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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.09.2003 12.2002.162

September 4, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,230 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.162

Lugano 4 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.98.00624 (già 111/1998) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 1° settembre 1998 da

__________ ora __________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

Comunione dei comproprietari del __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'149.10 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 72'851.- più interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 84'270.-;

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 19 agosto 2002, con cui ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale per fr. 23'913.40;

appellante l'attrice con atto di appello 6 settembre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e di respingere la riconvenzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente la convenuta, con allegato 14 ottobre 2002, con cui chiede di respingere il gravame di parte avversa e di ammettere il proprio nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 74'975.90, pure protestando spese e ripetibili delle due sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 25 novembre 2002 postula la reiezione dell'appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna la ditta individuale __________, ora __________, ha chiesto la condanna della Comunione dei comproprietari del __________ al pagamento di fr. 27'149.10, corrispondente al saldo della fattura di fr. 157'149.10, relativa alle opere di risanamento e protezione delle superfici in calcestruzzo eseguite nel 1997 nell'omonimo immobile sito in Via __________ a __________, dedotti gli acconti già percepiti in ragione di fr. 130'000.-.

                                   2.   La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che l'opera fornita sarebbe difettosa, in quanto l'intervento, contrariamente agli accordi contrattuali, non avrebbe permesso di mantenere l'aspetto originario delle facciate, che in più punti presentavano evidenti rappezzi e riprofilature. Atteso che il minor valore dell'opera, corrispondente ai costi di ripristino del difetto, poteva essere quantificato in almeno fr. 100'000.-, la controparte non poteva più vantare alcuna pretesa nei suoi confronti ed anzi a suo favore risultava un credito residuo di fr. 72'851.-, aumentato in sede conclusionale a fr. 84'270.sulla base delle risultanze peritali, che essa ha fatto valere in via riconvenzionale.

                                   3.   Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto accertato che l'attrice, pur avendo rispettato il capitolato d'appalto, non aveva tenuto fede all'impegno di mantenere inalterato l'aspetto originario delle facciate, sicché l'opera doveva effettivamente essere considerata difettosa. Ritenuto da una parte che la difettosità, essenzialmente dovuta al fatto che i rappezzi non erano stati lisciati, era ascrivibile alla direzione lavori, e per essa alla committenza, per non aver previsto nel capitolato la lisciatura e per averla espressamente esclusa nel corso della riunione di cantiere dell'11 settembre 1997 (doc. 9, allegato 1/5), e dall'altra che l'attrice non poteva a sua volta essere liberata completamente dalla sua responsabilità siccome specialista del ramo e in quanto a conoscenza del fatto che con i metodi di lavoro previsti dal capitolato non sarebbe stato possibile ottenere il risultato voluto, il giudice di prime cure, in applicazione degli art. 369 e 44 cpv. 1 CO, ha stabilito che il minor valore dell'opera poteva essere quantificato in fr. 51'062.50, pari al 50% delle presumibili spese di ripristino, stimate in fr. 102'125.-, dal che la reiezione della petizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale per fr. 23'913.40.

                                   4.   Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza di prime cure.

                                         L'attrice, con l'appello principale, ribadisce che il difetto era dovuto ad errori del capitolato, verosimilmente causati da un'incomprensione tra la committenza e il progettista. Non avendo nulla da rimproverarsi, anche perché le campionature erano state preventivamente approvate sia dalla direzione lavori sia dall'arch. __________, rappresentante della convenuta, essa censura l'attribuzione a suo carico di una concolpa del 50%.

                                         La convenuta, con l'appello adesivo, pretende al contrario che l'intera responsabilità per i difetti dell'opera venga attribuita alla controparte. Il perito giudiziario aveva in effetti accertato che la difettosità era dovuta anche ad altre circostanze imputabili all'attrice e che in ogni caso, a prescindere dalle pretese -ma contestate- incomprensioni tra committenza e progettista, la controparte non poteva prevalersi di un'eventuale colpa del progettista e/o della direzione lavori, essendo consapevole del fatto che gli interventi previsti dal capitolato non avrebbero in ogni caso permesso di raggiungere il risultato estetico concordato.

                                   5.   Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame della rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5aa; II CCA 6 settembre 1994 in re G. SA/C., 3 gennaio 1994 in re R. Snc/B. SA; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 1356 segg.). Così inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere perciò nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997 n. 46; II CCA 5 gennaio 1998 in re C./H.).

                                         Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'assunto del Segretario assessore, secondo cui l'opera fornita sarebbe difettosa, non può assolutamente essere considerato arbitrario, ma al contrario dev'essere confermato. A questo stadio della lite non è in effetti più contestato che la delibera dei lavori era stata condizionata dalla convenuta al mantenimento dell'aspetto originario delle facciate (doc. S nonché testi __________ e __________; cfr. pure osservazioni all'appello adesivo p. 3 e 4) e che tale condizione non è stata in concreto rispettata (cfr. perizia p. 3 e 11, delucidazione perizia p. 3). Di principio l'attrice è pertanto responsabile dell'assenza della caratteristica promessa e dunque della difettosità dell'opera.

                                   7.   Giusta l'art. 369 CO il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera. Le premesse per far capo a questa norma sono due. In primo luogo occorre che il difetto si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n. 1917), che risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o la direzione lavori, ai quali si è affidato (art. 101 CO per analogia; Gauch, op. cit., n. 1921 segg.). In presenza di mancanze di questi ultimi l'appaltatore non è però senz'altro liberato, ma lo è unicamente se non le ha conosciute né doveva o avrebbe potuto conoscerle, ritenuto che nel caso contrario egli potrà sfuggire alla sua responsabilità solo qualora abbia tempestivamente reso attento il committente della difettosità dell'opera che ne sarebbe conseguita (Gauch, op. cit., n. 1937 seg. e n. 1955 segg.). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l'unica determinante per l'insorgere dei difetti (Gauch, op. cit., n. 1918). Diversamente, se cioè i difetti sono dovuti anche o esclusivamente a mancanze dell'appaltatore, la sua liberazione sarà esclusa o solo parziale (Gauch, op. cit., n. 2050 e 2061).

                                         Nel caso concreto la perizia giudiziaria (p. 4 e 5) ha permesso di accertare che la difettosità delle facciate era sostanzialmente dovuta a tre diverse cause e meglio alla mancata comprensione tra committente e progettista delle esigenze poste riguardo al mantenimento dell'aspetto estetico, al modo in cui erano state previste ed eseguite le riprofilature (rugosità dei rappezzi) ed alla qualità dell'esecuzione dei rappezzi stessi, talora eseguiti mediante sovraprofili. Appurato con ciò che la difettosità non è stata causata esclusivamente da carenze del progettista e direttore dei lavori arch. __________, ma anche da mancanze esecutive da parte dell'attrice, è a priori escluso che quest'ultima possa liberarsi interamente della sua responsabilità. Anzi la sua liberazione è in realtà esclusa, in quanto è risultato che essa -come riferito espressamente dal teste __________, direttore dei lavori della stessa ditta appaltatrice- era del tutto consapevole che con il tipo di intervento previsto nel capitolato sarebbe stato impossibile mantenere l'aspetto estetico delle pareti, ma che ciononostante non ha provveduto a darne avviso alla convenuta. D'altro canto l'attrice non può nemmeno prevalersi dal fatto che l'arch. __________ avrebbe condiviso le modalità di esecuzione dell'opera, avendo approvato alcune campionature: l'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che egli si è in realtà limitato ad approvare le campionature relative alle scelte cromatiche (doc. 3 e 9; testi __________, __________ e __________), qui irrilevanti, mentre la scelta da parte sua a favore di un intervento di "copertura", invece della prevista "velatura" (teste __________, __________ e __________), aveva avuto un effetto tutto sommato marginale sul risultato estetico degli interventi (perizia p. 5) e non era stata in ogni caso causale per l'insorgenza dei difetti (perizia p. 7; teste __________).

                                   8.   Ammessa dunque la difettosità dell'opera e stabilito che la stessa è interamente imputabile all'attrice, resta ora da determinare il minor valore conseguente a tali difetti, che la convenuta individua in concreto nelle spese di ripristino delle facciate, quantificate dal perito giudiziario in fr. 102'125.- (fr. 95'000.- + IVA, cfr. perizia p. 8).

                                         A prescindere dal fatto che i difetti in questione hanno natura più che altro estetica (così la stessa convenuta, cfr. osservazioni all'appello p. 3) -il che di principio non deve comunque andare a scapito del committente (II CCA 5 gennaio 1998 in re C./H., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.)- si verifica nella presente fattispecie quella particolare situazione in cui il costo a carico dell'appaltatore sarebbe sproporzionato al beneficio che ne potrebbe derivare al committente. Di tale circostanza si deve tener conto non solo nel caso in cui il committente si sia determinato a favore della riparazione gratuita a spese della controparte, ma anche laddove egli abbia optato per il minor valore dell'opera (in tal senso: II CCA 17 febbraio 1998 in re F. SA/G.), da determinarsi -come stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Gauch, op. cit., n. 1669 segg.)- secondo il metodo relativo, laddove per l'indicazione del valore dell'opera con il difetto, stante la sua natura estetica, occorrerà necessariamente far capo al prudente apprezzamento del giudice (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; II CCA 5 febbraio 2001 in re P./L. AG e lc.; Gauch, op. cit., n. 1667), trattandosi di un problema difficilmente oggettivabile in termini economici. A questo proposito, se è vero che il mantenimento dell'aspetto delle facciate costituiva una condizione imperativa del contratto (doc. S), non va però neppure dimenticato che da un punto di vista qualitativo, funzionale e della durata nel tempo l'opera può senz'altro essere considerata riuscita (perizia p. 4 e 12, delucidazione perizia p. 3) e che l'attrice ha correttamente portato a termine tutti i cicli operativi previsti da un complesso capitolato di quasi 50 pagine (doc. B); considerato inoltre che il difetto in questione, sia pure fastidioso (cfr. il verbale di sopralluogo e le fotografie annesse al doc. 9, allegato 4, e alla perizia giudiziaria), ma comunque non intollerabile come lo sarebbe ad es. stato la presenza di eventuali macchie sulla facciata, costituisce pur sempre solo un difetto estetico, senza altre conseguenze in quanto a funzionalità e sicurezza dell'opera (cfr. Gauch, op. cit., n. 1757 e 1760), e che infine la sua mancata riparazione a tempo debito (e fors'anche già nel corso dei lavori) è in definitiva dovuta al fatto che la stessa direzione lavori aveva chiaramente escluso, almeno in un primo momento (doc. AA e CC; teste __________), che l'opera potesse essere definita difettosa, questa Camera ritiene tutto sommato che il minor valore possa essere quantificato in via equitativa nella metà delle presumibili spese di ripristino dei difetti, ovvero in fr. 51'062.50, con una soluzione che, nella sua entità numerica, corrisponde in definitiva a quella adottata dal Segretario assessore.

                                   9.   Ne discende la reiezione di entrambi i gravami e la conferma, sia pure per altri motivi, della sentenza di prime cure.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 6 settembre 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    780.b) spese                         fr.      20.-

                                         Totale                             fr.    800.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.

                                  III.   L’appello adesivo 14 ottobre 2002 della Comunione dei comproprietari del __________ è respinto.

                                 IV.   Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    780.b) spese                         fr.      20.-

                                         Totale                             fr.    800.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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