Incarto n. 12.2002.00035
Lugano 20 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.2001.00051 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 20 marzo 2001 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'800.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
ed ora sull'istanza di restituzione in intero 12 settembre 2001 con cui il convenuto ha chiesto il ripristino del termine di grazia ex art. 169 CPC per la presentazione dell'allegato responsivo, che il Pretore con decreto 15 gennaio 2002 ha respinto;
appellante il convenuto con atto di appello 6 febbraio 2002, corredato da un domanda di concessione dell'effetto sospensivo, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza di restituzione in intero, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 21'800.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.
2. Atteso che il convenuto non aveva provveduto ad inoltrare la risposta di causa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC, il Pretore, con ordinanza 21 maggio 2001, gli ha assegnato giusta l'art. 169 cpv. 1 CPC un nuovo termine di 10 giorni, avvertendolo che, in caso di omissione, non sarebbe stato più ammesso a contestare i fatti della petizione e che l'istruttoria sarebbe avvenuta solo sulle prove addotte. Egli nel contempo gli ha consigliato di rivolgersi a un legale.
3. Preso atto che l'allegato responsivo inoltrato il 9/11 giugno 2001 non rispettava le esigenze formali imposte dall'art. 170 CPC e considerando con ciò il convenuto incapace di procedere nella lite con atti propri, il Pretore, con ordinanza 12 giugno 2001, in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC gli ha assegnato un termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore, atto che in seguito, il 3 luglio, egli ha tuttavia annullato, decidendo di citare le parti all'udienza preliminare, il tutto avendo accertato che la risposta era stata inoltrata tardivamente. L'udienza in questione, prorogata in due occasioni, non ha ancora avuto luogo.
4. Con l'istanza di restituzione in intero 12 settembre 2001, avversata dall'attore, il convenuto ha chiesto al Pretore di annullare gli atti di procedura successivi all'assegnazione del termine di grazia e di ripristinargli quest'ultimo, rimproverandogli in sostanza di non aver applicato l'art. 39 cpv. 2 CPC nei suoi confronti, sebbene a quel momento non fosse patrocinato da un avvocato, prima di fissargli il termine di grazia. A suo dire, la possibilità di far capo in un caso del genere all'istituto della restituzione in intero era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza cantonale pubblicata in Rep. 1983 p. 334.
5. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'istanza.
A suo giudizio, la giurisprudenza evocata dal convenuto non era più attuale e al contrario, affinché il giudice potesse procedere ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, era necessario che egli al momento dell'assegnazione del termine di grazia nutrisse dei dubbi sulla capacità della parte di discutere la propria causa, ciò che nel caso di specie non era assolutamente il caso: in effetti, non potendosi prendere in considerazione fatti intervenuti in epoca successiva, la circostanza che la parte convenuta non avesse rispettato il termine di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC non comportava d'acchito una sua incapacità processuale, mentre il consiglio di rivolgersi a un legale contenuto nell'assegnazione del termine di grazia era un generico suggerimento all'indirizzo di ogni convenuto. La parte convenuta non aveva in ogni caso provato che l'istanza era stata inoltrata tempestivamente, entro il termine di 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
6. Con l'appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di effetto sospensivo, il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza di restituzione in intero.
Egli ritiene tuttora valida la giurisprudenza evocata nell'istanza e in ogni caso rileva che il Pretore, consigliandogli di far capo ad un legale, di fatto aveva sollevato dubbi sulla sua capacità di discutere la causa, per cui prima di assegnargli il termine di grazia, con un'ordinanza per altro irrita, siccome non rispettosa delle modalità imposte dall'art. 169 cpv. 1 CPC, avrebbe dovuto diffidarlo a munirsi di un patrocinatore. Quanto alla tempestività dell'istanza, la stessa era senz'altro data.
L'appello non è stato intimato all'attore per le eventuali osservazioni, potendo essere evaso già nell'ambito della procedura preliminare di cui all'art. 313bis CPC.
7. È innanzitutto a torto che l'appellante si lamenta per il fatto che nella diffida 21 maggio 2001, contrariamente a quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CPC, era stato indicato che in caso di ulteriore omissione l'istruttoria sarebbe avvenuta solo sulle prove addotte, senza tuttavia precisare che con ciò s'intendevano quelle dell'attore: è in effetti ovvio che, se la parte convenuta omette di inoltrare l'allegato responsivo e dunque non contesta i fatti della petizione né propone prove proprie, l'istruttoria potrà tutt'al più vertere sulle prove offerte con la petizione, quindi su quelle indicate dall'attore (cfr. art. 78 CPC). Ma quand'anche si volesse intravedere un'eventuale irregolarità formale nella formulazione della diffida, la stessa non potrebbe in ogni caso giovare all'appellante: non trattandosi di un atto nullo (cfr. art. 142 CPC) - circostanza del resto nemmeno pretesa dallo stesso appellante, che si è limitato a parlare di irritualità - ma semmai annullabile (art. 143 CPC), esso potrebbe essere sanzionato unicamente se avesse cagionato un pregiudizio alla parte (cpv. 1), ciò che non è il caso, atteso che il convenuto ha comunque provveduto ad inoltrare un allegato di risposta, ancorché tardivo, e se la parte lo avesse censurato prima di passare ad altri atti (cpv. 2), il che pure non è avvenuto, ritenuto che nel frattempo egli ha provveduto a chiedere una proroga dell'udienza preliminare e soprattutto non l'ha nemmeno eccepito con l'istanza di restituzione in intero, ma per la prima volta - e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - solo in questa sede.
8. Pure infondato è il rimprovero, mosso all'indirizzo del Pretore, di non aver applicato l'art. 39 cpv. 2 CPC al momento della diffida.
Giustamente il primo giudice ha innanzitutto osservato che la giurisprudenza evocata con l'istanza era superata e che in base alla prassi più recente e alla dottrina il giudice poteva far capo a tale norma unicamente se aveva motivo di dubitare della capacità della parte di discutere la propria causa (Cocchi Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 480 ad art. 137 e m. 4, 5 e 15 ad art. 39). Altrettanto giustamente egli ha rilevato che nel caso di specie nulla lasciava tuttavia pensare ad un'incapacità del convenuto di discutere la causa al momento dell'assegnazione del termine di grazia, fermo restando che la mancata reazione all'assegno di termine di cui all'art. 168 cpv. 1 CPC non poteva essere inteso come indizio di tale incapacità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 15 ad art. 39); irrilevante, perché nelle particolari circostanze era chiaramente di carattere generico, e ciò già solo per il fatto che il Pretore mai in precedenza aveva avuto modo di conoscere la parte, era pure il consiglio formulato dal Pretore all'indirizzo del convenuto di farsi patrocinare da un legale.
9. Pure corretto, infine, è l'assunto con cui il Pretore ha rimproverato al convenuto di non aver provato la tempestività dell'istanza di restituzione in intero, che per legge andava inoltrata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 CPC): non è in effetti dimostrato che la cessazione dell'impedimento, sempre che la mancata percezione dell'importanza di discutere la propria causa nei termini indicati dal giudice costituisse un impedimento ai sensi della normativa, coincidesse in concreto con la data in cui il convenuto aveva finalmente deciso di far capo a un avvocato. Oltretutto, ritenuto che la possibilità di rivolgersi ad un avvocato era già stata consigliata al convenuto il 21 maggio 2001 al momento dell'assegnazione del termine di grazia rispettivamente egli il 12 giugno era stato addirittura diffidato a procedere in tal senso - salvo il successivo annullamento di tale diffida - si può senz'altro ritenere che l'inazione della parte o meglio l'attesa da parte sua fino al 12 settembre sia dovuta a negligenza, il che esclude ancora che egli possa richiamarsi all'istituto della restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 e 12 e n. 466 ad art. 137).
10. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non vengono assegnate ripetibili alla controparte che non è stata chiamata a presentare osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.sono poste a carico dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario