Incarto n. 12.2002.00019
Lugano 29 luglio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00091 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 giugno 1999 da
__________ rappr. dall' avv. __________
contro
__________ rappr. dall' avv. __________
in materia di rivendicazione, riparazione del danno restituzione per indebito arricchimento che il Pretore, con decreto 11 dicembre 2001, ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto d'appello 16 gennaio 2002, ha chiesto l'annullamento del decreto di stralcio mentre l'attore, con osservazioni 25 febbraio 2002, vi si è opposto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. In occasione di un'udienza di discussione, tenutasi il 13 ottobre 1999, il Pretore ha proposto alle parti la seguente transazione giudiziale:
1.
A liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa a dipendenza di questa causa, il signor __________ verserà alla __________ l'importo di Fr. 3'000.- al momento della riconsegna della vettura Mercedes Benz 250.C telaio no. __________, completamente restaurata con tutti i relativi accessori.
2.
La causa è stralciata dal ruolo, le spese e la tassa di giustizia restano a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate.
§ All'attore verranno restituiti Fr. 250.- per maggior anticipo.
3.
Con questa transazione sono liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra il signor __________ nei confronti di __________, __________, __________.
Nel termine assegnato alle parti per esprimersi solo la __________ ha comunicato la sua adesione.
Nel frattempo la causa è rimasta sospesa.
2. Su invito 5 novembre 2001 del Pretore a volersi esprimere sull'attualità o meno della procedura l'attore, con scritto 5 dicembre 2002 del suo patrocinatore, ha dichiarato di aderire ai termini della transazione. L'11 dicembre successivo il patrocinatore della __________ ha comunicato di accettare la proposta transattiva formulata a suo tempo con alcune precisazioni e meglio: l'attore doveva impegnarsi a ritirare l'autovettura entro e non oltre il 21 dicembre 2001, entro lo stesso termine doveva essere pagato l'importo di Fr. 3'000.- sul conto del patrocinatore e l'attore doveva dar atto di non più vantare alcuna pretesa nei confronti della convenuta in relazione alla vertenza in atto.
Lo stesso 11 dicembre 2001 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione.
3. La parte convenuta ha presentato appello contro il summenzionato decreto addebitando al Pretore violazioni formali di procedura, in particolare per non avere intimato nei termini la dichiarazione di accettazione della transazione della controparte, e contestando di aver accettato la transazione così come a suo tempo formulata poiché, con lo scritto 11 dicembre 2001, aveva posto alcune condizioni supplementari.
4. L'appello, privo di qualsiasi fondamento, deve essere respinto.
Le violazioni formali, ammesso che ve ne siano state, non possono giustificare l'annullamento del decreto di stralcio poiché la violazione dell'art. 101 CPC non ha sanzione e poiché non ne è scaturito alcun pregiudizio per la parte convenuta tanto è vero che ha potuto presentare appello contestando il verificarsi dell'accordo di transazione, unico motivo per il quale il relativo giudizio di stralcio può essere impugnato.
Le pretese condizioni supplementari poste dalla convenuta per aderire alla transazione non sono, in effetti, tali poiché tutto quanto voluto è già compreso nei termini del proposto accordo, come del resto il Pretore ha evidenziato nel suo decreto quando afferma che la convenuta "con scritto odierno comunica di non opporsi allo stralcio della procedura con i termini della transazione". Infatti, il termine imposto per riconsegnare la vettura e per il pagamento (che la transazione proposta indicava come contestuale) non modifica e non snatura l'accordo che, con o senza termine, ha le stesse valenze di diritti e obblighi delle parti, mentre la dichiarazione di non vantare più alcuna pretesa era già chiaramente contenuta nella proposta di transazione.
È così pacificamente accertata, nelle dichiarazioni delle parti, che tra le stesse vi è stata adesione alla proposta transazione e quindi questa esiste ed è operante.
5. Nel decreto di stralcio il Pretore ha dimenticato di trascrivere una parte della transazione, senza che l'interpretazione a posteriori potesse mai far dubitare che anche questa parte trovava soluzione, e allora vi provvede questa Camera.
6. La tassa e le spese di giudizio sono tutte a carico dell'appellante, tralasciando per questa volta di sancire come temeraria l'appellazione, con l'obbligo di rifondere a controparte congrue ripetibili.
Per i quali motivi
visto l'art. 352 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 16 gennaio 2002 di __________ è respinto.
2. Al punto 1 del decreto di stralcio 11 dicembre 2001 va aggiunto il seguente capoverso:
"Con questa transazione sono liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra il signor __________ nei confronti di __________, __________, __________."
3. La tassa di giustizia di Fr. 170.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 200.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 300.- per ripetibili d'appello.
4. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario