Incarto n. 12.2002.00134
Lugano 7 agosto 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00111 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza di sfratto 4 luglio 2002 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
che il Segretario-assessore della Pretura ha accolto con decreto 24 luglio 2002 ordinando al convenuto di riconsegnare all'istante i locali adibiti a studio di ingegneria da lui occupati nello stabile "__________" in via __________ a __________.
Ed ora sull'appello 2 agosto 2002 del convenuto che chiede di annullare questa decisione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Segretario assessore della Pretura ha decretato lo sfratto di __________ dai locali occupati nello stabile "__________" di __________ in calce al verbale dell'udienza di discussione tenuta, il 24 luglio 2002, a seguito dell'istanza presentata da __________ il 4 luglio 2002;
che l'istanza di sfratto si fonda sulla disdetta del contratto di sublocazione in vigore tra le parti a seguito di mora del subconduttore __________, disdetta che è stata oggetto di una procedura, avanti al competente Ufficio di conciliazione in materia di conciliazione, dichiarata non conciliata;
che il decreto impugnato non indica nessuna motivazione a sostegno dell'accoglimento dell'istanza di sfratto, limitandosi a richiamare le norme di legge che si riferiscono alla mora del conduttore ed alla procedura di sfratto;
che il primo giudice, a conoscenza dell'esistenza di una controversia pendente avanti all'Ufficio di conciliazione avendo l'istante prodotto la dichiarazione di non conciliazione di quell'autorità, avrebbe dovuto richiamare quell'incarto per poter compiutamente decidere la questione in virtù del principio d'attrazione dell'art. 274g CO;
che, in ogni caso, la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione e non è quindi possibile dedurre per quale ragione il giudice si è determinato così come ai dispositivi della sua pronuncia, con la conseguenza della sua nullità ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2);
che, in tale situazione, s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello mentre le ripetibili sono a carico dello Stato del Canton Ticino poiché l'appello è accolto a dipendenza di un'iniziativa processualmente scorretta (sentenza nulla) del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);
Per i quali motivi
pronuncia
1. In accoglimento dell'appello 2 agosto 2002 di __________, il decreto di sfratto 24 luglio 2002 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è dichiarato nullo.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio mentre lo Stato del Canton Ticino verserà a __________ Fr. 200.- per ripetibili.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario