Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.05.2003 12.2002.114

May 27, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,799 words·~19 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.114

Lugano 27 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.00041 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 16 ottobre 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

Contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'589.70 oltre interessi nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva, per la somma di fr. 81'589.70 più interessi, sulle part. __________ e __________ RFD di __________;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 490'906.57 oltre interessi, richiesta cui l'attrice si è opposta;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 giugno 2002, con cui ha accolto la petizione per fr. 61'589.70 più interessi ed accessori e respinto la riconvenzionale;

appellante il convenuto con atto di appello 17 giugno 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 69'897.65 e la domanda riconvenzionale per fr. 110'285.45, il tutto protestando spese e ripetibili delle due sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 20 agosto 2002 postula il parziale accoglimento del gravame nel senso di accogliere la petizione nella misura indicata dalla controparte, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto 5 marzo 1993 __________ ha incaricato la società italiana __________ di __________ (in seguito __________) della fornitura e posa dei serramenti e di altre opere da metalcostruttore nell'edificando capannone artigianale-industriale "__________" a __________. Il contratto d'appalto prevedeva una mercede di Lit. 318'489'381.

                                         Il 15 giugno 1995, durante la fase di completazione dei lavori rispettivamente di eliminazione dei difetti, la committenza ha comunicato alla ditta la rescissione del contratto.

                                   2.   Con la petizione in rassegna __________, ritenuta l'applicazione nella fattispecie dell'art. 377 CO, che permette al committente di recedere in ogni tempo dal contratto a patto di tenere indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni danno, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di complessivi fr. 86'589.70, corrispondente alla remunerazione prevista dal contratto già dedotti gli acconti percepiti e il valore delle opere non terminate (Lit. 113'319'000, pari a fr. 81'589.70), nonché al danno subito a seguito della rescissione del contratto (fr. 5'000.-). Per la somma di fr. 81'589.70 è stata pure chiesta l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva sulle part. __________ e __________ RFD di __________, oggetto degli interventi.

                                         Il convenuto, rilevando che il contratto di appalto era stato in realtà rescisso in applicazione dell'art. 366 CO, si è opposto alle richieste attoree e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di tutta una serie di importi, ridotti in sede conclusionale da fr. 490'906.57 a fr. 207'680.45, e meglio del danno da lui subito a seguito del ritardo nel consolidamento del credito di costruzione (fr. 97'395.-) nonché delle spese necessarie per la riparazione rispettivamente completazione dell'opera (fr. 110'285.45).

                                   3.   Nella sentenza qui impugnata il Pretore, preso atto che la fattispecie presentava connotazioni di carattere internazionale, ha preliminarmente esaminato se le parti avessero optato per l'applicazione del diritto svizzero, concludendo per l'affermativa. Ciò posto, il giudice di prime cure ha passato in rassegna le richieste formulate dalle parti: egli ha innanzitutto osservato che il convenuto non aveva contestato l'esattezza del computo della mercede presentato dall'attrice, sicché la pretesa attorea di Lit. 113'319'000, pari a fr. 81'589.70, è stata senz'altro ammessa; quanto alle richieste formulate dal convenuto, respinta quella relativa al ritardo nel consolidamento del credito di costruzione, quella relativa al costo per l'eliminazione dei difetti è stata per contro ammessa, in via equitativa, in ragione di fr. 20'000.-, importo corrispondente a ca. 2/5 della somma di fr. 51'277.- indicata dal perito giudiziario per i difetti da lui constatati, ritenuto che la riduzione in tale misura s'imponeva sia per il fatto che, dato il tempo trascorso, alcuni difetti erano presumibilmente dovuti all'usura, sia per il fatto che parte dei difetti era la conseguenza della mancata completazione dell'opera a seguito del recesso da parte del convenuto, sia infine per il fatto che nel caso concreto, ove il preventivo presentato dalla ditta italiana era risultato inferiore della metà rispetto a quello presentato dalle ditte ticinesi, il minor valore non poteva corrispondere al costo per le riparazioni valutato secondo i nostri parametri. Respinta anche l'ulteriore pretesa attorea di fr. 5'000.-, la petizione è stata in definitiva accolta per fr. 61'589.70 più interessi, somma per la quale è stata pure iscritta l'ipoteca legale, mentre la domanda riconvenzionale è stata respinta.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto rileva innanzitutto che la perizia giudiziaria aveva accertato che alcune prestazioni fatturate dall'attrice, per complessive Lit. 16'238'500, non erano state eseguite, di modo che il credito a favore di quest'ultima poteva tutt'al più essere di Lit. 97'080'500, pari a fr. 69'897.65. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le spese per la riparazione dei difetti dovevano essere cifrate in fr. 110'285.45 e non solo in fr. 51'277.-, somma quest'ultima che era stata oltretutto ridotta di ca. 3/5 per motivi rivelatisi in realtà inconsistenti. Di qui la sua richiesta di riformare il primo giudizio nel senso di ammettere parzialmente sia la petizione, per fr. 69'897.65, sia la domanda riconvenzionale, per fr. 110'285.45.

                                         Delle osservazioni presentate dall'attrice si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   La prima censura d'appello, con cui il convenuto chiede in sostanza di dedurre dalle pretese dell'attrice il controvalore di alcune prestazioni (frizioni frangisole Lit. 1'348'500, ferramenta antipanico Lit. 3'300'000, comandi a distanza Lit. 9'990'000 e pluviali Lit. 1'600'000), che in realtà, a detta del perito giudiziario (complemento perizia p. 5), non sarebbero state eseguite, dev'essere respinta. Nel gravame il convenuto non si è in effetti confrontato con l'argomentazione del giudice di prime cure (sentenza p. 7 e 10), secondo cui tale questione era irrilevante in quanto negli allegati preliminari la parte convenuta non aveva provveduto a contestare il computo della mercede vantata dall'attrice: non essendo state indicate le precise ragioni di fatto e di diritto per cui l'assunto pretorile sarebbe errato, la censura va dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309).

                                   6.   Decisamente più complessa è la seconda censura d'appello, relativa alle spese di riparazione e di completazione dell'opera, quantificate dal convenuto in fr. 110'285.45 (fr. 48'127.- indicati dal perito giudiziario per vario titolo, fr. 38'858.45 per interventi della ditta __________, fr. 23'300.- per difetti alle lamiere).

                                         Per poter stabilire se ed eventualmente in quale misura tali importi possano essere caricati all'attrice, occorre innanzitutto accertare in virtù di quale disposizione di legge il contratto sia stato a suo tempo rescisso. A questo proposito è doveroso rilevare che la rescissione del contratto è avvenuta, dopo che il 26 aprile 1995 il convenuto aveva assegnato all'attrice, d'accordo la controparte, un termine scadente il successivo 15 giugno per eliminare tutti i difetti riscontrati rispettivamente ultimare le opere ancora in corso (doc. I), termine di cui l'attrice, precisando in data 19 maggio il senso dell'accordo -senza per altro che il convenuto avesse ad obiettare alcunché a questo proposito (cfr. doc. N)-, aveva subordinato il rispetto alla possibilità di poter impiegare i propri operai (doc. M, cfr. pure doc. L), che in effetti in precedenza, e meglio il 24 giugno 1994 (doc. 8 e 9), erano già stati allontanati dal cantiere dalla polizia cantonale siccome sprovvisti dei necessari permessi di lavoro. Proprio per ovviare a tale inconveniente, il 23 febbraio 1995, il convenuto aveva sottoscritto all'indirizzo dell'attrice una dichiarazione, con cui si assumeva qualunque responsabilità a dipendenza della presenza di operai di quella ditta in territorio svizzero occupati con l'ultimazione dei lavori di posa e montaggio di serramenti e metalcostruzioni presso lo stabile "__________" (doc. E).

                                6.1   Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, il quale aveva ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni di cui all'art. 107 segg. CO, e dal convenuto, che invece si è riferito all'art. 366 cpv. 1 e 2 CO, entrambe le disposizioni risultano inapplicabili.

                                         L'applicazione di quelle norme è innanzitutto esclusa già per il fatto che il contratto è stato rescisso prima della scadenza del termine assegnato con il doc. I: la rescissione è in effetti avvenuta pacificamente per fax il 15 giugno (doc. F), quando in realtà quel giorno, in base al termine assegnato, rappresentava ancora una data utile per l'adempimento da parte dell'attrice.

                                         Il rispetto del termine in questione, come detto, era stato inoltre subordinato, cioè condizionato, alla possibilità per l'attrice di disporre dei propri operai sul cantiere, sennonché il 29 maggio la polizia cantonale aveva provveduto all'allontanamento della squadra impiegata a quel momento, in quanto gli operai erano risultati sprovvisti dei necessari permessi di lavoro: non essendosi pertanto realizzata la condizione concordata, il termine è di principio divenuto inefficace (art. 154 CO) rispettivamente, ritenuto che l'attrice, dopo aver perso alcuni giorni lavorativi in conseguenza dell'intervento delle forze dell'ordine, aveva in seguito ripreso i lavori, pur non disponendo dei permessi, la sua scadenza (condizionata dall'attrice, anche in questo caso senza che il convenuto avesse avuto da ridire, alla possibilità di disporre di 33 giorni lavorativi: cfr. doc. L, che precisa in tal senso il tenore del doc. I) andava in ogni caso procrastinata in modo corrispondente, cosicché la rescissione notificata il 15 giugno risulta, anche per questa ragione, prematura.

                                         Il convenuto non può in ogni caso prevalersi del termine in questione, in quanto era a sua volta in mora (cfr., per l'art. 107 segg. CO, Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 6. ed., Zurigo 1995, n. 2935 e, per l'art. 366 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 678) segnatamente per quanto riguardava le richieste rispettivamente l'ottenimento dei permessi di lavoro. L'istruttoria non ha invero permesso di accertare a chi incombesse contrattualmente l'obbligo di reperire i necessari permessi di lavoro e neppure se le parti si fossero effettivamente accordate su tale questione: l'assunto del teste __________ -la cui rilevanza probatoria, in quanto ex patrocinatore del convenuto, è comunque pressoché nulla (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 717 ad art. 228)- il quale ha rammentato che tale incombenza spettava all'attrice (p. 42) pur non avendo precisato se si trattasse dei permessi italiani -che l'attrice aveva per altro ottenuto (cfr. risposta p. 4)- oppure svizzeri, è stato in effetti smentito da altre risultanze istruttorie, segnatamente da quanto riferito dal teste __________, oltretutto di parte convenuta, il quale ha indicato che per il convenuto era sottinteso che tale compito incombesse all'attrice (p. 9), cioè che la questione non era stata oggetto di particolare discussione tra le parti, rispettivamente da quanto indicato dal convenuto stesso il 5 settembre 1994 nell'ambito della richiesta di un permessino all'Ufficio del lavoro (cfr. doc. richiamata IV°-VI°), ove egli parlava di un semplice malinteso tra le parti; altri testi (__________p. 15 e __________ p. 25) riferiscono per altro che della questione si era sin dall'inizio occupato il convenuto (cfr. pure doc. 7 e Z). Fatto sta che, indipendentemente dagli eventuali accordi conclusi, in base alle disposizioni legali in vigore la relativa richiesta poteva essere presentata solo dal committente svizzero (doc. 40), cioè dal convenuto, che nell'occasione è dunque risultato inadempiente. Ma a prescindere da quanto precede, decisivo è in ogni caso il fatto che il convenuto, il 23 febbraio 1995, aveva dichiarato all'attrice di assumersi "qualunque responsabilità" a dipendenza della presenza dei suoi operai in territorio svizzero (doc. E), ritenuto che tale formulazione non mira unicamente, come invece accennato, con un'interpretazione del testo assai improbabile, dal teste __________ -della cui rilevanza probatoria si è già detto-, all'assunzione da parte sua delle eventuali multe comminate agli operai dell'attrice (p. 43), ma comprende anche tutti gli inconvenienti che sarebbero derivati alla ditta in conseguenza dell'intervento della polizia, segnatamente l'impossibilità di eliminare i difetti rispettivamente completare l'opera nel termine concordato.

                                6.2   Non essendovi pertanto la prova che il contratto è stato rescisso in virtù degli art. 107 segg. e 366 CO, si deve concludere che esso lo è stato ai sensi dell'art. 377 CO (Gauch, op. cit., n. 690 con rif. a n. 581 e 667; DTF 98 II 115 consid. 2). L'applicazione di questa disposizione implica, per quanto qui interessa, che l'appaltatore, pur potendo a determinate condizioni essere chiamato in causa per l'eventuale difettosità delle parti dell'opera fornite fino a quel momento (Gauch, op. cit., n. 2434; II CCA 18 agosto 1993 in re U. SA/J. SA), non è però tenuto a portare a termine la stessa (Gauch, op. cit., n. 532), ovvero non può in ogni caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione.

                                6.3   Nel caso di specie già si è accennato che al momento della rescissione del contratto l'attrice era intenta a completare l'opera rispettivamente stava provvedendo all'eliminazione di alcuni difetti. A quel momento il convenuto non ha ritenuto di far allestire una prova a futura memoria che accertasse l'esatto stato dei serramenti e delle altre opere da metalcostruttore fornite, così che in definitiva non è stato possibile stabilire in che misura gli stessi fossero difettosi (ciò che poteva innescare una responsabilità dell'attrice) oppure incompleti (senza che essa fosse invece tenuta a rispondere); anzi, a ben vedere, neppure è stato possibile accertare se tutti i difetti riscontrati 4 anni dopo dal perito giudiziario fossero effettivamente imputabili all'attrice e non fossero piuttosto dovuti agli interventi di ripristino effettuati nel frattempo dalla ditta __________ oppure dalle persone che frequentavano il capannone artigianale-industriale o ancora dall'usura.

                                         Ciò posto, le richieste risarcitorie fatte valere in questa sede dal convenuto possono essere evase come segue:

                                         spese di riparazione indicate dal perito giudiziario (fr. 48'127.-)

                                         Nel complemento peritale il perito giudiziario ha quantificato in fr. 51'277.- (p. 4 e 5) il costo degli interventi di riparazione di tutti i difetti elencati nelle domande peritali. In questa sede il convenuto, preso atto dell'errore di calcolo da lui commesso nell'allegato conclusionale (a quel momento la pretesa di fr. 3'500.- per la sostituzione dei pannelli di tamponamento dei portoni e per la sistemazione dei portoni stessi era stata conteggiata solo in ragione di fr. 350.-), si è accontentato di far valere a questo titolo la somma di fr. 48'127.-.

                                         La pretesa non può essere riconosciuta già per il fatto, appena evidenziato, che non è dato a sapere se ed eventualmente in quale misura i difetti in questione fossero effettivamente ascrivibili all'attrice. Nemmeno la circostanza che nei doc. 22 e 31, datati 22 aprile rispettivamente 29 maggio 1995, siano stati notificati -in maniera più o meno dettagliata- alcuni difetti può modificare questo stato di fatto: in effetti, pacifico che l'attrice abbia nel frattempo iniziato la loro riparazione, non è in definitiva dato a sapere, in assenza di una prova a futura memoria, in che misura essa non fosse stata completata nel termine del 15 giugno. A prescindere da quanto precede, il perito giudiziario ha dovuto ammettere che buona parte dell'importo richiesto in questa posizione, e meglio la pretesa di fr. 30'825.- relativa alla pensilina (p. 4), si riferiva non solo all'eliminazione dei difetti bensì anche alla completazione dell'opera (p. 8; anche il teste __________, a p. 6 del verbale, conferma che la pensilina non aveva potuto essere ultimata entro il termine), senza che egli -né tanto meno la scrivente Camera- fosse in grado di stabilirne l'esatta proporzione, così che la stessa dev'essere interamente depennata dagli eventuali crediti del convenuto.

                                         fattura ditta __________ (fr. 38'858.45)

                                         Il convenuto ripropone in questa sede la richiesta di risarcimento delle 2 fatture di fr. 33'782.65 e di fr. 5'075.80 (doc. 56 e 57) emesse al suo indirizzo dalla ditta __________ per vari interventi eseguiti nel capannone "__________" dopo la rescissione del contratto d'appalto con l'attrice.

                                         La pretesa, come quella appena esaminata, dev'essere respinta già per il fatto che non si è potuto stabilire quale fosse lo stato dei serramenti e delle altre opere da metalcostruttore al momento in cui la ditta __________i ha iniziato i suoi interventi: non si può pertanto condividere l'assunto del perito giudiziario, il quale, senza conoscere questo aspetto, aveva confermato che tutti i lavori fatturati da quella ditta erano stati eseguiti (perizia p. 10 e 11) rispettivamente che le ore esposte da quest'ultima erano corrette (perizia p. 11), tanto più che lo stesso perito ha in definitiva dovuto ammettere di non essere in grado di affermare quale ditta -l'attrice o la ditta __________ avesse fatto i lavori (complemento perizia p. 10). Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della pretesa, vi è in ogni caso il fatto che il teste __________, titolare dell'omonima ditta individuale, ha riferito di essere intervenuto per continuare i lavori già iniziati dall'attrice e più precisamente per completare dei lavori e riparare dei difetti (p. 22): non avendo il perito stabilito quale fosse il costo delle sole riparazioni, nemmeno evincibile dalle fatture (doc. 56 e 57), la pretesa dev'essere interamente respinta.

                                         costo per l'eliminazione dei difetti alle lamiere (fr. 23'300.-)

                                         Nel complemento peritale (p. 2) il perito ha quantificato in fr. 23'300.- il costo per l'eliminazione delle lamiere impiegate per i rivestimenti di angoli, divisione serramenti ed imbotti, che erano risultate ammaccate (cfr. perizia p. 5). Anche questa pretesa dev'essere disattesa.

                                         Il perito giudiziario ha innanzitutto precisato che l'eliminazione di questi difetti non era ragionevolmente possibile siccome eccessivamente onerosa e che era più opportuno stabilire un minor valore dell'opera, non superiore a fr. 5'000.- (perizia p. 5 e 6). Dei difetti in questione, menzionati per altro genericamente nel doc. 31, non era inoltre stata indicata l'esatta ubicazione né l'effettiva estensione, per cui non è stato possibile provare se ed eventualmente in che misura i difetti riscontrati a distanza di 4 anni dal perito giudiziario fossero quelli notificati nel doc. 31 e dunque fossero effettivamente ascrivibili all'attrice e non invece ad altre persone. Il teste __________ ha in ogni caso riferito di aver trovato le lamiere pressopiegate sommerse sotto altro materiale, che non erano serramenti, come cavalletti di muratura, assi ecc. (p. 26), per cui è tutt'altro che escluso che le ammaccature riscontrate non fossero imputabili al convenuto stesso, che si era pacificamente occupato del trasporto e dello scarico del materiale (duplica p. 11 e seg., e ciò nonostante sia pure risultato che del materiale -non è però dato a sapere se si trattasse proprio delle lamiere- presentava delle ammaccature e dei graffi già al momento del carico presso l'attrice, cfr. testi __________ p. 10 e seg. e __________ p. 18).

                                         In considerazione di quanto precede e ritenuto oltretutto che il convenuto non ha contestato in questa sede l'assunto pretorile, secondo cui il fatto che il preventivo presentato dall'attrice fosse pacificamente inferiore della metà rispetto a quello presentato dalle altre ditte svizzere era senz'altro tale da giustificare la riduzione (della metà) del risarcimento dovuto per le riparazioni dei difetti, calcolate secondo i parametri svizzeri (cfr. Gauch, op. cit., n. 2056 con rif. ad art. 43 cpv. 1 CO), alla parte convenuta non può essere riconosciuto alcunché e in ogni caso essa non può pretendere che la mercede dell'attrice sia ridotta in misura superiore a quanto stabilito dal Pretore (fr. 20'000.-).

                                   7.   Il convenuto, nella misura in cui ha chiesto che il giudizio sulla petizione avesse unicamente per oggetto la mercede dovuta all'attrice e che la pretesa per le spese di riparazione dell'opera fosse invece decisa nell'ambito della domanda riconvenzionale, ha implicitamente contestato il giudizio di prime cure, con cui il Pretore, operando di fatto una compensazione tra queste due posizioni creditorie, aveva concluso per il parziale accoglimento della petizione e per l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Sennonché, non avendo la parte indicato i motivi di fatto e di diritto per cui la soluzione adottata dal primo giudice sarebbe errata, la censura dev'essere respinta in quanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 309).

                                   8.   L'attrice, con le sue osservazioni, ha postulato il parziale accoglimento del gravame nel senso di ammettere la petizione per la somma di fr. 69'897.65 indicata nell'appello dal convenuto.

                                         La richiesta è infondata. La domanda del convenuto di accogliere la petizione in quella misura era in effetti tutt'uno con la domanda di parziale accoglimento della riconvenzionale per fr. 110'285.45. Nulla permette del resto di ritenere che il convenuto sarebbe stato d'accordo di ammettere la petizione in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal Pretore (fr. 61'589.70) anche nel caso in cui la riconvenzionale non avesse trovato accoglimento, fermo restando che tale eventualità, essendo tutt'altro che usuale, sarebbe stata certamente precisata dalla parte con una domanda subordinata. Contrariamente all'assunto dell'attrice, non si è pertanto in presenza di una proposta di accoglimento della petizione in quella misura cui l'attrice ha dichiarato di aderire, ma semplicemente di una domanda di modifica della sentenza pretorile a suo favore, che, a prescindere dalla sua chiara infondatezza nel merito, avrebbe semmai dovuto essere formulata con un appello adesivo. Dal che la sua irricevibilità.

                                   9.   Può di contro essere ammessa la richiesta dell'attrice, del resto già formulata in sede conclusionale a seguito della riunione parcellare intervenuta nel corso di causa (cfr. la lettera 24 aprile 1997 dell'Ufficio dei registri, nel fascicolo "atti diversi"), di iscrivere l'ipoteca legale definitiva a suo favore sulla sola part. __________ RFD di __________ invece che collettivamente sulle part. __________ e __________ RFD, come ordinato dal Pretore. Poiché la modifica proposta non comporta di fatto alcun vantaggio per la parte richiedente né uno svantaggio per la controparte rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, non occorre che la stessa sia inserita in un appello adesivo.

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, e la conseguente conferma del giudizio pretorile, salvo la modifica della particella oggetto dell'iscrizione dell'ipoteca legale.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 17 giugno 2002 di __________ è respinto.

                                         Il dispositivo 1§ della sentenza 6 giugno 2002 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così modificato:

                                         1§.   Ad istanza di parte ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, è fatto ordine all'Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere un'ipoteca legale definitiva dell'importo di fr. 61'589.70 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 1995 a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di __________, ed a favore della __________ di __________ - __________.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    2'950.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    3'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.114 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.05.2003 12.2002.114 — Swissrulings