Incarto n. 12.2002.00180
Lugano 16 ottobre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Visto l’appello 11 ottobre 2002 presentato dalla
__________ (rappr. dall'avv. __________)
Contro
la decisione 30 settembre 2002 del Pretore di Locarno-Campagna nell'istanza promossa il 13 aprile 2000 da
__________ __________ (entrambi rappr. dall'avv. __________)
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili nel caso concreto;
richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 11 ottobre 2002 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Locarno-Campagna.
Il presidente
(giudice Bruno Cocchi)