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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.03.2003 12.2002.116

March 24, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,477 words·~7 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.116

Lugano 24 marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.00081 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 9 settembre 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

1. __________ 2. __________ 3. __________ tutti rappr.ti dall'avv. __________  

con la quale l’attrice chiede la condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di fr. 1'485'120.-- a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 97'200.-per perdita di guadagno e fr. 100'000.-- quale riparazione per torto morale, con protesta di spese e ripetibili;

domanda alla quale le parti convenute si sono opposte, postulando, con istanza 4 aprile 2001, che l’attrice fosse astretta alla prestazione di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 CPC;

domanda alla quale l’attrice si è opposta e che il Pretore, con decreto 24 maggio 2002, ha integralmente respinto;

appellanti i convenuti che, con memoriale 17 giugno 2002, chiedono la riforma della decisione impugnata e il conseguente accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attrice, con osservazioni 28 agosto 2002, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti di causa,

ritenuto in fatto:

       che il 26 giugno 1993, alle ore 22.30, in territorio di __________ e avveniva una collisione tra un ciclomotore guidato da __________ e una autovettura condotta da __________; __________, che sedeva sul portapacchi del ciclomotore, veniva sbalzata sul cofano e sul parabrezza della vettura per poi ricadere sull’asfalto (doc. A); __________ veniva operata d’urgenza all’__________ poiché risultava essere in pericolo di vita (doc. F);

       che con petizione 9 settembre 1999 __________ ha convenuto in causa __________, i genitori di quest’ultimo, __________ e __________, nonché __________ e la sua compagnia assicurativa __________, chiedendone la condanna al pagamento in solido della somma di fr. 1'485'120.-- a titolo di risarcimento danni (perdita di guadagno futura, ritenuto un grado di invalidità dell’80%), di fr. 97'200.-per perdita di guadagno e di fr. 100'000.-- quale riparazione per torto morale a seguito delle conseguenze permanenti subìte dall’attrice nell’incidente;

       che i convenuti si sono integralmente opposti alle richieste di parte attrice;

       che con decreto 26 marzo 2001 il Pretore accoglieva l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla attrice, limitatamente alla pretesa di fr. 600'000.--, decisione confermata dalla scrivente Camera con sentenza 11 novembre 2001 e dal Tribunale federale il 20 febbraio 2002;

       che con istanza 4 aprile 2001 __________, __________ e __________ postulavano che l’attrice fosse astretta al pagamento di una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 CPC relativamente all’importo di fr. 1'082.320.-- (corrispondente al valore di causa per il quale non è stata ammessa l’assistenza giudiziaria), in quanto __________ sarebbe insolvente;

       che il 25 aprile 2002, in sede di udienza di discussione, l’attrice si opponeva alla domanda di prestazione di una cauzione, producendo un nuovo e aggiornato documento emesso dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, dal quale emergeva che non esistevano più attestati di carenza di beni a carico di __________;

       che con decreto 24 maggio 2002 il Pretore ha respinto la domanda di prestazione di cauzione formulata dai convenuti il 4 aprile 2001, adducendo che al momento del giudizio non vi erano atti ufficiali, segnatamente un attestato di carenza di beni, una dichiarazione di fallimento o un attestato di insufficienza di pegno, che dimostrassero lo stato di insol-venza della parte attrice;

       che con atto di appello, __________, __________ e __________ hanno censurato la decisione pretorile, nel senso che il Pretore avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio la reale situazione patrimoniale della parte attrice e non basarsi unicamente sul fatto che al momento del giudizio non esistevano più attestati di carenza di beni a suo carico, anche perché la ratio alla base dell’istituto della cauzione processuale consisterebbe nel proteggere la parte convenu-ta in caso di nullatenenza della parte attrice; secondo gli appellanti, ancora il 25 aprile 2002, ci sarebbero stati cinque attestati di carenza di beni a carico di __________: soltanto immediatamente prima dell’udienza di discussione, il patro-cinatore dell’attrice avrebbe proceduto, a proprio nome e per proprio conto, al pagamento dell’importo corrispondente ai cinque atti di carenza di beni; il versamento effettuato dal legale di __________ non avrebbe però mutato la effettiva situazione finanziaria di quest’ultima e quindi il suo stato di nullatenenza non avrebbe subìto alcuna modifica; il giudice sarebbe invece tenuto a esaminare, in ogni caso concreto, se l’applicazione del principio secondo il quale egli deve fare capo ad atti ufficiali non porti a risultati manifestamente iniqui o errati, mentre un’interpretazione esclusivamente letterale dell’art. 153 CPC costituirebbe un abuso di diritto;

       che delle osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi;

considerato in diritto:

       che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti una cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, se l'attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali;

       che ciò è in particolare il caso se nei confronti della parte attrice sono stati emessi una dichiarazione di fallimento, un attestato di carenza di beni, ancorché provvisorio, oppure un attestato di insufficienza di pegno (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25, 27 ss. ad art. 153 CPC);

       che uno stato di insolvenza non va ammesso alla leggera (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, pag. 408) e la sola esistenza di esecuzioni, pur frequenti, non è sufficiente per ritenere accettata l’insolvenza, ove, in seguito a opposizione, esse non abbiano dato luogo a pignoramento o a comminatoria di fallimento (DTF 111 II 206, ICCTF 10 dicembre 1997 in re P. SA/T.; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 153 CPC; II CCA 30 ottobre 1995 in re B. SA/S. e 5 novembre 1998 in re E.P. AG/WSI SA);

       che la prestazione di garanzie ai sensi dell’art. 153 CPC è un presupposto processuale che deve sussistere al momento in cui il giudice statuisce e quindi, in altre parole, è necessario valutare se lo stato di insolvenza della parte attrice risultante da atti ufficiali esiste al momento della pronuncia del giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 153 CPC);

       che in data 25 aprile 2002, prima dell’udienza di discussione innanzi al Pretore, il patrocinatore di __________ ha provveduto a estinguere i debiti dell’attrice, incorporati in cinque attestati di carenza di beni per una somma di complessivi fr. 12'848.15 (doc. B; a detta della attrice i fondi per onorare tali debiti sarebbero stati messi a sua disposi-zione da terzi, senza comunque aggravare la sua situazione economica);

       che di conseguenza, a carico di __________ non esistono più attestati di carenza di beni, ma soltanto quattro precetti esecutivi – contro i quali ella ha interposto opposizione – per complessivi fr. 2'222.45 (doc. 1; valuta 25.4.2002);

       che quindi, nella concreta fattispecie, il presupposto formale stabilito dall’art. 153 cpv. 1 lett. a CPC non risulta adempiuto in quanto è stata accertata l’inesistenza di atti di carenza di beni e di altri atti ufficiali attestanti uno stato di insolvenza al momento del giudizio del giudice di prima istanza;

       che di transenna, neppure dal punto di vista materiale l’appello si rivela fondato poiché dall’analisi della situazione economica della parte appellata si evince che l’importo delle procedure esecutive è esiguo e pertanto non si può conclu-dere che essa si trovi in uno stato di insolvenza (doc. B; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 33 e nota a pié di pagina n. 545 ad art. 153 CPC); inoltre, a seguito del pagamento da parte di terzi dei debiti incorporati nei suddetti attestati di carenza di beni, nella situazione debitoria dell’appellata è subentrato un miglioramento in quanto i nuovi creditori potranno decidere se e quando richiedere a __________ il pagamento degli importi da loro versati, senza però aggravare la sua situazione finanziaria, ritenuto anche che dal 1. novembre 2001 __________ è impiegata a tempo parziale in qualità di cameriera presso il __________ di __________, con uno stipendio lordo mensile di fr. 1'250.-- e quindi nulla osta a che ella proceda ad una estinzione in via rateale dei propri debiti (doc. 2,3);

       che alla luce di quanto esposto, si desume che la parte attrice non si trova in uno stato di insolvenza e pertanto non si giustifica la condanna di __________ alla prestazione di una cauzione processuale;

       che quindi l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto.

Per i quali motivi

visti, per le spese di questo decreto, l’art. 148 CPC e la vigente TG

decreta:                   1.   L’appello 17 giugno 2002 di __________, __________ e __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- sono poste a carico degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte fr. 400.-per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- __________  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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