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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.05.2003 12.2002.109

May 30, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,966 words·~15 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.109

Lugano 30 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente quale autorità giudiziaria cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f CIA nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato stesso, per giudicare nella procedura arbitrale promossa avanti all'arbitro unico __________, con petizione 10 febbraio 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

nell'ambito della quale questa Camera, con sentenza 30 agosto 2001 (inc. no. 12.2001.00030), in accoglimento del ricorso per nullità 7 febbraio 2001 del convenuto, ha annullato il lodo preliminare 5 gennaio 2001 specificando che nella lite non era data alcuna competenza arbitrale, ritenuto che la successiva domanda di revisione (ex art. 340 CPC) nei confronti di questa sentenza, presentata il 20 settembre 2001 dall'attore, è stata respinta con giudizio 22 gennaio 2002 (inc. no. 12.2001.00149);

ed ora sulle domande di revisione (ex art. 41 CIA) e in subordine di restituzione in intero (ex art. 346 CPC) 3 giugno, 19 giugno, 8 luglio e 4 ottobre 2002, con cui l'attore chiede di annullare le sentenze 30 agosto 2001 e 22 gennaio 2002 e con ciò di respingere il ricorso per nullità 7 febbraio 2001 o in subordine di rinviare gli atti all'arbitro per un nuovo giudizio, il tutto protestando spese e ripetibili;

viste le osservazioni 2 luglio, 24 luglio e 28 ottobre 2002 con cui il convenuto ha postulato la reiezione delle domande, pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 27 giugno 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso alle impugnative l'effetto sospensivo richiesto con domanda 26 giugno 2002;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          1.   Con la procedura arbitrale in rassegna l'avv. __________ ha convenuto in lite __________, figlio ed erede di __________, avanti all'arbitro unico __________ chiedendo la sua condanna al pagamento di tutta una serie di importi per la curatela della madre e per altre prestazioni professionali da lui svolte in qualità di legale di quest'ultima, nonché il rimborso di ripetibili come pure il risarcimento dei danni e del torto morale a seguito di un'infondata denuncia penale inoltrata nei suoi confronti dalla controparte.

                                               Il convenuto, in via preliminare, ha contestato la competenza dell'arbitro a giudicare nella lite, poiché il preteso patto arbitrale di data 24 febbraio 1990 (doc. A2) non sarebbe valido mancando la firma dell'attore, poiché un accordo del genere tra assistente ed assistita imponeva la designazione di un curatore a quest'ultima, poiché l'accordo non era mai stato approvato dall'autorità tutoria e dall'autorità cantonale di vigilanza sulle tutele e curatele, poiché esso vincolerebbe unicamente l'attore ma non la signora __________, poiché prima dell'avvio dell'arbitrato si sarebbe dovuta effettuare la procedura di verifica della fatturazione e infine poiché non copriva le pretese riguardanti l'attività dell'attore quale assistente e quelle derivanti da risarcimento danni.

                                          2.   Con lodo preliminare 5 gennaio 2001 (doc. I6) l'arbitro ha respinto tutte le eccezioni riguardanti la validità del patto arbitrale, ma, preso atto che lo stesso non concerneva l'attività dell'attore quale assistente legale e la pretesa per risarcimento danni e torto morale, ha in definitiva concluso che egli era competente a decidere unicamente le contestazioni aventi per oggetto gli onorari di avvocato dell'attore per l'attività estranea alla funzione di assistente.

                                          3.   Adita il 7 febbraio 2001 dal convenuto con un ricorso per nullità (doc. I5), questa Camera, con sentenza 30 agosto 2001 (doc. I1), ha annullato il lodo modificandolo nel senso che l'arbitro non era assolutamente competente a statuire nella lite. Il tribunale ha in sostanza ritenuto che le condizioni di forma per la validità del patto arbitrale esatte dall'art. 6 CIA non erano in concreto state rispettate, senza che al convenuto fosse imputabile un abuso di diritto: innanzitutto il doc. A2 riportava solo la firma della signora __________ ma non quella dell'attore e, quest'ultimo, gravato dell'onere della prova, non aveva dimostrato l'esistenza di un'altra copia di quel documento recante la propria firma. Diversamente da quanto ritenuto dall'arbitro, non era inoltre risultato che l'accordo delle parti di sottomettere ad arbitri la controversia risultasse da scritture diverse e successive che si integravano fra loro. Non meritava infine ulteriore approfondimento, in quanto l'esigenza della forma scritta escludeva in ogni caso una tale eventualità per il perfezionarsi dell'accordo, la questione a sapere se il comportamento dell'attore potesse magari individuare gli estremi di un suo consenso tacito o per atti concludenti della proposta d'arbitrato.

                                               Il 22 gennaio 2002 questa Camera ha respinto la domanda di revisione 20 settembre 2001 (doc. I2), con cui l'attore aveva chiesto, in virtù dell'art. 340 CPC, di annullare la sua precedente sentenza e con ciò di confermare il lodo.

                                          4.   Con le domande che qui ci occupano, avversate dal convenuto, l'attore fa in sostanza valere di aver nel frattempo rinvenuto, fortuitamente e fortunatamente (per lui), tutta una serie di documenti decisivi per l'esito della causa, tra cui in particolare alcuni esemplari del patto d'arbitrato 24 febbraio 1990 muniti della sua firma autografa (doc. AB2D, AK38 e AF3d), prove che era stato impossibilitato a produrre agli atti in precedenza. Ritenendo pertanto date le condizioni per inoltrare una domanda di revisione (ex art. 41 CIA) e in subordine di restituzione in intero (ex art. 346 CPC), egli chiede concretamente di annullare le sentenze 30 agosto 2001 e 22 gennaio 2002 e con ciò di respingere il ricorso per nullità inoltrato il 7 febbraio 2001 dal convenuto oppure, in subordine, di rinviare gli atti all'arbitro per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

                                          5.   Gli art. 41 e segg. CIA definiscono esaustivamente a quali condizioni possa essere chiesta la revisione nell'ambito di un procedimento arbitrale. Oggetto della domanda di revisione è di principio il lodo emanato dal collegio arbitrale, ritenuto però che se -come nel caso concreto- la decisione arbitrale è stata annullata e sostituita da una diversa pronuncia dell'autorità di ricorso, sarà quest'ultima decisione ad essere oggetto di quel rimedio giuridico. Da questo punto di vista la domanda dell'attore appare dunque senz'altro ricevibile.

                                               Il Concordato intercantonale sull'arbitrato conosce due motivi di revisione, che ricalcano in sostanza quanto stabilito dagli art. 136 segg. OG (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 234 e 238; Poudret, Arbitrage concordataire, in FJS 464c p. 11; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 359; Panchaud, Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars / 27 aôut 1969, édition quadrilingue et annotée, Losanna 1974, p. 27 e 52; Bratschi/Briner, Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 1976 p. 106). Per la comprensione dell'art. 41 CIA si può pertanto far capo alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppata a margine dell'art. 137 OG (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 235; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale d'appello del cantone Ticino, in Rep. 1984 p. 13; I CCA 10 maggio 1976 in re C. e C./H., parzialmente pubblicata in Rep. 1977 p. 195; II CCA 15 settembre 1994 in re B./B.A., 12 luglio 1996 in re C./T. SA).

                                        5.1  Giusta l'art. 41 lett. b CIA è possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all'istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento. In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione, é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dall'intimazione del lodo, cfr. art. 42 CIA): in primo luogo deve trattarsi di fatti e di prove preesistenti al lodo, ma scoperti solo dopo il giudizio arbitrale; i fatti e le prove in questione devono inoltre permettere un diverso esito della causa; infine la loro adduzione non doveva essere possibile in precedenza, senza che all'istante potesse essere ascritta alcuna colpa (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360 e seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2.2.2 - 2.3.5 ad art. 137 OG).

                                               Nel caso di specie l'attore ha prodotto, a diverse riprese, vari plichi di documenti. In realtà, però, le sole prove rilevanti, ovvero quelle che potrebbero comportare una modifica delle precedenti sentenze di questa Camera, sono in definitiva i due esemplari del patto d'arbitrato 24 febbraio 1990 muniti della sua firma autografa (doc. AB2D e AK38), ritenuto che il terzo esemplare prodotto dalla parte (doc. AF3d) altro non è che una fotocopia del doc. AK38. Pacifico che questi documenti, versati agli atti nei termini dell'art. 42 CIA, erano già esistenti al momento dell'emanazione del lodo ma sono stati scoperti solo in epoca successiva, si tratta di esaminare se all'attore non possa essere imputata una negligenza per non averli prodotti in precedenza, ovvero se egli a suo tempo abbia dato prova di tutta la diligenza che si poteva esigere da una parte coscienziosa per riunire già a quel momento tutti i fatti e tutte le prove su cui fondare la propria causa (Poudret, op. cit., n. 2.2.3 e 2.3.5 ad art. 137 OG): in effetti, la parte che, per negligenza, omette di fare tempestiva ricerca di un documento oppure di informarsi a tempo, eventualmente presso terzi suscettibili di essere assunti come testi, del contenuto di un documento di cui le è nota l'esistenza, non può pretendere, in una domanda di revisione, di non averlo potuto produrre prima (Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, Zurigo 1973, p. 100).

                                    5.1.1   Il doc. AB2D è venuto in possesso dell'attore il 18 giugno 2002 (doc. AB2B), trasmessogli da __________. __________, figlia __________, era stata interpellata il 2 maggio 2002 (doc. AA) dall'attore, il quale le aveva riferito di aver ritrovato nell'incarto di un altro cliente un documento risalente al novembre 1991 (doc. AA3), che a suo dire confermava che l'esistenza del patto d'arbitrato tra lui e la madre era nota anche ad altri parenti: essa è stata pertanto richiesta di indicare cosa ricordasse in proposito. In risposta a tale scritto, __________ e il marito __________ hanno comunicato (doc. AB) di essere a conoscenza del patto d'arbitrato recante le firme di entrambe le parti e hanno precisato che le copie di quel contratto erano custodite in un luogo sicuro in alcune case ora in possesso del convenuto oppure nel deposito-archivio della segretaria __________. Rammentando che l'archivio __________ era stato a suo tempo trasferito presso la fiduciaria __________, l'attore, allo scopo di farsi rilasciare eventuali documenti da quest'ultima società che frattanto gli aveva comunicato di non poter trasmetter alcunché senza il consenso degli eredi di __________ (doc. AF2), ha in seguito (doc. AA4) chiesto a __________ di perorare la sua causa nei confronti della società ed è proprio nell'ambito di quella missiva (doc. AB2C), inviata in copia dal marito __________ all'attore (doc. AB2A), che è stato allegato il doc. AB2D.

                                               La ricostruzione dei fatti dimostra chiaramente che, se il documento in questione è venuto alla luce solo ora, è a seguito del comportamento negligente tenuto dall'attore e comunque non consono alla diligenza che si poteva esigere da lui per riunire tutti i fatti e tutte le prove su cui fondare la causa. Egli ha in effetti ritenuto di interpellare i coniugi __________ solo dopo aver preso atto del tenore del doc. AA3: sennonché il fatto che quel documento -di cui l'attore, per sua stessa ammissione, era in possesso già prima della contestazione del patto arbitrale (istanza 4 ottobre 2002 p. 3)- sia stato ritrovato dalla parte attrice nei propri atti, sia pure nell'incarto di un altro cliente, implica già per sé stesso una certa negligenza (per analogia cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000 m. 7 ad art. 346). In ogni caso l'attore, facendo implicitamente astrazione dal doc. AA3 (dal quale egli ammette di aver unicamente preso "lo spunto …, dato il tenore di per sé ancora generico", cfr. istanza 3 giugno 2002 p. 2 e 3), ha ammesso nel doc. AA di ricordare che __________ aveva parlato con i suoi amici più prossimi in merito al patto d'arbitrato, mostrando addirittura quanto da lui firmato: ora, è addirittura ovvio che se egli nel maggio 2002 era in grado di ricordare quella circostanza, poteva benissimo rammentarla anche in precedenza nell'ambito del procedimento arbitrale e dunque interpellare i signori __________ già a quel momento per sapere ciò che essi sapevano rispettivamente chiedere la loro audizione testimoniale o l'edizione degli eventuali documenti da essi detenuti. Per la verità, l'audizione di __________ e l'edizione di documenti da terzi o dalla controparte erano state effettivamente richieste dall'attore nella procedura arbitrale (cfr. petizione p. 2), sennonché egli in seguito non ha insistito per sentire quella teste (cfr. istanze 19 giugno 2002 p. 4, 8 luglio 2002 p. 5), mentre che i richiami, pur ritenuti rilevanti dall'arbitro nell'ordinanza 10 agosto 2000, non sono stati formalmente ordinati a quel momento, senza che la parte abbia eccepito alcunché (a p. 7 dell'istanza 4 ottobre 2002 quella decisione è stata definita "incontestata" dalla parte stessa), tanto meno immediatamente: in tali circostanze -avendo rinunciato a quelle prove (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 236)l'attore non può richiamarsi all'istituto della revisione per ottenere quanto è in seguito emerso proprio grazie a quella persona o ai richiami di documenti da lei detenuti, tanto più che, anche a suo giudizio, se l'audizione di quella teste fosse stata mantenuta, non sarebbe stato possibile rifiutarla in una procedura arbitrale familiare come quella in esame (istanze 19 giugno 2002 p. 4, 8 luglio 2002 p. 6).

                                    5.1.2   Ancor meno scusabile è il tardivo ritrovamento del doc. AK38, che __________ ha trasmesso all'attore il 4 luglio 2002 (doc. AK1). Già si è detto che l'opportunità di cercare il documento nel deposito-archivio __________ era stata evocata dai coniugi __________ con la lettera 23 maggio 2002 (doc. AB), guarda caso pervenuta all'attore proprio il 28 maggio (doc. AB1), data in cui questi si é per l'appunto deciso di rivolgersi alla fiduciaria che ne era depositaria (doc. AF1), per cui la negligenza a lui imputabile per non aver interpellato in precedenza i coniugi __________ o aver insistito nella loro audizione si estende gioco forza anche al successivo ritrovamento del documento in questione. Se ciò non bastasse, con lettera 12 agosto 1991 (doc. AF), ritrovata presso l'attore -il che come detto, costituisce già un motivo di negligenza- quest'ultimo era stato informato che la fiduciaria avrebbe provveduto a custodire tutta una serie di documenti di spettanza di __________, ritenuto che in ogni caso gli era garantito il diritto di prendere visione di quanto depositato (cfr. pure doc. AK20): nel fatto che egli non abbia ritenuto di interpellare tempestivamente la fiduciaria o di verificare cosa si trovasse presso di lei, si ravvisa ancora una volta una negligenza, che esclude la possibilità per l'attore di far valere un motivo di revisione.

                                        5.2  Ai sensi dell'art. 41 lett. a CIA la revisione di un lodo può pure essere chiesta quando risulta che atti punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale, ritenuto che tali atti devono essere costatati in una sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove.

                                               L'accenno a questa disposizione, evocata per la prima volta nell'istanza 4 ottobre 2002, non può in alcun modo giovare all'attore e ciò già per il semplice fatto che egli, a parte invocare la malafede e il dolo processuale commesso dal convenuto rispettivamente dai suoi precedenti legali, non ha assolutamente preteso né tanto meno dimostrato l'esistenza di atti punibili dal diritto svizzero e in ogni caso non è stato in grado di versare agli atti una sentenza che li avesse costatati.

                                          6.   L'attore non può ottenere l'annullamento delle sentenze 30 agosto 2001 e 22 gennaio 2002 di questa Camera, nemmeno richiamandosi -come da lui auspicato in via subordinata o per analogia- ad altri rimedi giuridici cantonali.

                                               L'istituto della restituzione in intero contro le sentenze ex art. 346 CPC entra in effetti in considerazione solo nelle procedure che si sono svolte sin dall'inizio avanti ai tribunali statali (cfr. art. 349 cpv. 1 CPC) e non è assolutamente applicabile nei procedimenti arbitrali, ritenuto che i motivi per ottenere la modifica del lodo -al di fuori di un ricorso per nullità- sono disciplinati esaustivamente nell'art. 41 CIA, norma che oltretutto riprende gran parte dei motivi giustificanti la restituzione in intero contro le sentenze.

                                               La via della revisione ex art. 340 CPC è per contro preclusa all'attore, oltre che per l'assenza di qualsiasi motivo di legge (lett. a-d), anche per il fatto che la relativa istanza non è stata presentata entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza di cui si chiede la revisione (art. 342 CPC).

                                          7.   Ne discende la reiezione delle domande formulate dall'attore.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

Richiamati per le spese gli art. 148 e segg. CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    Le domande di revisione e in subordine di restituzione in intero 3 giugno, 19 giugno, 8 luglio e 4 ottobre 2002 dell'avv. __________ sono respinte.

                                          II.   La tassa di giustizia in fr. 1'950.- e le spese in fr. 50. - (totale fr. 2'000.-), già anticipate dall'istante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione all'arbitro __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario