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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.06.2002 12.2002.11

June 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,613 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.00011

Lugano 28 giugno 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00018 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 5 giugno 2001 da

__________ rappr. da __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

mediante la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 30'000.- oltre interessi in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 3 gennaio 2002, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 6'128.95.oltre interessi al 5% dal 1 novembre 2000.

Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 11 gennaio 2002, chiede la parziale riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza per fr. 11'352.75 oltre interessi, mentre la parte convenuta, con osservazioni e appello adesivo del 24 gennaio 2002, postula la reiezione dell'appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la pretesa dell'attore limitatamente a fr. 3'270.95 oltre interessi.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ è stato impiegato dalla __________, in qualità di capo cameriere, presso l'albergo __________ di __________ dal 22 maggio 2000 al 31 ottobre 2000 con un salario lordo mensile di fr. 3'830.- (doc. B).   

                                   2.   Con domanda 5 giugno 2001 l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi dal 1 novembre 2000.

                                         L'importo di cui sopra costituirebbe l'indennizzo per il salario del mese di ottobre, per i giorni di vacanza, festa e di riposo maturati e non goduti durante il rapporto di lavoro, nonché per le ore di lavoro straordinario non retribuitegli e meglio come al seguente conteggio:

                                         salario mese di ottobre                                         fr.   3'830.-

                                         - 15,5 giorni di vacanza a fr. 127.66                        fr.   1'978.75

                                         - 2,6 giorni di festa a fr. 127.66                                fr.      331.90

                                         - 22,85 giorni di riposo a fr. 127.66                          fr.   2'917.05

                                         - 866,5 ore di straordinario a fr. 26.30                     fr. 22'788.95

                                         Totale                                                                       fr. 31'846.65

                                         importo ridotto a fr. 30'000.- per potere usufruire della procedura semplice e rapida ai sensi dell'art. 343 cpv. 2 CO e degli artt. 416 e seg. CPC.

                                   3.   In sede di discussione la parte convenuta ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza; ha ammesso unicamente l'importo di fr. 3'643.- a favore dell'istante, quale salario relativo al mese di ottobre 2000, da compensarsi, tuttavia, per intero con fr. 1'000.- trattenuti dall'istante dal fondo cassa e con gli inconvenienti dovuti al comportamento dell'attore durante la sua attività lavorativa (in particolare per il fatto che egli non avrebbe registrato in modo dovuto le ordinazioni omettendo di rimettere il relativo scontrino di cassa, che avrebbe effettuato delle ordinazioni di merce superflue ed avrebbe trattato male la clientela).

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l'istanza. Ha riconosciuto all'istante fr. 1'858.- per ore straordinarie (69.85 ore a fr. 26.60 l'ora) e fr. 5'218.35 per giorni di riposo non goduti  (40.88 giorni a fr. 127.65 al giorno) e dal totale ha dedotto l'importo di fr. 947.40 pagato in eccesso sul computo complessivo dei salari spettanti all'istante, comprensivo di quello di ottobre. Ha così  condannato la convenuta a versare al proprio ex-dipendente complessivamente fr. 6'128.95 oltre interessi al 5% dal 1 novembre 2000.

                                         Le pretese compensatorie, per danni subiti e per restituzione dell'importo del fondo cassa, non sono state prese in considerazione avendo la convenuta fallito nella loro prova.

                                    5.   Con appello l'istante chiede che la sentenza pretorile sia parzialmente modificata per quanto riguarda le ore di lavoro straordinarie che gli devono essere retribuite e che indica in almeno 273 per un totale, a fr. 26.60 l'ora, di fr. 7'261.80 con la conseguenza che il totale complessivo dovutogli da controparte deve essere cifrato in fr. 11'532.75 oltre interessi.

                                         Anche la controparte, con l'appello adesivo, contesta la decisione del primo giudice riguardante le ore supplementari chiedendo che tale pretesa sia integralmente disattesa.                                                               

                                         Inoltre critica pure la decisione del giudice di prime cure di non compensare le pretese dell'istante con l'importo di fr. 1000.-, trattenuto da quest'ultimo sul fondo cassa.

                                         Chiede pertanto la riforma dell'impugnato giudizio nel senso di condannare l'__________ al versamento all'istante di soli fr. 3'270.95 oltre interessi al 5 % dal 1 novembre 2000.

                                   6.   Il contratto tra le parti è un contratto di lavoro stagionale, come indica espressamente la stessa pattuizione scritta (doc. B) e come, in effetti, dev'essere qualificata l'azienda della convenuta che rimane aperta durante un unico limitato periodo di tempo all'anno. Non può invece essere considerata una piccola azienda poiché, nella stessa, sono stati impiegati permanentemente più di quattro collaboratori, con una punta massima di dieci impiegati durante il mese di luglio (doc. 7).

                                         Nei casi di azienda stagionale la durata media settimanale del lavoro, che è fissata generalmente in un massimo di 42 ore (art. 15.1 CCNL, doc. 8), può essere prolungata di 3 ore ma per sole 12 settimane (art. 15.3 CCNL).

                                         Ne consegue, già solo per questo motivo, che, essendo pacifico per la convenuta che l'istante ha regolarmente prestato le 45 ore settimanali previste dal contratto, le 3 ore lavorate oltre il periodo di 12 settimane devono essere considerate straordinarie, superando la durata media della settimana lavorativa (art. 15.5 CCNL). Esse devono essere retribuite, ai sensi dell'art. 15.5 CCNL, non essendo state compensate con tempo libero poiché il primo giudice ha accertato, in modo incontestato, che l'istante non ha beneficiato nemmeno di tutti i giorni ordinari di libero e di riposo. L'istante è stato impiegato per 163 giorni, ossia per 23.3 settimane, e quindi dovrebbe almeno essergli riconosciuta un'indennità per ore straordinarie pari a fr. 26.60 per 34 h. (23.3 - 12 = 11.3 settimane x 3 h.), ossia fr. 904.40.

                                         Ma l'istruttoria ha comprovato che l'istante, come del resto gli altri dipendenti, ha effettivamente svolto molte più ore di quelle normali giornaliere (cfr. teste __________, la quale parla di "anche più di 10 ore al giorno da metà agosto a metà luglio"; teste __________ : "Posso confermare che il signor __________ lavorava anche per 12/13 ore giornaliere"; teste __________: "Durante il periodo settembre/ottobre 2000 il signor __________ era solo in servizio e lo aiutavo...", "verso le 23:00 era tutto finito…", "...il signor __________ iniziava il servizio alla mattina alle ore 9:00/9:30, ad eccezione di quando vi era maggior lavoro e in quei periodo iniziava anche prima. Nel pomeriggio si ritirava anche nella sua camera per 2,30/3 ore").Con apprezzamento equitativo si può allora considerare che ogni giorno l'istante abbia lavorato per un'ora in più rispetto alle 9 ore giornaliere calcolate sulle 45 settimanali tenuto conto dei giorni di libero e di riposo. Essendo incontestato che l'istante ha lavorato, durante l'intero periodo di occupazione presso la convenuta, per effettivi 139 giorni gli va riconosciuta, ancora e in aggiunta a quella di fr. 904.40 relativa alle ore contrattuali superiori a quelle previste dal CCNL, un'indennità per ore straordinarie di fr. 3'697.40 (fr. 26.60 x 139 h.). In totale quindi fr. 4'601.80.

                                         L'eccezione della convenuta nel senso che le ore supplementari non sono state comprovate contrasta con le risultanze istruttorie e con la considerazione che le norme del CCNL derogano a quelle di legge nel senso che incombe al datore di lavoro allestire un conteggio delle ore di lavoro effettuate e di farlo approvare dal lavoratore una volta al mese percui in mancanza di una tale attività del datore di lavoro spetta a lui provare che il lavoro straordinario vantato dal lavoratore non è stato prestato.

                                   7.   Risolta la questione delle ore straordinarie, oggetto sia dell'appello principale sia di quello adesivo, rimane a decidere la richiesta dell'appellante adesiva intesa a vedersi porre in compensazione con le pretese di controparte l'importo di fr. 1'000.- pari al fondo cassa che l'istante non avrebbe restituito alla fine del rapporto di lavoro.

                                         In occasione dell'udienza di discussione la convenuta ha fatto riferimento al fondo cassa, senza indicarne l'importo, richiamandosi alla ricevuta doc. 2. Questo documento, sottoscritto dall'istante, indica un importo di fr. 300.quale fondo cassa ricevuto al 28 maggio 2000. La teste __________ indica che il fondo cassa ammontava a fr. 1'000.- all'inizio di luglio. Con le osservazioni all'appello l'istante, al proposito, afferma che "Alla fine del rapporto di lavoro, il signor __________ riconsegnò il fondo cassa di fr. 1'000.-" e con ciò ammette la consistenza dello stesso nell'importo indicato dalla teste. Ma non prova in nessun modo di averlo restituito. Su questo punto l'appello adesivo può così essere accolto

                                         Ne consegue che l'appello adesivo, limitatamente a questo punto, merita parziale accoglimento.

                                   8.   Alla luce delle decisioni pretorili non contestate e delle risultanze d'appello di cui ai considerandi che precedono le pretese riconosciute all'istante possono così essere riassunte:

                                         conguaglio salari                                                  -     947.40

                                         - fondo cassa                                                         -   1'000.-

                                         straordinari                                                           +   4'601.80

                                         - riposo non goduto                                               +   5'218.35

                                           totale                                                                     fr.  7'872.75

                                         Le ripetibili di prima e seconda sede seguono le rispettive soccombenze.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                    I.   In parziale accoglimento sia dell'appello 11 gennaio 2002 di __________, sia dell'appello adesivo 24 gennaio 2002 della __________, la sentenza 3 gennaio 2001 del Pretore supplente della giurisdizione di Blenio è così riformata:

                                         1.   L'istanza 5/6 giugno 2001 di __________, è parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________, è condannata a versare al signor __________, l'importo di fr. 7'872.75 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2000.

                                         2.   __________, rifonderà a controparte l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano spese e tasse di giustizia; compensate le ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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