Incarto n. 12.2002.107
Lugano 2 aprile 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Cassina (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.816 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 19 novembre 1999 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta a versargli fr. 33'315,60 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998 per ore di lavoro straordinarie e per vacanze non godute;
domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 4 aprile 2000, ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del 13 maggio 2002 ha parzialmente accolto limitatamente a fr. 27'472,60 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998.
Appellante la convenuta la quale, con appello 31 maggio 2002, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione mentre l'attore, con osservazioni 11 luglio 2002, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è stato assunto il 21 aprile 1997 quale architetto dalla __________ di __________ (in seguito __________), ditta operante nel settore edile. Sin dall'inizio della sua attività egli si è dovuto occupare, tra le altre cose, di alcuni cantieri all'estero, ed in particolare in __________, dove alla __________ erano state appaltate delle importanti opere pubbliche.
B. Il 15 marzo 1998 __________ si è rivolto alla __________ per chiedere un adeguamento salariale e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario che, a suo dire, aveva effettuato soprattutto durante i suoi soggiorni in __________. Sennonché, con lettera del 2 maggio 1998 la __________ gli ha notificato la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 31 luglio 1998, per avere disatteso le aspettative e leso l'immagine della società. Quest'ultima gli ha comunicato la sua intenzione di compensare le vacanze non godute e le ore supplementari notificate mediante la concessione di un congedo sino alla fine del periodo di disdetta. La proposta è stata tuttavia respinta dal dipendente, che in uno scritto del 3 giugno 1998 ha dichiarato di rimanere a disposizione del suo datore di lavoro sino al termine dell'incarico.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, __________ ha in seguito avviato delle trattative con il suo ex datore di lavoro, senza tuttavia mai pervenire ad un accordo. Il 7 gennaio 1999 egli ha quindi fatto spiccare nei confronti della __________ un precetto esecutivo (PE no. __________) al quale però quest'ultima si è opposta.
C. Il 19 novembre 1999 __________ ha inoltrato davanti alla Pretura di Lugano una petizione con cui ha chiesto la condanna della __________ al pagamento di fr. 33'315,60 (recte fr. 33'314.-) oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998, di cui fr. 29'034,40 per ore di lavoro supplementari (corrispondenti a 502 ore a fr. 46,27 l'una, oltre al supplemento del 25% di cui all'art. 321 cpv. 3 CO) e fr. 4'279,60 per i 13 ½ giorni di vacanza non goduti. Ha inoltre domandato il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________.
Nella sua risposta del 30 marzo 2000 la convenuta si è integralmente opposta alle domande di controparte, rilevando in primo luogo che la sola persona abilitata a richiedere e ad autorizzare ore di lavoro supplementari era il suo amministratore unico __________, il quale però non aveva intrapreso alcunché in tal senso, né aveva mai delegato questa sua competenza ad altri. Essa ha poi contestato i conteggi orari prodotti dall'attore, sostenendo che gli stessi non erano mai stati controllati e approvati da nessun dirigente della ditta.
Con replica e duplica dell'11 maggio e del 7 luglio 2000 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
In sede di conclusioni l'attore ha ancora una volta ribadito le proprie richieste iniziali. Dal canto sua la convenuta ha ammesso che l'attore poteva aver complessivamente prestato 156 ore di lavoro supplementare, ma che però queste erano state compensate con il congedo pagato che gli era stato concesso nei mesi di giugno e luglio 1998.
D. Con decisione 13 maggio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione ed ha condannato la convenuta a pagare all'attore l'importo di fr. 27'472,80 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998, corrispondenti a 475 ore supplementari a fr. 46,27 l'una, oltre ad un supplemento del 25%. Per quanto riguarda invece le vacanze non godute, il giudice di prime cure ha respinto le pretese dell'attore perché questi aveva potuto fruire delle medesime tra il 2 giugno e il 31 luglio 1998, periodo durante il quale era stato esentato dal lavoro. Il Pretore ha pure respinto in via definitiva e limitatamente al suddetto importo l'opposizione che era stata interposta dalla __________ al precetto esecutivo no. __________.
E. Con tempestivo appello del 31 maggio 2002 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Contesta che l'attore fosse stato autorizzato da chi di dovere ad effettuare delle ore di lavoro supplementari in __________. Afferma che tale competenza spettava unicamente al responsabile di quel cantiere, __________, e non, come erroneamente ammesso dal Pretore, al capo dell'ufficio tecnico, arch. __________. Sostiene poi che non vi sarebbe nessuna prova circa l'esatto numero di ore supplementari prestate dall'attore e che il giudice di prime cure non poteva, se non violando i principi sanciti dall'art. 8 CC, colmare tale lacuna probatoria.
Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2002, l'appellato ha postulato la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. A questo stadio della causa è unicamente litigiosa la questione delle ore di lavoro supplementari che l'attore pretende di avere prestato. Non è per contro più oggetto di disputa la questione delle vacanze non godute, per le quali il Pretore ha negato qualsiasi indennizzo.
2. Nel caso di specie è pacifico che il 21 aprile 1998 tra le parti è stato concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato, giusta gli art. 319 e segg. CO. In esso era stato convenuto, tra le varie cose, che l'attore aveva l'obbligo di lavorare 40 ore alla settimana, ma che in caso di necessità gli poteva essere chiesto di effettuare delle ore supplementari, nella misura in cui sarebbe stato possibile pretenderlo secondo le norme della buona fede. Il contratto rinviava inoltre ad un regolamento interno della ditta. Quest'ultimo stabiliva che era da considerare lavoro straordinario quello prestato oltre le normali ore di lavoro, se richiesto e autorizzato dal superiore, ritenuto che in tal caso lo stesso sarebbe stato retribuito secondo le norme del CO.
3.1. Giusta l'art. 321c CO il datore di lavoro può compensare, entro un periodo adeguato e con il consenso del lavoratore, il lavoro straordinario prestato mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2). Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per tale lavoro il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). Nel caso di specie, tra le parti non è intervenuto nessun accordo in merito ad una possibile compensazione delle ore supplementari mediante congedo, ragione per cui può entrare in linea di conto unicamente l'eventualità di una retribuzione delle medesime da parte del datore di lavoro.
3.2. Secondo dottrina e giurisprudenza, spetta al lavoratore fornire la prova delle ore di lavoro supplementari effettuate (DTF 123 III 84 consid. 4a; Staehlin/Schönenberger, Commentario zurighese, n. 16 ad art. 321c CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992 n. 10 ad art. 321c CO). Qualora il loro esatto numero non possa essere più dimostrato, allora può entrare in linea di conto l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, che permette al giudice di stabilire l'ammontare del risarcimento in base al suo prudente criterio. Questa disposizione contempla una regola probatoria di diritto federale intesa a rendere più facile per il danneggiato la dimostrazione del pregiudizio subito (Kummer, Commentario bernese, n. 70 e 245 ad art. 8 CC). La sua applicazione non deve però condurre ad un rovesciamento dell'onere della prova: spetta in effetti pur sempre al dipendente l'obbligo di fornire, nel limite del possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il numero di ore lavorative supplementari che egli ha prestato per il proprio datore di lavoro. In tal senso è però in linea di massima sufficiente che questi pervenga a far apparire verosimile il fatto di aver lavorato regolarmente oltre l'orario previsto, non essendo ragionevolmente esigibile la prova di ogni singola ora di lavoro supplementare effettuata.
3.3. Contrariamente all'opinione espressa dall'appellante, nel caso di specie il tribunale di prima istanza non ha affatto violato i principi probatori appena menzionati.
Innanzitutto l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che poco dopo la sua assunzione, l'appellato era stato inviato insieme ad alcuni suoi colleghi di lavoro ad __________ in __________ per seguire da vicino la realizzazione di un importante progetto per il quale la __________ fungeva da impresa generale. Sul cantiere erano intervenuti dei problemi, per risolvere i quali si era resa necessaria la presenza in loco di alcuni architetti alle dipendenze delle convenuta. Le testimonianze raccolte dal Pretore hanno confermato che di regola sul cantiere di __________ i turni di lavoro dei progettisti giunti dal Ticino, ivi compreso l'attore, superavano abbondantemente le 8 ore al giorno previste dal contratto. Non di rado essi erano infatti costretti a lavorare fino a tarda notte, come pure il sabato e la domenica, per tentare di recuperare il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'opera. Ciò permette di considerare come del tutto verosimile il fatto che l'attore abbia effettivamente prestato ore di lavoro straordinario per la convenuta.
Dalla documentazione agli atti emerge poi che l'appellato era tenuto ogni giorno ad annotare le ore di lavoro prestate e le eventuali assenze (per vacanza, malattia o altro) su di un apposito foglio di presenza che alla fine di ogni mese consegnava al suo datore di lavoro. Quest'ultimo ha quindi provveduto a trascrivere, senza formulare alcuna riserva, i dati che gli erano stati trasmessi dal dipendente su di un formulario di “conteggio vacanze ed ore supplementari” relativo al periodo aprile 1997-febbraio 1998. Tale documento, dal quale risultava un saldo attivo di 475 ore di lavoro straordinario a favore dell'attore, è stato notificato l'11 marzo 1998 per controllo a quest'ultimo. Ora, benché non sia possibile attribuire piena forza probatoria ai suddetti fogli di presenza per quel che concerne la determinazione dell'esatto numero di ore di lavoro prestate, gli stessi costituiscono, a non averne dubbio, un importante indizio in proposito. La convenuta era infatti in grado attraverso questi documenti di prendere regolarmente conoscenza delle ore supplementari conteggiate dal suo dipendente e, se del caso, di contestare le medesime; cosa questa che però essa non ha fatto e che dev'essere intesa, in base alle regole della buona fede, come l'implicito riconoscimento di quanto indicato dall'attore.
In simili circostanze, è dunque a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che fossero date le condizioni per far capo al disposto dell'art. 42 cpv. 2 CO e si è fondato sul citato “conteggio vacanze ed ore supplementari” allestito dalla convenuta per stabilire l'ammontare delle ore di lavoro straordinario effettuate dall'appellato.
3.4. Alla luce di quanto appena esposto, anche l'argomento secondo cui l'attore non era stato preventivamente autorizzato da chi di competenza a lavorare al di là del tempo pattuito contrattualmente non può essere accolto. Accettando tacitamente e senza mai formulare alcuna riserva i conteggi orari che __________ le faceva pervenire mensilmente, la __________ ha in sostanza avallato per atti concludenti non solo il contenuto di tali documenti ma anche il modo d'agire del suo dipendente per quanto attiene alla notifica delle sue presenze sul posto di lavoro. Dall'istruttoria di causa è emerso che anche per gli altri collaboratori della convenuta, attivi presso il suo ufficio di progettazione, vigeva una simile prassi e che nessuna particolare procedura per la richiesta e l'autorizzazione dello svolgimento di ore di lavoro supplementari era stata predisposta dal loro datore di lavoro. Pertanto, non può essere condivisa la tesi giusta la quale l'appellato avrebbe dovuto rivolgersi al direttore del cantiere di __________, __________, per ottenere il permesso di lavorare oltre il tempo dovuto. Essa risulta oltretutto in aperta contraddizione con quanto sostenuto inizialmente dalla __________, secondo la quale il solo soggetto che avrebbe potuto rilasciare una simile autorizzazione era l'amministratore unico della società, __________.
4.1. Resta a questo punto da esaminare il calcolo effettuato dal Pretore per stabilire il compenso dovuto all'attore. L'appellante sostiene infatti che la maggiorazione salariale del 25% prevista dall'art. 321c cpv. 3 CO non sarebbe applicabile nel caso concreto, poiché tale norma non è imperativa e perché né il contratto di lavoro, né il regolamento interno prevedevano una tale possibilità. La censura risulta destituita di fondamento e, come tale, dev'essere respinta.
4.2. L'art. 321c cpv. 3 CO costituisce una disposizione parzialmente imperativa; le parti possono sì derogarvi, ma solamente attraverso un accordo scritto o per mezzo di una clausola contenuta in un contratto normale di lavoro o in una convenzione collettiva di lavoro. Il semplice fatto che tale norma non sia contemplata dagli art. 361 e 362 CO, i quali enumerano le disposizioni assolutamente o relativamente imperative, è irrilevante poiché gli elenchi previsti da entrambe queste norme non sono esaustivi (DTF 124 III 469 consid. 2a con numerosi riferimenti). In concreto, non risulta che sia data una delle citate condizioni per derogare all'applicazione di questa disposizione. D'altronde neppure l'appellante non ha mai sostenuto ciò. Per questo motivo, alla luce anche del chiaro rinvio alle regole del CO contenuto sia nel contratto di lavoro che nel regolamento interno ad esso allegato, non vi è alcun dubbio che la maggiorazione salariale del 25% per le ore di lavoro supplementari prevista dall'art. 321c cpv. 3 CO trova piena applicazione al caso di specie. Tenuto conto di tutto quanto precede, nonché di un salario orario di fr. 46,27 - peraltro mai contestato - dev'essere dunque riconosciuta all'appellato un'indennità di fr. 27'472,80, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1998, per le 475 ore di lavoro straordinario da lui prestate, così come stabilito nel giudizio pretorile.
5. Ne discende la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la completa soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 31 maggio 2002 della __________, è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 750.spese fr. 50.totale fr. 800.già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'300.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario