Incarto n. 12.2002.00025
Lugano 4 febbraio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. DI.2001.00159 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza 6 novembre 2001 da
__________
contro
__________
con cui l’istante ha chiesto di poter depositare l'importo di fr. 20'211.80 di spettanza del convenuto, domanda avversata da quest'ultimo, e che il Pretore con sentenza 21 gennaio 2002 ha accolto;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 24 gennaio 2002 del convenuto, che chiede l'annullamento sia dell'udienza 11 novembre 2001 sia della sentenza pretorile;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 17 agosto 2000, nell'ambito della causa a procedura inappellabile promossa il 25 febbraio 1998 da __________ nei confronti della __________ (inc. no. IU.1998.00014), all'istante è stato nominato un patrocinatore d'ufficio nella persona del lic. jur. __________;
che quest'ultimo, in rappresentanza di __________, in data 19 ottobre 2000 ha sostituito l'istanza con una petizione (inc. no. OA.2000.00108);
che all'udienza dell'11 ottobre 2001, svoltasi alla presenza - per la parte attrice - dell'avv. __________ e di __________ personalmente, la causa in questione è stata tolta a seguito di transazione giudiziaria, ritenuto che la convenuta avrebbe versato sul conto del patrocinatore dell'attore fr. 25'000.-;
che con l'istanza 6 novembre 2001 che qui ci occupa (inc. no. DI.2001.00159), l'avv. __________, evidenziando come __________, da lui più volte interpellato, non gli avesse indicato dove versare il saldo di fr. 20'211.80 di sua pertinenza dai fr. 25'000.- ricevuti egli aveva infatti dedotto la sua nota d'onorario di fr. 4'788.20 (doc. A) - ha chiesto di poter depositare tale somma su un conto determinato dalla Pretura;
che all'udienza del 13 dicembre 2001 il convenuto, oltre a censurare l'assenza del suo patrocinatore d'ufficio, ha tra l'altro chiesto che il versamento della somma in questione fosse subordinato alla presentazione da parte dell'istante di una procura che lo autorizzasse a patrocinarlo all'udienza dell'11 ottobre 2001;
che il Pretore, con la decisione 21 gennaio 2002 qui impugnata, non ha ritenuto pertinenti le argomentazioni difensive del convenuto ed ha pertanto accolto l'istanza di deposito;
che con scritto (recte: appello) 24 gennaio 2002 il convenuto chiede l'annullamento dell'udienza 11 novembre 2001 e della sentenza pretorile 21 gennaio 2002;
che l'appello, giusta l'art. 313bis CPC, può essere evaso senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni, essendo manifestamente infondato;
che è innanzitutto a torto che il convenuto censura il fatto che l'avv. __________ non abbia presentato una procura scritta che gli consentisse di partecipare in qualità di suo rappresentante all'udienza del 13 dicembre 2001: è in effetti ovvio che nella procedura di deposito l'avvocato istante non era più il suo patrocinatore, ma anzi la controparte; pure infondata era la censura, sollevata avanti al Pretore e apparentemente non più ripresentata in questa sede, con cui il convenuto rimproverava all'avv. __________ di non aver presentato una procura che gli consentisse di partecipare quale suo rappresentante all'udienza dell'11 ottobre 2001, mettendo così implicitamente in dubbio che egli potesse validamente rappresentarlo e dunque concludere la transazione rispettivamente contestando di avergli conferito un mandato e di dovergli pertanto pagare la nota d'onorario presentata: in effetti, avendo partecipato personalmente all'udienza in questione e sottoscritto il relativo verbale, il convenuto in buona fede non poteva più contestare che l'accordo transattivo non fosse venuto in essere e ciò in quanto l'avv. __________, non avendo prodotto una procura scritta, non era autorizzato a rappresentarlo; anche quest'ultima eventualità era del resto infondata, essendo pacifico che la procura a un avvocato poteva essere conferita non solo per iscritto ma anche per atti concludenti, ciò che è senz'altro il caso allorché una parte - come nella fattispecie - accetta di essere adiuvato da un professionista;
che il convenuto non può essere seguito nemmeno laddove lamenta la mancata presenza all'udienza del suo patrocinatore d'ufficio lic. jur. __________: nella misura in cui egli si riferisce all'assenza di quest'ultimo all'udienza dell'11 ottobre 2001 occorre sottolineare che per legge la sua presenza non era assolutamente necessaria, fermo restando che nell'occasione il convenuto invece dei servigi del patrocinatore d'ufficio aveva comunque beneficiato dell'ausilio del suo "maître de stage", che ovviamente vantava maggior esperienza; nella misura in cui invece si riferisce alla mancata presenza del patrocinatore d'ufficio in occasione dell'udienza 13 dicembre 2001, va osservato che con lo stralcio della causa contro la __________ a seguito della transazione il suo mandato era da ritenersi concluso, tanto più che in ogni caso l'azione di deposito oggetto di quest'ultima udienza concerneva una procedura diversa, oltretutto con parti diverse;
che l'argomentazione, secondo cui l'avv. __________ avrebbe preliminarmente dovuto sottoporre la sua nota d'onorario al Consiglio di Moderazione, oltre ad essere irricevibile siccome formulata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è infondata anche nel merito, non esistendo per legge un obbligo in tal senso: ad ogni buon conto, fosse per ipotesi fondata, la censura non potrebbe giovare al convenuto, la stessa non avendo alcuna influenza sul deposito dei fr. 20'211.80, ritenuto che, se la nota dovesse essere considerata eccessiva, ciò potrebbe tutt'al più comportare l'aumento - non invece la riduzione - della somma da depositare; nulla impedisce comunque al convenuto, se lo ritiene opportuno, di inoltrare in futuro un'istanza in tal senso all'autorità competente;
che pure infondata, infine, è la richiesta di annullare l'udienza 11 novembre 2001 e con ciò la sentenza pretorile: il fatto che l'udienza in questione, menzionata dal Pretore nel considerando A della sentenza (p. 1), non abbia in realtà mai avuto luogo - il giudice si riferiva in realtà all'udienza 11 ottobre 2001 - non può in effetti essere sanzionato con "l'annullamento dell'udienza 11 novembre 2001", già per il semplice motivo che non è possibile annullare qualcosa che non è mai esistito; l'errore commesso nell'occasione dal Pretore è in definitiva un semplice errore di scritturazione, rimediabile in ogni tempo (art. 82 CPC), e non può assolutamente essere assimilato alla falsificazione di un documento decisivo per il giudizio ex art. 346 lett. a CPC, che avrebbe legittimato una restituzione in intero;
che l'appello del convenuto deve di conseguenza essere respinto, caricando all'appellante gli oneri processuali (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 gennaio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello in complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono poste a carico dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario