Incarto n. 12.2002.115
Lugano 3 aprile 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa appellabile -inc. n. CL.2002.00041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 16 aprile 2002 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dal gerente __________
in materia di contratto di lavoro, che il Segretario Assessore, con sentenza 24 maggio 2002, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di fr. 7'893.55 oltre interessi;
ed ora sull'istanza di restituzione in intero (recte: appello) 5 giugno 2002 della convenuta, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che in questa sede la convenuta si lamenta di non aver potuto partecipare all'udienza di discussione che ha avuto luogo il 21 maggio 2002, in quanto l'ordinanza 14 maggio 2002 con cui si comunicava che l'udienza indetta inizialmente per il 13 maggio 2002 era stata rinviata a quella data le sarebbe pervenuta, per lettera semplice, unicamente il 3 giugno 2002: essa chiede di conseguenza l'annullamento della sentenza, emanata nel frattempo e meglio il 24 maggio 2002, e la convocazione delle parti a una nuova udienza di discussione;
che in considerazione delle richieste formulate dalla parte, l'atto processuale da lei inoltrato, denominato "istanza di restituzione in intero 137 ss CPC", deve in realtà essere considerato e trattato come un appello, il fatto che essa non sia rappresentata da un legale giustificando un minor rigore formale nei suoi confronti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307);
che dalle ricerche messe in atto dalla scrivente Camera è risultato che l'ordinanza con cui la Pretura comunicava alle parti che l'udienza di discussione era stata rinviata al 21 maggio 2002 è effettivamente stata spedita solo per lettera semplice e non per invio raccomandato, come invece prescritto dall'art. 124 cpv. 1 CPC: in tali circostanze, non potendosi provare la data di ricezione della comunicazione da parte della convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 124), si deve senz'altro concludere per la correttezza di quanto da lei dichiarato, ovvero che lo scritto in questione le è pervenuto solo il 3 giugno 2002;
che la notifica dell'atto di citazione risulta dunque essere avvenuta solo dopo l'effettuazione dell'udienza stessa e deve pertanto essere considerata nulla (art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 124);
che, in tale situazione, essendo stato negato alla parte il diritto di partecipare all'udienza di discussione e dunque di prendere posizione sull'istanza inoltrata dalla controparte, la sentenza che ne è seguita va dichiarata nulla, d'ufficio, in applicazione degli art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 831 ad art. 321; II CCA 14 febbraio 2003 in re A./S. SA);
che l'appello deve pertanto essere accolto senza che si possano prelevare né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 lett. e CPC), ritenuto che l'indennità dovuta alla parte appellante, volta a compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150), non può essere caricata alla parte appellata, che non ha preso posizione sul gravame né ha contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 148), ma va posta a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art. 148);
Per i quali motivi
pronuncia
1. L'appello 5 giugno 2002 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 24 maggio 2002 del Segretario Assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, in re __________ / __________ (inc. n. CL.2002.00041) è dichiarata nulla.
§ Gli atti sono ritornati al Segretario Assessore affinché provveda a citare le parti per una nuova udienza di discussione.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato verserà all'appellante fr. 100.- a titolo di indennità.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario