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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.06.2003 12.2002.138

June 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·745 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.138

Lugano 17 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.94.1129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 15 giugno 1992 da

__________  

contro

__________ e __________ entrambi rappr. dall' avv. __________    

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 549'455.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1989 (in materia di risarcimento danni per inadempimento; cessione d'azienda) che il Pretore, con decreto 30 luglio 2002, ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione.

Ed ora sull'appello 31 luglio 2002 dei convenuti che impugnano il dispositivo sulle spese del decreto di perenzione della causa che non ha loro assegnato ripetibili e che chiedono il riconoscimento di un'indennità ripetibile di fr. 20'000.–, mentre la controparte non ha presentato osservazioni all'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                         che, con il decreto di stralcio della causa per perenzione, il Pretore ha dichiarato, senza alcuna motivazione al proposito, compensate le ripetibili;

                                         che i convenuti, con l'appello, chiedono sia loro riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 20'000.–;

                                         che, per quanto è delle spese, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 CPC);

                                         che lo stralcio della causa per perenzione ai sensi dell'art. 351 cpv. 2 CPC comporta una soccombenza processuale della parte interessata al proseguimento della lite, normalmente la parte attrice che deve, pertanto, rifondere alla controparte le ripetibili (Rep. 1983, 330 e 1984, 394);

                                         che è indubbio che la sola parte interessata al proseguimento della lite in oggetto era l'attrice che rivendicava l'importo di fr. 549'455.– a titolo di risarcimento danni, senza che i convenuti pretendessero qualcosa se non la reiezione integrale delle avverse pretese;

                                         che l'attrice, soccombente, doveva quindi essere condannata a versare ai convenuti le ripetibili anche se non le avesse reclamate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151 m. 2), cosa che in casu il Pretore, del resto, non le ha dato occasione di fare;

                                         che le ripetibili sono calcolate in relazione alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, a valere indicativamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 18) e che, quando la lite viene meno prima dell'emanazione del giudizio, gli onorari sono fissati tenendo conto dell'onorario ad valorem e di quello a tempo (art. 11 TOA);

                                         che ove occorra combinare i canoni dell'onorario secondo il valore con quelli dell'onorario a tempo si adotta la nota formula (2 x OV x OT) / (OV + OT) dove OV è l'onorario secondo il valore e OT quello a tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 150 m. 36);

                                         che, nella specie, l'onorario secondo il valore di causa può essere determinato in fr. 27'450.– (art. 9 TOA con aliquota media del 5%) mentre quello a tempo in fr. 7'500.– (tenuto conto di un dispendio di 30 ore (12 ore per lo studio della causa e l'allestimento degli allegati di risposta e duplica; 3 ore per la preparazione e la partecipazione all'udienza preliminare; 15 ore per la fase istruttoria che ha comportato l'audizione, durante più udienze, di 13 testimoni) a fr. 250.– l'ora;

                                         che quindi, applicando l'indicata formula, si ha un importo per ripetibili di fr. 11'781.–, arrotondato a fr. 12'000.– che l'attrice deve rimborsare agli attori, in solido;

                                         che l'appello viene accolto solo parzialmente con la conseguenza che le tasse e le spese della procedura di seconda istanza sono ripartite in misura uguale tra le parti, compensate le ripetibili;

Per i quali motivi

visti gli art. 147 e seg. CPC, la TOA e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 31 luglio 2002 è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto 30 luglio 2002 del Pretore di Lugano viene così riformato:

                                         2.   Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette che restano a carico di chi le ha anticipate. __________ verserà a __________ e a __________, creditori in solido, l'importo di fr. 12'000.– a titolo di ripetibili.

                                   2.   La tassa di giudizio (fr. 450.–) e le spese (fr. 50.–) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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