Incarto n. 12.2002.164
Lugano 25 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.96.00074 della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione 7 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'437.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera (restituzione dell'indebito) e che il Pretore, con sentenza 30 luglio 2002, ha accolto.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 4 settembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre la controparte, con osservazioni 25 ottobre 2002, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. L'11 maggio 1995 la __________ (in seguito __________) ha bonificato un importo di fr. 23'000.- sul conto n. __________ dell'__________, indicando in "__________" la destinataria dello stesso e "come da convenzione del 6 aprile 1995" la sua causale.
2. Il conto in questione era in realtà intestato alla sede bellinzonese della __________, la quale, con lettera 8 giugno 1995, dopo aver confermato il ricevimento della somma, ha aggiunto di ritenerla versata su indicazione del dr. __________, presidente del consiglio d'amministrazione di __________, per il saldo di un debito personale di quest'ultimo nei suoi confronti di fr. 7'960.- più interessi ed accessori, per un totale di fr. 9'437.-, dal che la sua intenzione di trattenere quell'importo e di provvedere unicamente alla restituzione della rimanenza, pari a fr. 13'563.-.
Nonostante __________ abbia contestato, con lettera 13 giugno 1995, questo modo di procedere, chiedendo la restituzione dell'intero importo bonificato per errore, la sede bellinzonese di __________, il 16 agosto 1995, le ha restituito solo fr. 13'563.-.
3. Sollecitata in seguito dalla succursale grigionese della __________ a pagare quanto concordato nella convenzione 6 aprile 1995, __________, il 18 ottobre e il 10 novembre 1995, ha provveduto al pagamento integrale della somma in questione, in due tranches, la prima di fr. 13'563.- e la seconda di fr. 9'500.-.
4. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ -che nel frattempo ha trasferito la sua sede a __________ - al pagamento di fr. 9'437.- più interessi e accessori, rilevando in sostanza che la somma di fr. 23'000.-, dovuta in realtà alla sua succursale grigionese, le era stata accreditata per errore e che essa non era legittimata a trattenere alcunché.
Di diverso avviso la convenuta, la quale, oltre a contestare l'esistenza dell'errore, ha addotto che le parti si erano a suo tempo accordate che il debito personale del dr. __________ nei confronti della sede principale, relativo al trasporto di alcune piante presso la sua abitazione di __________, sarebbe stato liquidato in occasione del pagamento dei lavori svolti dalla succursale, relativi invece a voli svolti __________.
5. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.
Egli ha in sostanza ritenuto, sulla base del doc. 3 e della testimonianza __________, che il dr. __________ aveva a suo tempo concordato con la ditta __________, che il trasporto delle piante sarebbe stato incluso nei lavori commissionati alla stessa succursale grigionese della convenuta, tanto più che il teste __________ aveva a sua volta confermato che il trasporto in questione doveva avvenire gratuitamente. Il giudice di prime cure, preso atto che l'attrice aveva inoltre sempre avuto a che fare solo con la succursale grigionese della convenuta, ha di conseguenza concluso che il trasporto delle piante fosse senz'altro compreso nei fr. 23'000.- concordati, per cui la trattenuta operata dalla convenuta si avverava del tutto ingiustificata. Se ciò non bastasse, egli ha infine rilevato che la convenuta nelle particolari circostanze sapeva perfettamente che il pagamento di fr. 23'000.- non era a lei destinato, per cui, di fronte alla chiara contestazione dell'attrice, avrebbe senz'altro dovuto provvedere alla restituzione della somma erroneamente percepita.
6. Con l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il primo giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa contesta innanzitutto che il doc. 3, a suo dire privo di valore probatorio, e la testimonianza __________, del tutto silente in proposito, potessero confermare l'assunto pretorile, secondo cui il dr. __________ aveva concordato con la succursale grigionese che il trasporto delle piante sarebbe stato incluso nei lavori poi commissionati alla stessa. Insostenibile era pure la circostanza evocata dal Pretore e riferita dal teste __________, della cui fedefacenza vi era motivo di dubitare siccome in causa con l'appellante, che quel trasporto fosse gratuito, tanto più che la parte attrice mai l'aveva addotto in precedenza. E nemmeno era vero che l'attrice avrebbe avuto contatti solo con la succursale e non con la sede principale. Errato era infine anche il giudizio con cui il primo giudice aveva escluso l'esistenza di un'assunzione del debito da parte dell'attrice e aveva invece ammesso che essa fosse incorsa in un errore, allorché aveva provveduto al pagamento dei fr. 23'000.-.
7. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
8. Nel diritto svizzero la succursale di una società, pur disponendo in pratica di una certa autonomia e indipendenza, continua giuridicamente ad essere parte integrante della società da cui dipende, così che in definitiva non dispone né della personalità giuridica né tanto meno della capacità di essere parte (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., Berna 1998, § 23 N 12; DTF 120 III 11).
In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che il credito di fr. 23'000.- vantato dalla succursale grigionese della convenuta nei confronti dell'attrice avrebbe potuto essere azionato unicamente dalla sua sede principale. Il fatto che l'attrice -sia pure per errore- abbia pagato tale somma a quest'ultima piuttosto che alla succursale non toglie dunque che lo stesso è in realtà pervenuto alla parte che avrebbe potuto esigerlo giudiziariamente, così che al pagamento va senz'altro riconosciuto l'effetto liberatorio. In altre parole, versando la somma in questione alle sede principale, l'attrice ha di fatto estinto il suo debito nei confronti della succursale, per cui la convenuta non solo era legittimata a trattenere la somma di fr. 9'437.-, ma avrebbe potuto trattenere anche i rimanenti fr. 13'563.-. Ciò però non implica ancora -come vedremo- che la petizione debba essere respinta.
9. Al momento attuale la convenuta, tramite la sua sede o la sua succursale, risulta aver incassato complessivamente fr. 32'500.-, ritenuto che il fatto che quest'ultima, allorché ha ricevuto i pagamenti dell'attrice, non risultasse più iscritta a RC, è a questo proposito irrilevante (in quanto la sua radiazione, come del resto quella di una ditta individuale, ben difficilmente compromette l'esistenza reale e fisica di quella particolare unità di produzione, cfr. Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Friborgo 2000, p. 247). Pacifico il suo diritto ai fr. 23'000.- dovuti alla sua succursale in base all'accordo 4 aprile 1995, si tratta ora di stabilire se essa fosse legittimata a trattenere anche la rimanenza (fr. 9'500.-), che a suo dire corrispondeva al credito per il trasporto di alcune piante a __________ (fr. 9'437.-, doc. 2), oppure se sia tenuta a restituirla all'attrice.
9.1 Per poter caricare all'attrice questa somma, dovuta a titolo personale dal dr. __________, è necessario che vi sia un'assunzione di debito ai sensi dell'art. 176 CO da parte di quest'ultima società. In questa sede la convenuta non ha più preteso che l'attrice fosse parte dell'accordo menzionato dal Pretore con riferimento al doc. 3 -che per altro non doveva essere inteso nel senso che quel trasposto andava pagato dalla società, bensì che lo stesso era da ritenersi compreso nell'appalto alla succursale- sicché a quel momento non vi è certo stata alcuna assunzione di debito. E nemmeno è risultato che un accordo in tal senso tra l'attrice e la convenuta sia intervenuto, anche solo per atti concludenti, in epoca successiva: contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, il più volte citato pagamento dell'11 maggio 1995 non può in effetti essere inteso come un atto di assunzione di debito, visto come lo stesso -in considerazione dell'importo bonificato, del beneficiario e della causale (doc. N)- si riferiva chiaramente all'accordo concluso il 4 aprile 1995 con la succursale, tanto più che con lettera 13 giugno 1995 (doc. C) l'attrice si era fermamente opposta alla proposta della convenuta di imputare quella somma sul debito personale del dr. __________; né può essere intravisto nei pagamenti effettuati successivamente, il 18 ottobre e il 10 novembre 1995, entrambi in realtà finalizzati al pagamento dei fr. 23'000.- a favore dalla succursale (cfr. il chiaro tenore dei doc. L e M, interrogatorio formale __________ ad 10.1 e 11), presunta vera creditrice di quell'importo. Non essendo in definitiva provata l'assunzione di quel debito da parte dell'attrice, la convenuta non poteva dunque porre a suo carico quella somma, per cui, avendone rifiutata la restituzione, se n'è di fatto arricchita.
9.2 Ciò posto, resta ora da esaminare se la parte impoverita di questa somma e dunque legittimata a reclamarne in causa la restituzione, sia effettivamente l'attrice. La questione va risolta per l'affermativa. Nonostante la somma versata in eccedenza, di fr. 9'500.-, sia stata bonificata, il 10 novembre 1995, da un conto della __________ (doc. M p. 2), è in effetti indiscutibile che il pagamento in questione proveniva in realtà dall'attrice, tanto è vero che proprio quello stesso giorno essa, indirizzandosi alla controparte, e per essa al signor __________, responsabile della gestione della succursale (cfr. teste __________ p. 1 seg. e interrogatorio formale __________ ad 10, 16-18, 21-22, 24-27), si era espressa con i termini "vi versiamo in data odierna la differenza di fr. 9'500.-" (doc. M p. 1), il che lasciava chiaramente intendere che era lei e non certo un'altra persona a voler estinguere quel debito; il fatto che il bonifico emanasse da una terza società -senza che si sia invero potuto appurare se la stessa agiva quale sua rappresentante diretta o indiretta, o ancora in altra veste- è dunque irrilevante, ritenuto oltretutto che l'istruttoria ha chiarito che il pagamento in questione faceva probabilmente parte di una linea di credito che quella società aveva concesso all'attrice ed era stato certamente contabilizzato da ambo le parti (cfr. interrogatorio formale __________ ad 19), così che in definitiva si deve ritenere che il patrimonio che di fatto ha subito l'impoverimento è proprio quello dell'attrice, cui tale anticipo è stato automaticamente addebitato. Il Tribunale federale, pronunciandosi sulla questione a sapere a chi spettasse la legittimazione attiva per l'azione di indebito arricchimento nel caso in cui l'adempimento dell'obbligazione, poi rivelatasi nulla, avveniva da parte di un terzo, ha del resto stabilito che non era possibile stabilire una regola precisa e che il giudizio concreto doveva invece fondarsi sulle particolarità della singola fattispecie, ritenuto in ogni caso che per la controparte, confrontata con un giudizio che ammetteva la legittimazione attiva, questa soluzione non poteva essere considerata insoddisfacente, non avendo quest'ultima motivo di temere una nuova azione da parte del terzo (DTF 70 II 123).
9.3 L'importo ricevuto in eccedenza, di cui la convenuta si è arricchita e l'attrice risulta impoverita, è senz'altro stato versato da quest'ultima nell'erronea convinzione di esserne debitrice nei confronti della succursale (cfr. supra, consid. 9.1). Esso deve pertanto esserle restituito ai sensi dell'art. 63 CO, ritenuto che gli interessi di mora, in parziale riforma del primo giudizio, non vanno però riconosciuti a far tempo dal 22 luglio 1995, ovvero dalla scadenza del termine concesso per la restituzione dei fr. 23'000.- (doc. E), bensì solo dal 7 giugno 1996, cioè dall'inoltro del PE (doc. H), prima valida interpellazione successiva al versamento della somma eccedente i fr. 23'000.-.
10. Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi, ritenuto che la lieve modifica del primo giudizio per quanto riguarda gli interessi non giustifica la riforma del dispositivo su spese e ripetibili della sede pretorile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi N. 1.1 e 1.2 della sentenza 30 luglio 2002 della Pretura del distretto di Riviera sono così riformati:
1.1 Di conseguenza la ditta __________, è condannata a versare alla __________, l'importo di fr. 9'437.oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1996.
1.2 Limitatamente alla somma di fr. 9'437.oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1996 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario