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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2003 12.2002.123

August 5, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,187 words·~31 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.123

Lugano 5 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.95.00865 (già inc. n. 297/169/2-8) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2promossa con petizione 11 marzo 1987 da

 __________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 397'428.90 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il 23 giugno 1988 ha denunciato la lite alla __________ (rappr. dall'avv. __________), la quale ha comunicato, in data 8 febbraio 1993, di intervenire accessoriamente accanto alla convenuta;

che il Pretore con sentenza 13 giugno 2002 ha accolto per fr. 245'537.30 più interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 4 luglio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente l'attore con impugnativa 4 settembre 2002, con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso di ammettere la petizione per fr. 817'473.95 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 9 ottobre 2002 postula la reiezione dell'appello adesivo, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 13 agosto 1982, verso le 19.00, si è verificato sulla carreggiata nord-sud della strada cantonale a 4 corsie del __________, in territorio di __________, e meglio all'altezza del lungo rettilineo che precede l'ampia curva a sinistra denominata degli "ufficiali" sita in prossimità del culmine del passo, un grave incidente della circolazione, la cui dinamica può così essere brevemente riassunta. __________ stava procedendo in direzione sud alla guida della propria autovettura Peugeot 305, seguito da una Ford Fiesta 110 con a bordo alcuni parenti ed amici, condotta da __________. Avendo notato che quest'ultima vettura si era fermata nella corsia d'emergenza e che dal cofano fuoriusciva del fumo, egli ha a sua volta accostato il suo veicolo e, sceso dalla macchina, ha inizialmente aiutato ad evacuare i passeggeri e il loro bagaglio. Ritornato alla sua vettura, da lui fatta avanzare di qualche metro, e presa con sé una coperta, egli ha in seguito cercato di spegnere le fiamme, che nel frattempo si stavano sviluppando dal motore. In quel mentre si è prodotta una forte fiammata (esplosione) e __________, che a quel momento si trovava all'altezza della fiancata anteriore sinistra della Ford Fiesta, ha istintivamente fatto due o tre passi all'indietro verso il centro della strada, dove è stato travolto da __________, il quale, a bordo della sua Opel Rekord 2000, procedeva verso sud sulla corsia veloce.

                                  B.   Nell’incidente, __________, allora quarantasettenne, ha subito lo spostamento di due vertebre lombari, la frattura del femore e del ginocchio destro, di entrambi i polsi e di alcune costole nonché riportato alcune ferite lacero-contuse al capo.

                                         Nonostante le lunghe cure prestate, egli non è più stato in grado di riprendere completamente l'attività lucrativa, per cui __________, istituto presso cui lavorava, tramite la cassa d'assicurazione del __________ (__________), lo ha dapprima posto al beneficio di una pensione parziale del 60% per causa d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 1984 e in seguito lo ha prepensionato con un grado d'invalidità del 100% con effetto dal 1° ottobre 1993.

                                  C.   Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________, assicuratrice RC della vettura di __________, al pagamento di fr. 379'428.90, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 703'583.65 e in subordine a fr. 602'194.55 (già dedotto l'acconto di fr. 200'000.- percepito pendente causa, nell'ottobre 1988).

                                         La convenuta, dopo aver denunciato la lite alla __________, rappresentante in Svizzera dell'assicuratore RC dell'auto condotta da __________, si è opposta alla petizione, asserendo innanzitutto che all'attore doveva essere attribuita una concolpa nell’incidente del 50%, ciò che imponeva di ridurre in tale misura tutte le sue pretese, tranne quelle per cui egli poteva vantare un diritto preferenziale. Quanto alle singole posizioni di danno, le stesse non erano state sufficientemente sostanziate, né tanto meno provate, in particolare quelle successive al 1987, tanto più che andavano in ogni caso dedotte le somme da lei anticipate a terze persone. Il perito giudiziario aveva in ogni caso accertato che l'incapacità lavorativa dell'attore era unicamente del 50% e non invece del 60% oppure del 100%, come prospettato, per motivi amministrativi interni, dall'__________.

                                  D.   Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 245'537.30 più interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta ed ha di conseguenza riconosciuto all'attore i seguenti importi: fr. 191'305.- per perdita di guadagno, fr. 9'032.40 per perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 79'900.- per perdita da attività viticola, fr. 2'147.- per spese di trasferta, fr. 914.80 per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, fr. 623.40 per spese d'ospedalizzazione a __________, fr. 50'000.- per torto morale, fr. 8'142.- a titolo di supplemento di quote alla cassa malati, fr. 1'115.50 per costi complementari non assunti da quest'ultima al 1° ottobre 1987 e fr. 21'695.70 per quelli futuri. A questi importi, già dedotto l'acconto di fr. 200'000.-, andavano infine aggiunti gli interessi compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992, per complessivi fr. 80'931.30.

                                  E.   Entrambe le parti si sono aggravate contro la sentenza pretorile. Con l'appello principale la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, ribadendo l'esistenza di un'importante concolpa dell'attore e contestando che quest'ultimo potesse far valere nei suoi confronti un'incapacità lavorativa del 60% o addirittura del 100%: gli unici importi che l'attore poteva pretendere erano dunque quelli che il giudice di prime cure gli aveva attribuito per perdita su gratifiche d'anzianità, per perdita da attività viticola, per spese di trasferta, per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, per spese d'ospedalizzazione a __________ nonché per torto morale, fermo restando che dagli stessi, da ridurre al 50% in assenza di un diritto preferenziale del leso, andavano in ogni caso dedotti gli acconti (fr. 200'000.-) e gli anticipi da lei già versati a terzi (50% di fr. 23'835.90).

                                         Con l'appello adesivo l'attore ha per contro postulato che gli importi a suo favore fossero aumentati a fr. 817'473.95: invariate le richieste per spese di trasferta, per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, per spese d'ospedalizzazione a __________, per torto morale e per costi complementari non assunti dalla cassa malati al 1° ottobre 1987, egli ha esteso a fr. 326'919.30 la richiesta per perdita di guadagno, a fr. 17'418.55 quella per perdita su gratifiche d'anzianità, a fr. 150'900.- quella per perdita da attività viticola concreta e futura, a fr. 12'454.50 quella a titolo di supplemento di quote alla cassa malati e a fr. 43'608.80 quella per costi complementari non assunti dalla stessa per il futuro; oltre a ciò, egli ha preteso la rifusione di altri fr. 118'163.50 per perdita della pensione, di fr. 1'720.20 per i costi di patrocinio nella pratica penale e di fr. 22'041.90 per le spese legali preprocessuali; gli interessi compensatori, ricalcolati sulla base di questi dati, ammontavano a fr. 269'446'70.

                                  F.   Delle motivazioni della querelata sentenza, degli appelli nonché delle osservazioni ai rispettivi gravami si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:                  1.   Prima di entrare nel merito dei due appelli, è necessario evadere alcune censure d'ordine sollevate dalle parti nelle rispettive osservazioni, concernenti da un lato la ricevibilità dell'appello principale, privo della formale dichiarazione d'impugnazione, e dall'altro la facoltà di produrre nuova documentazione in questa sede. 

                                1.1   L'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC prescrive che l'appello, pena la sua nullità (cpv. 5), debba contenere la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza. Tale esigenza è stata però attenuata dalla giurisprudenza, secondo cui la mancanza dell'indicazione specifica dei dispositivi dedotti in appello non è motivo di nullità, se appare chiara la volontà di appellare -e pertanto questa indicazione si rivela inutile sulla base delle richieste specifiche dell'impugnazione- e se le carenze formali non pregiudicano la posizione della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 309).

                                         Nel caso di specie la censura sollevata dall'attore deve pertanto essere disattesa: l'intestazione dell'appello (p. 1) e lo stesso petitum d'appello (p. 51) permettono in effetti di comprendere in maniera non equivoca quale siano i dispositivi del giudizio di primo grado che la convenuta intendeva impugnare, ovvero i N. 1 e 2, e l'attore, che è stato ampiamente in grado di esprimersi al riguardo, non ha preteso né tanto meno dimostrato di aver subito alcun pregiudizio da tale modo di procedere.

                                1.2   La procedura di appello, volta a verificare la decisione del primo giudice, senza che le emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 321), implica tra l'altro il divieto di produrre in questa sede nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 20 e 23 ad art. 321).

                                         Ne discende che i documenti I-IX, allegati dall'attore all'appello adesivo, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14 ad art. 322), devono senz'altro essere estromessi dall'incarto, poiché lo scopo dell’art. 322 CPC non è evidentemente quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 322), tanto più che la produzione di gran parte di quei documenti -in particolare del doc. II, che altro non è che il classificatore già offerto a suo tempo quale prova sub doc. BP (cfr. appello adesivo p. 40)- era già stata respinta dal Pretore con argomentazione del tutto pertinente (a cui, per comodità, si può senz'altro rimandare) il 3 maggio 1997 nell’ambito di una domanda di assunzione suppletoria di prove, giudizio confermato il 20 agosto 1999, allorché egli ha respinto un'istanza di modifica della sua precedente ordinanza.

                                   2.   Nella sentenza qui impugnata il Pretore è giunto alla conclusione che all'attore non poteva essere ascritta alcuna concolpa nell’incidente. La convenuta, pur ammettendo di principio la propria responsabilità, ribadisce che quest'ultimo sia comunque colpevole del sinistro per il 50%.

                                2.1   Secondo l'art. 59 cpv. 2 LCStr, se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1 della medesima norma, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze, tra le quali vanno in particolare annoverate la colpa -grave o lieve- del detentore rispettivamente del leso e il rischio connesso all'uso di un veicolo a motore (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse del la circulation routière - Commentaire, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 59 LCStr).

                                2.2   Nel caso di specie questa Camera, aderendo in parte alle censure sollevate dalla convenuta, ritiene che il comportamento tenuto dall'attore non sia stato completamente esente da critiche e che egli in particolare non si sia dimostrato del tutto ossequioso del dovere di prudenza cui ci si sarebbe dovuto attenere nella particolare situazione.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nonostante l'attore fosse consapevole del pericolo di un'esplosione della vettura di __________ (avanti alla polizia egli ha in effetti espressamente dichiarato di aver avuto "paura di una possibile esplosione", cfr. doc. B), tant'è che egli, dopo aver evacuato i passeggeri e il loro bagaglio, si era preoccupato, proprio per evitare eventuali danni alla sua vettura, di allontanarla un po’ dalla Ford Fiesta, il fatto che egli sia tornato presso la vettura in fiamme con una coperta nel tentativo di spegnere l'incendio (pur non costituendo un suo obbligo, cfr. art. 51 cpv. 2 LCStr, art. 54 cpv. 1 ONC) non risulta assolutamente censurabile, tanto più che l'iniziativa è avvenuta per impedire che l'auto andasse distrutta e per evitare che la possibile esplosione potesse danneggiare cose e persone estranee all'incidente.

                                         Diverso è il discorso per quanto riguarda la posizione da lui assunta accanto al veicolo e per la reazione da lui avuta allorché si è prodotta la forte fiammata (esplosione).

                                         La decisione dell'attore di cercare di spegnere l'incendio posizionandosi lungo la fiancata anteriore sinistra (si veda al proposito quanto da lui dichiarato alla polizia nel doc. B e la testimonianza di __________, rogatoria p. 2 e 4; cfr. pure conclusioni di parte attrice p. 8 e osservazioni all'appello p. 12) invece di optare per una posizione davanti alla vettura -più logica e oltretutto più comodanon è conforme alle norme di comportamento previste dalla legge (che prescrivono ai pedoni di non sostare inutilmente sulla carreggiata, cfr. art. 46 cpv. 2 ONC) ed ha senz'altro contribuito all'insorgere dell'incidente. Occorre premettere che, nonostante quanto affermato da __________ (rogatoria p. 2), la sua vettura, larga 156.5 cm (cfr. doc. 2 inc. n. 540/61/2-8 richiamato), oggettivamente non poteva trovarsi completamente nella corsia d'emergenza, larga in quel punto 149 cm e delimitata alla sua destra da un muretto in cemento alto 48 cm che ne impediva il completo sfruttamento, ma sporgeva leggermente nella normale corsia di marcia, larga 325 cm (cfr. verbale di sopralluogo 10 luglio 1989 inc. n. 540/61/2-8 richiamato). In tali circostanze si può ragionevolmente ritenere che durante l'operazione di spegnimento -che implica un certo spazio- l'attore sporgesse per circa 40/50 cm sulla normale corsia di marcia, creando ed esponendosi a una situazione di pericolo, tanto più che ci si trovava su una strada cantonale importante e che quel giorno -era l'antivigilia di ferragosto- il traffico veicolare era abbastanza intenso (in tal senso __________ nel doc. B).

                                         Censurabile è in ogni caso anche la reazione, sia pure in gran parte istintiva, avuta dall'attore, il quale, a seguito della forte fiammata (esplosione), del cui pericolo egli -come detto- era però perfettamente consapevole, ha indietreggiato di due o tre passi dalla sua posizione, già pericolosa, spostandosi repentinamente verso il centro della carreggiata (cfr. art. 49 cpv. 2 LCStr, art. 47 cpv. 1 e 5 ONC), quando, a titolo di paragone, __________, che si trovava accanto a lui, sia pure leggermente spostato verso la portiera del conducente, aveva reagito in maniera ben più ragionevole, spostandosi verso la parte posteriore dell'auto (cfr. quanto da lui dichiarato nel doc. B e la sua rogatoria, ad 11).

                                2.3   Per potersi determinare la misura del risarcimento dovuta all'attore ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LCStr, occorre a questo punto esaminare se a __________ possa essere imputata una colpa nell'incidente, ciò che è stato a suo tempo escluso -senza che la circostanza sia per altro vincolante per il giudice civile (art. 53 CO; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 112)- sia dal sostituto procuratore pubblico sottocenerino (doc. 3) sia dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (doc. 5). Il quesito dev'essere risolto per la negativa.

                                         L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che egli, non appena ha scorto l'auto di __________ ferma sulla corsia d'emergenza, con una manovra di scansamento -come del resto fatto anche dalle altre macchine che lo precedevano (cfr. conclusioni di parte attrice p. 3 e osservazioni all'appello p. 5 e 12)si è correttamente spostato dalla corsia di destra a quella veloce. Negli allegati preliminari le parti si sono pacificamente date atto che egli viaggiava incolonnato (cfr. in proposito risposta p. 6 e replica p. 2), per cui non è più possibile in questa sede rimettere in discussione tale accertamento.

                                         __________ non ha invero ritenuto di frenare la sua andatura e ha proseguito, con innestata la terza marcia, ad una velocità di circa 70 km/h, a fronte di una velocità massima consentita in quel tratto di 80 km/h. Tenuto conto della buona visibilità in loco (cfr. la documentazione fotografica doc. 2), del tempo tendenzialmente bello e del fondo stradale asciutto (doc. B) nonché del fatto che attorno al veicolo in panne, fermo pur sempre a circa 3 m dalla corsia veloce da lui percorsa, non vi erano bambini ma solo persone adulte, la velocità da lui tenuta risulta tutto sommato adeguata alle circostanze (cfr. art. 4 ONC). Il fatto che alcune persone stazionassero attorno al veicolo in fiamme, intente a spegnere l'incendio, non permetteva ancora di prevedere, in assenza di indizi particolari in tal senso, che questi utenti della strada non si sarebbero comportati correttamente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCStr.

                                         D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il solo fatto che __________ abbia riferito alla polizia di aver visto all'improvviso una persona -l'attoreche gli veniva incontro con le mani alzate, probabilmente con l'intenzione di fermarlo (doc. B), non prova ancora che egli fosse disattento a ciò che stava succedendo sulla carreggiata e che dunque nell'occasione egli abbia violato il principio stabilito dall'art. 3 cpv. 1 ONC.

                                         A causare l'incidente è stato in definitiva il rapido ed improvviso spostamento dell'attore (__________, avanti alla polizia, aveva usato il termine "scatto", tant'è che il perito giudiziario, nella causa inc. n. 540/61/2-8 richiamata, aveva addirittura ipotizzato che egli fosse arretrato a una velocità di 3-3.5 m/s, cfr. perizia p. 4 e lettera 25 novembre 1991) fino all'altezza della corsia veloce. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'impatto è avvenuto proprio entro tale corsia, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo l'auto di __________, fermatasi già dopo 26 m, si trovasse ancora nella corsia di sorpasso, sia pure con il muso leggermente spostato verso destra (cfr. schizzo doc. B); irrilevante al proposito che il teste __________, oltretutto divenuto nel frattempo genero dell'attore e della cui attendibilità vi è pertanto da dubitare, abbia riferito che l'investimento era in realtà avvenuto nella corsia di destra (rogatoria p. 2), tanto più che egli "a caldo" aveva invece dichiarato alla polizia che l'attore si era probabilmente venuto a trovare sulla corsia veloce (cfr. doc. B).

                                2.4   In tali circostanze, atteso che la convenuta non può liberarsi della sua responsabilità adducendo unicamente che al suo assicurato non è ascrivibile alcuna colpa nell'incidente (cfr. art. 59 cpv. 1 LCStr) e che all'attore deve in ogni caso essere riconosciuta una certa concolpa, ancorché lieve, questa Camera, considerato il rischio d'esercizio connesso all'uso di un veicolo a motore a una velocità di circa 70 Km/h, imputabile alla convenuta, ritiene tutto sommato equo stabilire nel 75% la misura del risarcimento dovuto all'attore, percentuale che la parte stessa in sede conclusionale aveva per altro ritenuto di poter ammettere in via subordinata (p. 10 e 11).

                                   3.   Prima di passare in rassegna le singole posizione di danno fatte valere dall'attore, vale la pena ricordare che in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di ogni singola posizione di danno. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un’altra (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 86; II CCA 6 settembre 1999 in re M./A. AG).

                                         D’altro canto, va pure rilevato che questa Camera non riesaminerà, ritenendole assodate, le posizioni di danno non specificamente contestate dalle parti in questa sede (ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; II CCA 24 settembre 1996 in re M./a., 18 novembre 1996 in re M. S.p.A../A. S.n.c. e lc., 9 gennaio 1997 in re F. S.p.A./N. Est., 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd., 6 settembre 1999 in re M./A. AG): ne discende la conferma del giudizio pretorile relativo alle spese di trasferta (fr. 2'147.-), alle spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti (fr. 914.80), alle spese d'ospedalizzazione a __________ (fr. 623.40 ) e all'indennità per torto morale (fr. 50'000.-, posizione quest'ultima oltretutto ammessa dalla parte convenuta a p. 46 del suo allegato conclusionale).

                                         perdita di guadagno

                                         Entrambe le parti hanno impugnato il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di attribuire all'attore una somma di fr. 191'035.- a questo titolo. Mentre quest'ultimo pretende in questa sede il riconoscimento di un importo maggiore, di fr. 326'919.30, contestando in sostanza l'irricevibilità decretata dal giudice di prime cure dell'aumento delle sue richieste operato con le conclusioni, la convenuta ritiene di non dover alcunché, rilevando in particolare che l'attore non poteva far valere nei suoi confronti un'incapacità lavorativa del 60% e in seguito del 100% quando il perito giudiziario aveva concluso per una sua incapacità lavorativa inferiore.

                                         La perizia giudiziaria, commissionata al dott. __________ del Servizio d'ortopedia e traumatologia dell'apparato motorio del CHUV di __________ e resa il 17 febbraio 1992, ha stabilito che a seguito dell'incidente l'attore presentava un grado d'invalidità parziale permanente del 40% (p. 10) e che la sua capacità lavorativa come impiegato d'ufficio -attività da lui svolta in precedenza- era al massimo, in un posto adattato, del 50% (p. 9). In tali circostanze, l'attore non può prevalersi nei confronti della controparte del fatto che l'__________, tramite la __________, abbia deciso di riconoscergli un'incapacità lavorativa del 60% a far tempo dal 1° marzo 1984 e del 100% con effetto dal 1° ottobre 1993 (quest'ultimo provvedimento si fonda sull'art. 44 cpv. 2 del Regolamento della __________, cfr. doc. II° richiamato), tanto più che agli atti nemmeno sono stati versati i referti medici che avrebbero giustificato quelle decisioni, né è stato provato che successivamente al 1992 lo stato di salute dell'attore fosse peggiorato. Il calcolo della perdita di guadagno presentato dall'attore, basato sull'ipotesi che la sua incapacità lavorativa del 60% rispettivamente del 100% fosse riconducibile all'incidente, non può pertanto essere condiviso, ma dev'essere corretto tenendo conto di un'incapacità lavorativa del 50%. È ciò che la convenuta ha in sostanza fatto a p. 44 e seg. dell'appello. Non avendo l'attore contestato la correttezza di questo calcolo, basato -per ammissione della convenuta- sui dati forniti da quest'ultimo, lo stesso può essere ritenuto assodato, per cui, facendo proprie le conclusioni a cui giunge quel conteggio, si può senz'altro ritenere che l'attore non ha di fatto subito alcuna perdita di guadagno. Sennonché, avendo la parte convenuta riconosciuto in sede conclusionale che fino al 31 dicembre 1987 l'attore aveva patito una perdita di guadagno di fr. 56'913.85 (p. 45, circostanza del resto evocata dalla stessa convenuta anche a p. 50 dell'appello), è questo l'importo che può in definitiva essere attribuito all'attore.

                                         perdita della pensione

                                         L'attore chiede con il gravame che gli sia riconosciuto un importo di fr. 118'163.50 a titolo di perdita per la pensione a 65 anni.

                                         Per giungere a questa somma, l'attore ha detratto dal suo salario ipotetico (fr. 83'819.-) il massimo AVS (fr. 24'120.-) ed applicato al saldo che ne derivava (fr. 59'699.-) la percentuale del 65% prevista dal regolamento della __________, ritenuto che il risultato così ottenuto (fr. 38'804.-) è stato in seguito confrontato con la pensione da lui effettivamente percepita (fr. 29'886.-), dal che ne risultava una perdita annuale di fr. 8'918.-, da capitalizzarsi secondo la tabella Stauffer/Schätzle 1 (5. ed., con il coefficiente 13.25). Ora, tutti gli importi contenuti nel conteggio di cui sopra facevano già parte dei dati che l'attore aveva a suo tempo esposto per calcolare la sua perdita di guadagno e sui quali la convenuta stessa si era a sua volta basata per effettuare il suo nuovo conteggio a p. 44 e segg. dell'appello. In tali circostanze, il giudizio con cui il Pretore ha respinto la relativa posizione di danno, ritenendo che nella fattispecie facessero difetto i necessari elementi di calcolo non può essere condiviso. Ciò però non significa che il calcolo proposto dall'attore debba essere interamente confermato. La pensione percepita attualmente dall'attore è stata in effetti calcolata tenendo conto di una sua incapacità lavorativa del 60% dal 1° marzo 1984 rispettivamente del 100% a far tempo dal 1° ottobre 1993, quando in realtà -come detto- la percentuale d'incapacità riconducibile all'incidente, oltretutto fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, era solo del 50%: ciò implica che la pensione effettiva da prendere in considerazione in questa sede sarebbe stata senz'altro maggiore ai fr. 29'886.- indicati dall'attore e che di conseguenza la perdita subita a questo titolo dalla parte attrice sarebbe stata certo minore da quella addotta. Non potendosi ragionevolmente pretendere dall'attore l'indicazione di come si sarebbe evoluta la sua pensione in tale eventualità, questa Camera, basandosi su considerazioni di carattere equitativo -come le è del resto concesso dall'art. 42 cpv. 2 CO- ritiene tutto sommato verosimile che la stessa sarebbe stata superiore rispetto a quella attuale di ca. il 10%, così che in definitiva la perdita di pensione capitalizzata subita dall'attore può essere quantificata nell'ordine di ca. fr. 75'000.-. Trattandosi in concreto di un rendita erogata dalla cassa pensione e non di una rendita d'invalidità secondo la LAINF, è escluso che la convenuta possa beneficiare di un diritto di surrogazione, come stabilito dalla recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 41).

                                         perdita su gratifiche d'anzianità

                                         In questa sede l'attore chiede che la somma riconosciuta dal giudice di prime cure a questo titolo sia aumentata da fr. 9'032.40 a fr. 17'418.55. La richiesta non può trovare accoglimento, in quanto egli non ha assolutamente dimostrato di aver diritto a una gratifica d'anzianità anche nell'anno 2000, né in ogni caso ha provato l'ammontare delle gratifiche che ha percepito successivamente al 1987 per raffronto a quelle che avrebbe potuto percepire in quel medesimo periodo senza l'incidente: la circostanza che nel suo allegato conclusionale egli, a tale proposito, abbia fatto riferimento ad alcune lettere dell'__________, non agli atti, non può in effetti giovargli, dato che la stessa è stata prontamente contestata dalla convenuta siccome irricevibile in sede di dibattimento finale. In definitiva non è possibile aumentare l'importo dovuto, che è in sostanza quello ammesso dalla controparte sulla base del doc. BM (allegato VII).

                                         perdita da attività viticola concreta e futura

                                         Per la perdita di guadagno da attività viticola il Pretore, pur riconoscendo che l'attore potesse vantare somme maggiori, gli ha riconosciuto per motivi procedurali un risarcimento di soli fr. 79'900.-. L'attore in questa sede, evidenziando l'infondatezza dell'argomentazione giuridica addotta dal primo giudice, segnatamente l'impossibilità di aumentare la pretesa in sede conclusionale, chiede la rifusione di fr. 99'000.- fino alla data della sentenza e di fr. 51'900.- per il futuro. La censura è parzialmente fondata.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che l'attore nel suo allegato conclusivo abbia aumentato la pretesa in questione non implica di per sé l'irricevibilità dell'aumento, se -come nel caso di specie- lo stesso trae il suo fondamento sulle medesime circostanze di fatto e di diritto già esposte negli allegati preliminari (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 e seg. ad art. 75), tanto più che in concreto l'aumento era dovuto al fatto che la causa si era protratta per parecchi anni. L'art. 281 cpv. 2 CPC, che vieta implicitamente alle parti l'estensione della domanda, si riferisce invece unicamente alle arringhe.

                                         Passando ad esaminare la pretesa, occorre considerare da un lato che in sede conclusionale l'attore aveva chiesto che la perdita di guadagno concreta per l'attività viticola fosse calcolata solo fino al 1999 (p. 24) e dall'altro che in questa sede egli l'ha richiesta solo a far tempo dal 1986 (p. 36): ne risulta pertanto un credito a suo favore di fr. 84'000.- (14 anni x fr. 6'000.-). Quanto alla perdita di guadagno futura, dovendosi applicare la tavola di capitalizzazione Stauffer/Schätzle 10 (5. ed., che sostituisce la tavola 20 della 4. ed.), si ottiene un importo di fr. 51'900.- (8.65 X fr. 6'000.-). La somma complessiva a favore dell'attore ammonta pertanto a fr. 135'900.-.

                                         supplemento di quote alla cassa malati

                                         Anche in questo caso, il Pretore, pur ritenendo che l'attore potesse pretendere di più, si è limitato per motivi procedurali a riconoscergli quanto era stato da lui chiesto negli allegati preliminari, ovvero fr. 8'142.-. In questa sede l'attore chiede l'attribuzione di fr. 12'454.50, mentre la convenuta si oppone al riconoscimento di qualsiasi importo, asserendo che l'aumento dei premi della cassa malati non era riconducibile all'infortunio.

                                         La censura sollevata dalla convenuta dev'essere dichiarata irricevibile siccome formulata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art. 78 CPC), quando essa non aveva avuto nulla da ridire negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 19, pos. 13.10). Quella sollevata dall'attore è per contro fondata. Già si è detto in precedenza che la procedura non esclude l'aumento in sede conclusionale di una posizione di danno, se la stessa si fonda sulle medesime considerazioni di fatto e di diritto. Nel caso di specie, dovendosi applicare la tavola di capitalizzazione Stauffer/Schätzle 1 (5. ed., che sostituisce la tavola 30 dell'edizione precedente), si ottiene per l'appunto una somma di fr. 12'454.50 (18.05 x fr. 690.-).

                                         costi complementari non assunti dalla cassa malati

                                         La convenuta contesta in questa sede di dover rifondere alla controparte la somma di fr. 1'115.50 di cui al doc. BM (allegato XIV), adducendo di non comprendere per quale motivo queste spese non debbano rimanere a carico dell'assicurazione infortuni. La censura, sollevata per la prima volta in sede conclusionale, è anche in questo caso irricevibile (art. 78 CPC), ritenuto che negli allegati preliminari la parte aveva sì contestato la posizione, ma per altri motivi, segnatamente poiché ignorava a cosa si riferisse (cfr. risposta p. 19, pos. 13.11).

                                         costi complementari non assunti dalla cassa malati per il futuro

                                         Entrambe le parti censurano il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all'attore un importo di fr. 21'695.70 per le spese future (successive al 1987) non coperte dalla cassa malati: l'attore chiede che la posizione, ridotta dal giudice di prime cure per i soliti motivi procedurali, sia riconosciuta in ragione di fr. 43'608.80; la convenuta ne postula invece l'integrale reiezione, rilevando che l'attore avrebbe omesso di provare il danno concreto fino al giorno della sentenza e in seguito di capitalizzarlo per il futuro.

                                         La censura della convenuta merita senz'altro accoglimento. Per giustificare questa posizione di danno, l'attore aveva fatto riferimento alla documentazione da lui prodotta al doc. BM (allegato XV), sennonché la stessa, oltre a riportare un conteggio allestito dalla stessa parte attrice, come tale privo di qualsiasi forza probatoria, risulta composto unicamente da uno scritto dell'assicurazione __________ che conferma la sua disponibilità a corrispondergli fr. 10.- al giorno per il soggiorno balneare da lui svolto nel 1987 a __________ e da un certificato medico del dott. __________, risalente all'anno precedente, che conferma la necessità per l'attore di svolgere delle cure termali annuali di 3 settimane, una seduta settimanale di fisioterapia e una mobilizzazione globale in piscina due volte al mese, senza però che sia stato provato, pur essendo oggettivamente possibile, l'esatto costo di questi interventi, in che misura essi non siano già a carico della cassa malati e soprattutto se l'attore nel corso degli anni, e meglio dopo il 1987, vi abbia effettivamente fatto capo. Dal canto suo nemmeno il perito giudiziario, pur ritenendo che l'effettuazione di fisioterapia e di cure balneari -senza però invero pronunciarsi sull'intensità settimanale o mensile di quegli interventi né sul loro costofosse di per sé idonea per eliminare o comunque attenuare i dolori fisici patiti nel 1992 dall'attore (p. 9), è stato in grado di chiarire tali questioni, così che in definitiva nulla permette di confermare la correttezza dei dati forniti nel doc. BM. In tali circostanze, l'attore non può dunque ottenere alcun risarcimento fino alla data della sentenza di primo grado né pretendere di capitalizzare per il futuro una spesa annuale di fr. 2'416.- (cfr. doc. E, BN) o anche solo di fr. 1'334.25, come da lui auspicato in sede conclusionale (p. 25).

                                         spese di patrocinio nella pratica penale

                                         La richiesta con cui l'attore chiede di caricare alla controparte le spese relative al suo patrocinio legale nella pratica penale concernente __________, di fr. 1'720.20, dev'essere respinta. Il Pretore, a giusta ragione, ha in effetti rilevato che tale posizione di danno non figurava più tra quelle di cui la parte aveva chiesto l'attribuzione in sede conclusionale, per cui la stessa, abbandonata, non poteva essere accolta.

                                         spese legali preprocessuali

                                         Infondata è anche la domanda con cui l'attore chiede l'attribuzione di fr. 22'041.90 per spese legali preprocessuali. Anche in questo caso la relativa pretesa non è stata più riproposta in sede conclusionale, così che il Pretore, a ragione, l'ha ritenuta abbandonata. In questa sede l'attrice la ripropone adducendo che la controparte avrebbe ammesso in sede conclusionale la relativa posizione -in realtà la convenuta, pur ritenendo giustificata la pretesa, a quel momento si era rimessa al giudizio del Pretore in merito alla valutazione della congruità della parcella (p. 45)- sennonché non si avvede che egli, anche in tale evenienza, non potrebbe pretendere alcunché, avendovi in ogni caso rinunciato per atti concludenti.

                                   4.   Con l'appello principale la convenuta chiede che tutte le posizioni di danno a favore dell'attore -salvo la pretesa per perdita di guadagno (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.3 e 3 ad art. 88 LCStr)- siano ridotte in considerazione del grado di concolpa a lui attribuibile nell'incidente, stabilito dalla scrivente Camera -come detto in precedenza- nel 25%, nella misura in cui egli non possa far valere un diritto preferenziale ai sensi dell'art. 88 LCStr. L'attore nelle sue osservazioni al gravame non si è pronunciato sulla questione del diritto preferenziale -avendo escluso una sua concolpa- mentre in sede conclusionale (p. 29 e seg.) aveva di fatto aderito alla tesi di parte avversa, precisando che il diritto preferenziale, oltre alla perdita di guadagno, si estendeva però anche all'invalidità permanente, alla perdita sulle gratifiche d'anzianità e sulla perdita della pensione. In tali circostanze, essendo pacifico tra le parti il diritto preferenziale per quanto attiene alla perdita di guadagno e non essendo stato ammesso alcun credito a favore dell'attore per invalidità permanente, le uniche posizioni che necessitano ancora di essere discusse in questa sede sono quelle relative alla perdita sulle gratifiche d'anzianità e alla perdita della pensione. Ora, a parte il fatto che in concreto non vi è alcuna concorrenza tra l'attore e gli assicuratori sociali o privati tale da imporre l'applicazione della normativa, è in ogni caso escluso, non trattandosi in questi due casi di posizioni di danno che erano coperte dalle assicurazioni sociali (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.2 e 3.3 ad art. 88 LCStr), che a favore dell'attore possa essere riconosciuto un eventuale diritto preferenziale, per cui la riduzione va senz'altro effettuata. Ne discende che l'unica posizione che non va ridotta del 25% è in definitiva quella relativa alla perdita di guadagno.

                                   5.   Ricapitolando, gli importi che possono essere riconosciuti all'attore ammontano complessivamente a fr. 272'304.60 (fr. 56'913.85 per perdita di guadagno, fr. 56'250.- perdita della pensione, fr. 6'774.30 per perdita su gratifiche d'anzianità, fr. 101'925.- per perdita da attività viticola, fr. 1'610.25 per spese di trasferta, fr. 686.10 per spese di soggiorno in Ticino e di sostituzione di abiti, fr. 467.55 per spese d'ospedalizzazione a __________, fr. 37'500.- per torto morale, fr. 9'340.90 a titolo di supplemento di quote alla cassa malati, fr. 836.65 per costi complementari non assunti da quest'ultima al 1° ottobre 1987). Dovendosi dedurre dagli stessi l'acconto di fr. 200'000.- e le spese già anticipate a terzi dalla convenuta, pari a fr. 5'958.95 (25% di fr. 23'835.90, doc. 11-15), ne risulta un saldo di fr. 66'345.65, che, aumentato degli interessi compensatori del 5% dalla data media del 13 agosto 1992 (fr. 32'619.95), implica un credito a favore dell'attore di fr. 98'965.60 più interessi, importo per il quale la petizione può essere ammessa.

                                   6.   Da quanto precede, si deve concludere per il sostanziale accoglimento dell'appello principale e per il parziale accoglimento di quello adesivo.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che a questo proposito la convenuta non può trarre alcun beneficio dal fatto di aver nel frattempo già versato all'attrice, pendente causa, un acconto di fr. 200'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   In accoglimento dell’appello 4 luglio 2002 della __________ e in parziale accoglimento dell’appello adesivo 4 settembre 2002 di __________, la sentenza 13 giugno 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la __________, è condannata a pagare a __________, l'importo di fr. 98'965.60 oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno 2002.

                                         2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 7'000.- e tutte le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 2/3 e a carico della parte convenuta per la rimanenza. A quest'ultima l'attore rifonderà inoltre fr. 10'000.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Le spese relative all'appello 4 luglio 2002 della __________ consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.         3’450.b)  spese                        fr.              50.-

                                         Total e                        fr.         3’500.da anticiparsi dalla convenuta, sono poste a carico dell'attore, il quale rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Le spese relative all'appello adesivo 4 settembre 2002 di __________ consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr.         3’450.b)  spese                        fr.              50.-

                                         Total e                        fr.         3’500.da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico della convenuta, a cui l'attore rifonderà fr. 4'000.- per parti di ripetibili di appello.

                                 IV.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.123 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.08.2003 12.2002.123 — Swissrulings