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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.07.2003 12.2002.148

July 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,531 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.148

Lugano 17 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00098 (già 19/2000) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 11 febbraio 2000 da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

contro  

__________, Succursale di __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di fr. 1'035'964.- più interessi e che le fosse fatto ordine di presentare il rendiconto dettagliato riguardo alla gestione e alle perdite patrimoniali subite sui conti n. __________ e n. __________;

ed ora sulle domande di edizione di documenti 10 ottobre 2000 presentate dall'attore, avversate dalla convenuta, e che il Pretore, con decreto 3 settembre 2001, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi;

appellante l'attore con atto di appello 25 settembre 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente le domande di edizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 24 settembre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 26 agosto 2002 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con petizione 11 febbraio 2000 __________ ha chiesto la condanna della succursale luganese di __________, istituto bancario presso cui egli nel 1992 aveva aperto i conti n. __________ e n. __________, a rifondergli il danno di fr. 1'035'964.- oltre interessi, da lui patito in conseguenza della violazione da parte della convenuta delle istruzioni impartite il 5 maggio 1994 e a seguito dell'effettuazione di operazioni non autorizzate, in specie la vendita di titoli ad alto reddito e la chiusura di contratti swap. La petizione era pure corredata di una domanda di rendiconto dettagliato relativa alla gestione dei conti in questione, in particolare volta a chiarire, previa la messa a disposizione dei necessari documenti, come si fosse prodotta la perdita patrimoniale riscontrata.

                                   2.   Con il giudizio qui impugnato, reso il 3 settembre 2001, il Pretore si è pronunciato su 4 istanze di edizione di documenti presentate dall'attore in occasione dell'udienza preliminare, il 10 ottobre 2000, ammettendo ai sensi dei considerandi quella nei confronti della convenuta, evadendo pure ai sensi dei considerandi quella all'indirizzo della succursale zurighese della __________, e respingendo quelle formulate nei confronti della loro compagnia di assicurazione e della __________. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 65.- sono state caricate all'attore in ragione di 4/5 e per il resto alla convenuta, cui sono stati riconosciuti fr. 600.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attore chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di ammettere integralmente tutte le domande di edizione.

                                   4.   Delle motivazioni della decisione pretorile, dell'appello e delle osservazioni al gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   L'attore rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver applicato nella fattispecie la versione dell'art. 206 CPC entrata in vigore il 1° aprile 2001, bensì quella previgente. La censura è infondata. La parte stessa ammette in effetti che l'art. 515 CPC in vigore a quel momento stabiliva che le disposizioni introdotte con la revisione del 20 dicembre 2000, tra cui proprio l'art. 206 CPC, si applicavano unicamente alle cause proposte a partire dalla loro entrata in vigore. È vero che quest'ultima norma, verosimilmente dovuta a un errore del legislatore cantonale, è stata in seguito modificata -salvo alcune eccezioni che qui non interessano- nel senso che le disposizioni introdotte con quella revisione andavano applicate a tutti i processi pendenti al momento della loro entrata in vigore: sennonché tale modifica legislativa è pacificamente entrata in vigore solo a far tempo dal 1° ottobre 2001, ovvero dopo che il giudice di prime cure si era ormai già pronunciato sulle domande di edizione in questione, per cui la decisione pretorile appare, da questo punto di vista, ineccepibile.

                                         L'appellante non può d'altro canto neppure pretendere che questa Camera applichi comunque il nuovo art. 206 CPC. L'appello, datato 25 settembre 2001, è stato in effetti inoltrato prima che la nuova disposizione fosse in vigore, per cui la sua applicazione è esclusa già dal chiaro tenore dell'art. 514 cpv. 1 CPC, tanto più che, secondo il Tribunale federale, la legalità degli atti processuali va esaminata, in linea di principio, secondo le norme in vigore al momento della prolazione del giudizio contestato (cfr. DTF 120 Ia 157 consid. 2b con rinvii; ICCTF 4 maggio 1998 in re R./R.). Non trattandosi di una disposizione vantaggiosa per entrambe le parti, è in ogni caso escluso che la nuova versione dell'art. 206 CPC possa essere applicata retroattivamente (cfr. DTF 115 II 30 consid. 5).

                                   6.   Nel seguito del suo esposto il Pretore, dopo aver citato il tenore dell'art. 206 CPC -senza invero distinguere tra edizione di documenti dalla controparte da quella dai terzi- ha rammentato i principi che disciplinavano la procedura di edizione, evidenziando dapprima che non erano consentite domande di edizione formulate in modo generico o aventi finalità investigative, rilevando inoltre che era inammissibile far capo all'edizione di documenti quando il richiedente stesso già li possedeva e infine osservando che la domanda di edizione era ammissibile unicamente per richiamare documenti esistenti, ma non poteva implicare l'ordine alla parte richiesta di allestire un documento. In questa sede l'attore non contesta la correttezza dei principi esposti dal giudice di prime cure, ma ne censura la concreta applicazione con riferimento ai vari documenti di cui egli aveva chiesto l'edizione alla convenuta e a terze persone.

                                         domande d'edizione nei confronti della convenuta

                                  a)   La domanda con cui l'attore aveva chiesto l'edizione di tutti i documenti, dall'apertura del conto a tutt'oggi (ovvero fino alla data d'introduzione della domanda di edizione), riguardanti direttamente o indirettamente i conti n. __________ e n. __________ (richiesta N. 1) è stata respinta dal Pretore siccome generica e a carattere inquisitorio. Il giudizio pretorile può essere confermato, sia pure per altri motivi. In effetti, dalla formulazione della domanda di edizione (che a quel momento si concludeva con i termini "in particolare:"), si evince chiaramente che quella, oltretutto palesemente generica, non andava considerata come una richiesta d'edizione a sé stante, ma serviva unicamente per inquadrare l'ambito entro il quale si muovevano le richieste formulate ai punti successivi (N. 1a-1m).

                                  b)   Il Pretore ha ammesso la richiesta dell'attore volta ad ottenere le situazioni patrimoniali riguardanti il portafoglio titoli (N. 1b) limitatamente a quelle al 1.2.1994 e al 5.5.1999, precisando inoltre che l'edizione era possibile solo nella misura in cui tali documenti non fossero già agli atti, rilevato che la convenuta non poteva essere tenuta ad allestire documenti inesistenti. L'attore in questa sede si limita a chiedere che la data 5.5.1999 sia corretta in 5.5.1994, ciò che, stante l'esplicito accordo della controparte (osservazioni p. 5), può senz'altro essere ammesso.

                                   c)   Il giudice di prime cure ha respinto la richiesta attorea volta ad ottenere i giustificativi riguardanti tutte le operazioni effettuate sui 2 conti (N. 1c) perché generica e a carattere investigativo, segnatamente in quanto l'attore aveva asserito in causa di voler verificare se le operazioni corrispondevano a quelle ordinate, senza però neppure aver specificato quali fossero le operazioni contestate. L'edizione dev'essere in realtà ammessa. L'attore ha in effetti addotto in causa di non essere in grado di comprendere o comunque di ricostruire, sulla base della documentazione messagli a disposizione della controparte, come si sia prodotta la perdita patrimoniale oggetto della domanda di risarcimento, ipotizzando che vi fossero state delle operazioni non autorizzate. La sua richiesta di ottenere in via di edizione i giustificativi di tutte le operazioni effettuate sui suoi conti, e non solo degli ordini di acquisto e di vendita di titoli (N. 1e) e degli ordini riguardanti swaps e prodotti derivati (N. 1f), ammessi dal Pretore, risulta pertanto puntuale e legittima. Anche in questo caso l'edizione dovrà però essere limitata ai documenti che non sono già stati versati agli atti.

                                  d)   La domanda di edizione relativa alla corrispondenza con il cliente e con altre persone (N. 1d) è stata respinta dal primo giudice perché in parte tendente ad ottenere documentazione già in possesso dell'attore, la prima, e generica, la seconda. Questa Camera ritiene per contro che l'edizione della corrispondenza con il cliente, segnatamente le comunicazioni che questi ha trasmesso alla banca -quelle da lui ricevute si presumono in effetti essere ancora in suo possesso-, sia senz'altro utile per verificare il suo eventuale accordo all'effettuazione delle varie operazioni e possa dunque essere ammessa, nella misura che non sia già agli atti. Non così la corrispondenza con terzi, per la quale difetta il requisito della comunanza del documento di cui all'art. 206 CPC.

                                  e)   Il Pretore ha respinto la richiesta di edizione della valutazione del valore di mercato riferita a tutti i contratti IRS di cui al doc. 4 prodotto dalla convenuta alle date 21.3.1994, 5.5.1994, 28.7.1994, 12.8.1994 e alle rispettive scadenze (N. 1g), rilevando che non era possibile far ordine a una parte di allestire un documento non esistente. Il giudizio di primo grado può essere confermato. È in effetti soltanto in questa sede, e dunque in maniera irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che l'attore ha precisato che queste valutazioni, a suo dire allestite sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico della convenuta, sarebbero state riportate su supporto cartaceo, tanto che i consulenti della banca le avrebbero utilizzate proprio in occasione dei contatti avuti con il cliente.

                                    f)   La richiesta di edizione relativa al documento denominato "__________" del novembre 1996 corredato del nominativo e dell'indirizzo del suo autore (N. 1l), respinta dal Pretore in quanto a suo giudizio difetterebbero i presupposti legali per la sua assunzione, dev'essere ammessa, sia pure limitatamente alla produzione del documento in questione, che consiste in sostanza in un rapporto allestito dai controllori interni della banca in merito all'attività del gruppo __________ e che attesterebbe, così almeno secondo quanto riportato dal doc. S/2, che la filiale svizzera del gruppo avrebbe agito in modo gravemente carente, favorendo con ciò indirettamente il danno subito dall'attore. Trattandosi di un documento che -secondo la tesi attorea- costituisce una fonte o una prova di diritti comuni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 18 e 20 ad art. 206), nel senso che contribuisce all'accertamento dei reciproci diritti e doveri delle parti (IICCA 23 settembre 1996 in re A. SA/M. SA, 18 marzo 1998 in re R./G. SA), ben si può ritenere dato il requisito della "comunanza" di cui all'art. 206 CPC.

                                  g)   Senz'altro corretta è per contro la decisione del Pretore di respingere la richiesta di edizione avente per oggetto il  nominativo e l'indirizzo della compagnia d'assicurazioni della sede zurighese e della succursale luganese della convenuta (N. 1m). Quanto richiesto non costituisce in effetti un documento.

                                   h)   Devono per contro essere respinte, come giustamente stabilito dal Pretore, siccome palesemente di natura investigativa, le richieste volte ad ottenere tutti i rapporti della direzione, dell'ispettorato interno e del servizio giuridico della succursale luganese della convenuta, i rapporti dell'ufficio di revisione del gruppo __________, con sede a __________ (N. 2), i rapporti di revisione interna ed esterna del gruppo __________, succursale di __________ (N. 3), i rapporti di revisione interna ed esterna del gruppo __________ (N. 4), nella misura in cui riguardavano i conti intestati all'attore, nonché l'organizzazione, il servizio contabilità, il servizio clientela, il servizio dei prodotti derivati, il servizio portafoglio relativamente a disfunzioni nonché irregolarità.

                                         domande d'edizione nei confronti di terzi

                                         L'attore ha in seguito chiesto l'edizione di tutta una serie di documenti dalla succursale zurighese della __________, dalla compagnia di assicurazione della convenuta e di quest'ultima nonché dalla __________. Ritenuto che le domande di edizione formulate all'indirizzo della succursale zurighese della __________, corrispondevano esattamente a quelle indirizzate alla succursale luganese della convenuta, il Pretore ha di fatto considerato evasa la relativa richiesta con la decisione da lui presa in precedenza. Le altre domande di edizione nei confronti di terzi, aventi per oggetto segnatamente le polizze di assicurazione concluse dalla succursale luganese della convenuta e le pratiche legate a domande di risarcimento fondate sulle stesse rispettivamente i rapporti di revisione interna e esterna riguardanti il gruppo __________ sono per contro state respinte in quanto facevano difetto i requisiti di legge per ottenerne l'edizione.

                                         Queste decisioni devono essere annullate d'ufficio. Nonostante il testo di legge imponga di assegnare al terzo un termine non superiore a 20 giorni per presentare le proprie osservazioni alla domanda di edizione formulata al suo indirizzo (art. 211 cpv. 3 CPC), non risulta in effetti che il Pretore abbia provveduto ad intimare le 3 istanze ai terzi interessati, ovvero alla succursale zurighese della __________, alla compagnia di assicurazione della convenuta e di quest'ultima -la cui identità è per altro sconosciuta- e infine alla __________. Atteso che le relative domande di edizione erano state a suo tempo contestate dalla convenuta, ne discende, per giurisprudenza invalsa, che l'eventuale decreto di edizione che ne sarebbe eventualmente seguito avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per violazione del diritto di essere sentito del terzo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2e3e n. 704 ad art. 211). In merito a queste domande di edizione l'incarto deve pertanto essere ritornato al giudice di prime cure affinché provveda, dopo le necessarie intimazioni ai terzi, a un nuovo giudizio.

                                   7.   Da quanto precede si ha che, in parziale accoglimento dell'appello, la decisione pretorile dev'essere annullata e parzialmente riformata ai sensi dei considerandi, ritenuto che l'esito della procedura giustifica, in applicazione dell'art. 148 cpv. 2 CPC, di ridurre a fr. 350.- la tassa di giustizia di primo grado, di caricare i relativi oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 25 settembre 2001 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 3 settembre 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così modificato:

                                    §   In parziale riforma del dispositivo N. 2, la domanda di edizione nei confronti della convenuta è parzialmente accolta nel senso che, oltre all'edizione dei documenti già ammessi dal Pretore, è pure ammessa ai sensi dei considerandi l'edizione:

                                         della situazione patrimoniale riguardante il portafoglio titoli alla data del 5.5.1994;

                              dei giustificativi riguardanti tutte le operazioni effettuate sui 2 conti;

                              della corrispondenza con il cliente;

                              del documento denominato "Swiss Front Office Audit" del novembre 1996.

                       §§   I dispositivi N. 1 e 3 sono annullati.

                    §§§   Il dispositivo N. 4 è riformato nel senso che la tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese in fr. 65.-, da anticipare dall'attore, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.                   

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            450.-b)  spese                                            fr.              50.--

                                         Total e                                            fr.            500.-da anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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