Incarto n. 12.2002.00143
Lugano 20 agosto 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.2002.00142 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con istanza di sfratto 16 luglio 2002 da
__________ rappr. da __________
contro
__________
che il Pretore ha accolto, con decreto 6 agosto 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento n. __________ di un locale da lui occupato al 3° piano dello stabile denominato __________ in Via __________ a __________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 del convenuto;
Considerato
in fatto e in diritto:
che con giudizio 6 agosto 2002 il Pretore, preso atto che l'istanza si fondava sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29 luglio 1999 (doc. A) nonché sulla notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 26 aprile 2002 (doc. F), ha decretato lo sfratto del convenuto dall'ente locato;
che con scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 il convenuto ha dichiarato di opporsi allo sfratto, ritenendo inammissibile "che con fr. 1'500.-- ca. si possa vivere e il Cantone non intervenga", il tutto nonostante egli avesse "spedito più lettere all'assistenza a __________ non avendo ancora ricevuto nessuna risposta";
che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che, in effetti, il convenuto non pretende in alcun modo che il giudizio con cui il Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato e dunque da riformare, mentre le circostanze da lui addotte, segnatamente l'impossibilità di vivere con soli fr. 1'500.-- ca. al mese e il fatto che la pubblica assistenza, da lui interpellata, non sarebbe intervenuta prontamente, sono irrilevanti e nulla tolgono alla validità della disdetta per mora significatagli il 26 aprile 2002, oltretutto ben prima dell'inoltro della richiesta d'assistenza, che per sua ammissione risale tutt'al più al luglio 2002 (verbale di discussione 5 agosto 2002); tanto più che in precedenza, nel doc. I, egli si era già impegnato, nel limite del possibile, a lasciare l'ente locato al più presto;
che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. Lo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario