobre, e ciò nonostante essa sia partita dal presupposto -come detto- errato che alla fattispecie fosse applicabile il CO. Il giudice di prime cure aveva in effetti omesso di considerare che l'istante aveva già ricevuto per il mese di settembre un importo di fr. 2'523.85 (cfr. doc. I e N). Ne discende che tale somma dev'essere dedotta dal suo credito.

                                           9.5  Quanto alla pretesa per ore straordinarie, va innanzitutto rilevato che l'applicabilità del contratto normale, accertata più sopra, fa sì che l'istante fosse tenuta ad effettuare 1'182.30 ore di lavoro. In sede conclusionale essa ha preteso di averne lavorate 1'592.50, cifra fatta propria dal primo giudice, mentre la convenuta con il gravame ammette che essa ne abbia tutt'al più effettuate -comprese quelle eseguite dal 1° al 13 marzo- 1'525.

                                                  La differenza tra le due cifre si lascia in sostanza ricondurre al fatto che, laddove sulle cartelle di timbratura (doc. 8) non risultava l'uscita e la successiva entrata per il pranzo, la convenuta aveva conteggiato una pausa di 2 ore, pausa che invece non era stata considerata dall'istante (conclusioni p. 3). Si tratta pertanto di stabilire se l'istante in quelle occasioni abbia effettivamente lavorato senza pausa oppure se abbia fatto la pausa per il pranzo senza registrarla. Ora, il fatto che a suo tempo la convenuta non abbia avuto nulla da ridire in merito alla mancata "timbratura" della pausa pranzo -non è in effetti dato a sapere quando siano state aggiunte le registrazioni manuali relative alla pausa di 2 ore- permette tutto sommato di concludere che l'istante in quei giorni aveva effettivamente lavorato con orario continuato, ciò che del resto risulta anche dalle iscrizioni "continuo" rispettivamente "cont." riportate nel taccuino da lei versato agli atti (doc. G), e ciò almeno per i mesi di marzo e aprile. Ritenuto che essa a partire dal mese di maggio nel taccuino aveva indicato un orario 6.45 - 12.00 e 14.00 - 19.30, ben si può ritenere che da quel momento essa non abbia più lavorato con orario continuato e che da allora le mancate "timbrature" si lasciavano dunque ricondurre a dimenticanze da parte sua: ne discende che le mancate registrazioni delle pause per il pranzo (di 2 ore) successive al 1° maggio, in totale 10 (cfr. doc. 8), devono essere dedotte dalle ore effettivamente lavorate dall'istante, così che a suo favore possono essere riconosciute complessivamente 1'572.50 ore. Le ore straordinarie, che in base al contratto normale erano remunerabili con un supplemento del 25%, ammontano dunque a 390.20 e il credito dell'istante a questo titolo è di fr. 9'120.90.

                                                  All'istante può in definitiva essere riconosciuta la somma complessiva di fr. 13'666.10 (fr. 900.-- per salario di agosto, fr. 2'606.35 per giorni di vacanza non goduti, fr. 625.40 per giorni festivi, fr. 413.45 per salario di settembre e ottobre, fr. 9'120.90 per ore straordinarie).

                                           10.  A questo punto ci si potrebbe domandare se la pretesa dell'istante non possa comunque essere ammessa solo in ragione di fr. 11'443.75, visto e considerato che in sede conclusionale essa aveva per l'appunto ridotto le sue pretese in tale misura. La risposta non può che essere negativa.

                                                  Pur essendo pacifico che nell'occasione il giudice di prime cure si era pronunciato ultra petita, è chiaro che non spetta a questa Camera sanzionare d'ufficio tale irregolarità, questione che avrebbe invece dovuto essere sollevata dalla parte appellante nell'ambito di una domanda di revisione ex art. 340 lett. b CPC: la dottrina ha in effetti già avuto modo di precisare che la domanda di revisione, per essere ricevibile, debba specificare il motivo di revisione invocato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 228).

                                           11.  Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ritenuto che la lieve modifica della sentenza pretorile non giustifica di riformare il giudizio sulle ripetibili della prima sede, invero già benevolo nei confronti della convenuta, tanto più che il primo giudice non ha tenuto conto della parziale acquiescenza di quest'ultima, la quale nel corso di causa aveva già provveduto a riversare alla controparte fr. 2'616.-- (verbale p. 1 e doc. 7).

                                                  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per il presente giudizio (art. 343 cpv. 3 CO). Le ripetibili della sede ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                           I.     L’appello 14 febbraio 2002 di __________ è parzialmente accolto.

                                                  Di conseguenza la sentenza 1° febbraio 2002 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                                  1.  In parziale accoglimento dell'istanza, la convenuta __________, è tenuta a versare all'istante __________, la somma di fr. 13'666.10 oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2000, a titolo di salario lordo, dal quale è autorizzata a dedurre i relativi contributi sociali, fornendo la prova dell'avvenuto versamento agli istituti sociali.

                                           II.    Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                                  L'appellante verserà alla controparte fr. 200.-- per parti di ripetibili di appello.

                                           III.   Intimazione a:  - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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