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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.06.2003 12.2002.157

June 11, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,868 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.157

Lugano 11 giugno 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.779 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 22 ottobre 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dallo studio legale __________    

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli importi di Fr. 12'346.45 e di Fr. 578.- oltre a interessi del 5% dal 18 agosto 1999;

domande avversate dal convenuto che ha chiesto la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna dell’attrice al pagamento dell’importo di Fr. 20'000.- oltre a interessi del 5% dal 3 agosto 1999, oltre al rigetto definitivo dell’opposizione da essa interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;

che il Pretore, con decisione del 14 agosto 2002, ha accolto riconoscendo all’attrice gli importi di Fr. 12'346.45 e Fr. 578.00 oltre a interessi al 5% 18 agosto 1999, e respingendo integralmente la domanda riconvenzionale.

Appellante la parte convenuta contro il dispositivo sull'azione principale della decisione pretorile, con appello del 5 settembre 2002 con il quale chiede la reiezione della petizione, mentre l’attrice, con osservazioni del 15 ottobre 2002, postula per contro la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i  documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:                      

                                  A.   La mattina del 21 dicembre 1998, __________ ha preso in consegna dal __________ di __________ (in seguito detto anche __________) una vettura di cortesia Hyundai Coupé targata __________, in sostituzione della propria automobile BMW M3 consegnata per una riparazione.

                                         Recatosi a __________, __________ la stessa mattina su un fondo stradale innevato ha perso il controllo dell’automobile, collidendo contro un muro e danneggiando la vettura, che ha dovuto essere rimorchiata da __________, amministratore unico della società che gestisce il __________, chiamato dallo stesso __________ sul luogo dell’incidente.

                                  B.   Effettuate le riparazioni sulla vettura danneggiata, il 1. febbraio 1999 il __________ ha quindi emesso la relativa fattura all’indirizzo di __________ per un importo complessivo di Fr. 12'346.85. Il 1. marzo 1999 __________ ha inviato al __________ uno scritto con il quale ha proposto di liquidare al vertenza con il pagamento dell’importo di Fr. 7'000.00 a saldo di ogni pretesa. Pur non contestando esplicitamente la responsabilità per quanto accaduto, __________ asseriva di ritenersi leso per la mancanza di un preventivo di riparazione e per la relativa mancata accettazione da parte sua e per un abuso della sua inesperienza secondo l’art. 21 CO. Ha pure avvertito il __________ che in caso di mancata accettazione della sua proposta, avrebbe nominato un perito di parte per stabilire l’esatta entità del danno e l’ammontare della fattura.

                                         Il Garage non ha accettato tale proposta ed ha quindi fatto eseguire una valutazione dallo Studio peritale __________ sui danni alla vettura e sui costi di riparazione. Dal referto del 23 luglio 1999 è risultato un danno di complessivi Fr. 12'689.45. Il 26 luglio 1999 il perito ha emesso la fattura per il suo onorario e spese, di Fr. 578.-.

                                         Con scritto del 17 agosto 1999, il __________ ha sollecitato nuovamente a __________ il pagamento della fattura del 1. febbraio 1999, ciò che quest’ultimo non ha fatto, limitandosi a contestare genericamente e prudenzialmente, per il tramite del suo legale, l’ultimo scritto ricevuto e la fattura del 1. febbraio 1999.

                                  C.   Il 22 ottobre 1999 la __________ ha convenuto in giudizio __________ dinanzi al Pretore di Lugano. Il convenuto ha contestato integralmente le richieste dell’attrice, postulando la reiezione della petizione. Nel contempo ha avanzato in via riconvenzionale una pretesa di Fr. 20'000.- oltre a interessi al 5% dal 3 agosto 1999 nei confronti dell’attrice per un presunto danno alla propria autovettura BMW M3.

                                         Con sentenza del 14 agosto 2003, il Pretore di Lugano ha accolto integralmente la petizione ed ha condannato il convenuto a versare all’attrice gli importi di Fr. 12'346.45 e Fr. 578.-  oltre a interessi al 5% dal 18 agosto 1999.

                                         In sunto, il Pretore ha ritenuto che il convenuto non aveva usato il veicolo in modo conveniente, nel rispetto della legge sulla circolazione stradale, visto che egli non era stato in grado di mantenere la padronanza sul veicolo. Rilevato che il convenuto non aveva addotto alcun valido motivo, segnatamente un difetto del veicolo, oppure l’azione di un terzo oppure un’altra causa a lui non imputabile e ritenuto che egli aveva violato l’obbligo generale di cautela e di prudenza, che richiede ai conducenti di verificare che l’auto sia equipaggiata prima di addentrarsi su un tratto di strada coperto di neve, il Pretore ha quindi considerato il convenuto, ai fini del risarcimento del danno, quale unico responsabile per l’incidente. Né il fatto che l’auto non fosse equipaggiata con pneumatici invernali poteva, secondo il Pretore, mutare tale conclusione, poiché l’equipaggiamento invernale in periodi invernali non è di per sé obbligatorio ma è sufficiente che il veicolo fornito risponda ai requisiti di garanzia e sicurezza giusta l’art. 29 LCS.

                                         Il Pretore ha infine ritenuto quale elemento indiziante per la colpa del convenuto il fatto che egli avrebbe riferito a due persone di essere andato a __________ a “cercare la neve per fare delle traverse”, come riferito in istruttoria dalle medesime persone.

                                         Risultati provati anche i presupposti del pregiudizio e del rapporto di causalità tra il sinistro e il danno, il Giudice di prime cure ha di conseguenza accolto integralmente la petizione e condannato il convenuto al pagamento degli importi pretesi dall'attrice.

                                         Con il medesimo giudizio la domanda riconvenzionale – sulla cui motivazione non viene riferito nel presente giudizio in quanto non ha fatto oggetto di appellazione – è stata integralmente respinta.

                                  D.   Avverso il dispositivo sull'azione principale della decisione del Pretore, si è aggravato __________, con appello del 5 settembre 2002, con il quale ha chiesto, in suo accoglimento, la reiezione della petizione. Come si è già detto, il giudizio di prima istanza sulla domanda riconvenzionale, non è per contro stato impugnato.

                                         Il convenuto ritiene che la causa della perdita di controllo del veicolo sia da ricercare nell’equipaggiamento della vettura inidoneo alla stagione invernale. La vettura aveva infatti pneumatici estivi e tale negligenza del __________ avrebbe comportato la fuoriuscita di strada del veicolo, che, così equipaggiato, non rispondeva ai requisiti di garanzia e sicurezza di cui all’art. 29 LCStr. Pertanto, a mente dell’appellante già farebbe difetto il requisito della colpa.

                                         L’appellante sostiene inoltre che l’attrice non avrebbe provato l’entità del pregiudizio: la fattura del 1. febbraio 1999 non rappresenterebbe sufficiente prova del danno, né tanto meno la perizia eseguita dal perito __________ comproverebbe l’entità del danno. Tale perizia è infatti ritenuta dal convenuto inattendibile e stesa ad arte semplicemente per costringerlo a pagare.

                                         Con osservazioni del 15 ottobre 2002 l’attrice contesta integralmente le motivazioni dell’appello e chiede la conferma della sentenza pretorile.

Considerando

in diritto:                    

                                   1.   L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC in relazione con l’art. 133 cpv. 1 lett. b CPC) e la legittimazione dell’appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

                                   2.   Come rilevato nella sentenza impugnata, tra le parti è venuto in essere un contratto di comodato ai sensi degli art. 305 e segg. CO, per il quale l’attrice ha consegnato gratuitamente  al convenuto un’autovettura di cortesia da utilizzare durante il tempo di riparazione del veicolo di quest’ultimo e il convenuto, comodatario, si è impegnato dal suo canto a restituire la cosa prestata dopo essersene servito.

                                         Secondo l’art. 306 CO, il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l’uso determinato dal contratto o, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata (cpv. 1). Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa (cpv. 3). Da quest’ultima norma si desume che in caso di utilizzazione conforme alle pattuizioni con il comodante, il comodatario risponde per ogni colpa giusta gli art. 97 e segg. CO.

                                         Qualora il comodatario non sia in grado di restituire la cosa prestata nello stato in cui è stata ricevuta, vi è una violazione dell’obbligo di restituzione della cosa prestata giusta l’art. 305 CO, per il quale il comodatario risponde, come si è visto, per ogni colpa, con l’obbligo di rifondere al comodante il danno patito (Schärer, in Basler Kommentar, 2. edizione, Basilea 1996, n. 14 ad art. 306). Al comodatario rimane tuttavia la possibilità di fornire la prova che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO; cfr. per analogia alle norme sulla locazione: Higi, in Zürcher Kommentar, 4. edizione, Zurigo 1995, n. 93 e segg. ad art. 267 CO, in particolare n. 97).

                                         A questo proposito occorre rilevare che su questo specifico punto l’onere della prova giusta l’art. 8 CC incombe interamente all’appellante. Il comodatario che pretende un risarcimento del danno patito alla cosa comodata deve, per contro, dimostrare l’esistenza del contratto, la sua violazione, il danno e rapporto di causalità tra la violazione contrattuale e il danno (Kummer, in Berner Kommentar, Berna 1966, n. 281 e segg. ad art. 8 CC).

                                   3.   Nella fattispecie, dal momento in cui il convenuto non ha restituito all’attrice la vettura prestatagli nello stato in cui l’ha ricevuta, ma danneggiata a seguito dell’urto contro un muro conseguente alla perdita di padronanza del veicolo, è evidente che egli ha violato l’obbligo di restituzione della cosa prestata. Come sopra ricordato, già questo fatto basta per determinare la responsabilità del convenuto a seguito della violazione contrattuale da esso commessa. Per questo motivo, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non occorre verificare oltre se vi sia stata effettivamente una violazione delle norme della circolazione stradale, segnatamente degli art. 29 e 31 LCStr., ritenuto che la violazione contrattuale da parte del convenuto, ossia la mancata restituzione dell’auto in condizione non danneggiata - è evidente e non può essere contestata con successo.

                                         Occorre a questo punto verificare se, come sostenuto dall’appellante, la causa del danno provocato non sarebbe da ricercarsi piuttosto nel fatto che, il 21 dicembre 1998, giorno in cui si è verificato l’incidente, l’auto era equipaggiata di pneumatici estivi inadatti per la stagione invernale. La causa dello sbandamento sarebbe quindi da imputare all’equipaggiamento inidoneo e alla negligenza dell’appellata, considerato come in tale situazione il veicolo non avrebbe affatto risposto ai requisiti di garanzia e sicurezza disposti all’art. 29 LCStr. Tale evenienza, se provata, porterebbe, a mente dell’appellante, all’esclusione della sua responsabilità, con integrale assunzione del danno da parte dell’attrice.

                               3.1.   La tesi del convenuto non regge. Anzitutto per la LCStr non è obbligatorio equipaggiare le vetture durante i periodi invernali con pneumatici adatti alla stagione. Secondariamente, come è emerso dall’istruttoria e come rilevato anche nel giudizio impugnato, il convenuto non ha affatto accennato di dover guidare su strade innevate, ciò che l’attrice non poteva in buona fede presumere, ritenuto che al luogo e al momento della consegna dell’auto le strade non erano innevate e le condizioni atmosferiche erano buone (teste __________). Inoltre, va osservato che la responsabilità del comodante è in ogni caso esclusa per quei difetti che erano noti al comodatario o che potevano essere riconosciuti immediatamente come tali (Becker, in Berner Kommentar, Berna 1934, n. 8 ad art. 305). È chiaro che la presenza di pneumatici estivi piuttosto che quelli invernali doveva e poteva essere rilevata immediatamente dal convenuto al momento in cui ha preso in consegna la vettura di cortesia, tanto più se egli sapeva di dover utilizzare la vettura prestata per guidare su strade innevate.

                                         In difetto di prove per l’asserita inesistenza di colpe imputabili al convenuto, quest’ultimo non può pertanto essere liberato dalla responsabilità per il danno causato e dall’obbligo di rifonderlo. Su questo punto l’appello è privo di fondamento.

                               3.2.   Va inoltre rilevato che il convenuto al momento della ricezione della fattura per la riparazione dell’auto non ha obiettato alcunché riguardo alla sua responsabilità per l’accaduto nè tanto meno ha accennato al fatto che la causa dell’incidente fosse da ricondurre all’equipaggiamento della vettura con pneumatici estivi, inadatti per la stagione.

                                         Egli si è infatti limitato a proporre il versamento dell’importo di Fr. 7'000.- a liquidazione di ogni pretesa tra le parti.

                               3.3.   Accertata la responsabilità del convenuto, può rimanere aperto il quesito di sapere se, come sostenuto dal convenuto, il Pretore poteva riferirsi, seppur abbondanzialmente, alle testimonianze dei testi __________ e __________, ai quali il convenuto stesso avrebbe riferito di essere andato a __________ per fare delle “traverse” con l’auto su strade innevate.   

                                   4.   L’appellante critica poi la decisione impugnata nella misura in cui il Pretore ha ritenuto adempiuti i requisiti del danno, della sua entità e del rapporto di causalità tra la violazione contrattuale commessa dal convenuto e il pregiudizio subito dall’attrice. A mente sua, l’attrice non avrebbe affatto sostanziato l’ammontare del danno, né con l’invio della fattura, contestata dal convenuto, né tanto meno con l’esecuzione della perizia da parte del perito __________. Sull’attendibilità e credibilità di quest’ultimo, sentito in istruttoria quale teste, vi sarebbero forti dubbi a seguito di affermazioni contraddittorie sul momento in cui egli avrebbe visto ed esaminato l’auto.

                               4.1.   Anzitutto è bene ricordare che una perizia privata prodotta quale documento non ha giuridicamente una portata diversa di un’affermazione di parte. Ma se accanto a questo documento di parte vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di prova, ci si trova di fronte ad una coerente unità probatoria atta a fondare e giustificare il libero convincimento del giudice nel senso delle conclusioni di quella perizia privata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 e 22 ad art. 90, Rep. 1984 pag. 389).

                               4.2.   In concreto, visto lo scritto dell’appellante del 1. marzo 1999 (doc. D), l’attrice ha fatto eseguire una perizia di parte (testi __________ e avv. __________i), con la quale il signor __________ ha stimato il danno della vettura in complessivi FR. 12'689.45.

                                         Il perito ha integralmente confermato il contenuto di tale referto in occasione della sua audizione testimoniale, precisando di averlo allestito mediante “calcoli __________, ora su computer, che riprendono i tempi necessari per la sostituzione dei pezzi danneggiati secondo un  tempario stabilito dalla casa madre e stabiliscono i costi necessari per la riparazione e/o sostituzione” (teste __________).

                                         Il fatto che egli abbia erroneamente affermato di aver visto l’auto al __________ il 2 aprile 1999, quando, in realtà, a quel momento la vettura era già stata riparata, venduta e consegnata a terze persone (cfr. doc. S) non è sufficiente per mettere in dubbio la credibilità e l’affidabilità del teste, come preteso dal convenuto. In effetti, al di là di questa imprecisione nella collocazione nel tempo dei fatti, dalle altre risultanze istruttorie emerge in modo concordante che il perito, in occasione di una visita professionale al garage, ha visto rispettivamente l’auto rotta e i pezzi smontati ed ha preso alcune fotografie prima che gli affidassero l’incarico di allestire la perizia (testi avv. __________, __________a, __________).    

                                         Di fronte a tali convergenti deposizioni, le considerazioni del convenuto, con le quali, in modo invero assai generico, contesta la credibilità del perito unicamente a motivo della sua imprecisa indicazione del giorno in cui avrebbe esaminato l’auto, non possono essere accolte. A ragione quindi il Pretore poteva basare il suo giudizio sull’esistenza e sull’entità del danno anche in base alla perizia di parte e alla deposizione del suo estensore.

                               4.3.   In merito alla fattura di cui al doc. C, si rileva che - seppur contestata dal convenuto e quindi documento, da sé solo, di forza probatoria imperfetta per dimostrare i fatti da esso dedotti (Rep. 1999 n. 79) -  le deposizioni dei testi __________, impiegata del __________ e __________, meccanico che ha partecipato alla riparazione della vettura, hanno permesso di dimostrare in modo convincente e senza ombra di dubbio che le prestazioni lì indicate sono effettivamente state eseguite dal __________. Prestazioni che del resto sono state comprovate anche dal risultato della perizia __________.

                                         Occorre inoltre osservare che prima dell’inoltro della petizione, il convenuto non ha nemmeno mai contestato specificatamente né contenuto della fattura, né le singole prestazioni eseguite né tanto meno i prezzi indicati. Non lo ha fatto davanti alla prima istanza né in questa sede, dove  egli si limita a sostenere che la fattura in sé non potesse provare l’entità dei danni causati al veicolo. Tale generica contestazione non basta certo per confutare con successo le convergenti prove fornite dall’attrice sull’entità del danno. A ragione, dunque, il Pretore poteva quindi fondare il proprio convincimento sulla determinazione del danno sulla base delle prove documentali e testimoniali di cui si è riferito, nonché sul comportamento pre-processuale del convenuto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 41 e 42 ad art. 90).

                                   5.   Visto quanto precede, l’appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi,

richiamati, per le spese, gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L'appello 5 settembre 2002 di __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      Fr. 400.b) spese                         Fr.   50.-

                                                                                Fr. 450.già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.157 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.06.2003 12.2002.157 — Swissrulings