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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.04.2003 12.2002.105

April 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,059 words·~10 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2002.105

Lugano 2 aprile 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00028 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 22 febbraio 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

Contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11'716.95 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a quell'importo, dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Bellinzona;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 maggio 2002 ha respinto, facendo obbligo all'UE di Bellinzona di annullare l'esecuzione in questione;

appellante l'attrice con atto di appello 23 maggio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 8 luglio 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                   1.   Tra il 1996 ed il 1998 __________, ditta che si occupa tra l'altro di import-export e di vendita all'ingrosso di vestiario per bambini, ha fornito diversi quantitativi di merce al negozio di abbigliamento gestito a __________ dalla __________. Il 13 ottobre 1998 quest'ultima società è stata dichiarata fallita.

                                   2.   Per far in modo che __________ continuasse a rifornire il negozio in questione, che sarebbe però stato gestito da una nuova società, costituita il 30 ottobre 1998 con la denominazione __________, il promotore di quest'ultima, __________, ha rilasciato il 15 ottobre 1998 all'indirizzo della società fornitrice la seguente dichiarazione: "Le soussigné, Monsieur __________, administrateur de la nouvelle société en formation s'engage personellement par la présente à payer les factures dues à __________ par la nouvelle société en formation … si celle-ci ne les a pas payées dans le délai de deux mois, selon la convention Suisse du textile" (doc. E).

                                   3.   Con la petizione in rassegna __________, ritenendo che il doc. E costituisse una garanzia ex art. 111 CO, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 11'716.95 più interessi, somma corrispondente al saldo di due fatture che non erano state a suo tempo solute da __________, una di fr. 11'793.30 (doc. G, per la quale erano già stati versati acconti in ragione di fr. 6'900.-) e l'altra di fr. 6'823.65 (doc. F), nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a quella somma, dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Bellinzona.

                                         Il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che la merce oggetto della prima fattura era stata a suo tempo sottratta dal negozio della __________ prima dell'erezione dell'inventario di fallimento dal parte dell'UEF, per cui la sua successiva rifatturazione ad __________ ad opera dell'attrice era illecita e dunque nulla (art. 20 CO); in ogni caso l'impegno assunto nel doc. E altro non era che una fideiussione nulla per vizio di forma.

                                   4.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione, ordinando nel contempo all'UE di Bellinzona -così richiesto dal convenuto- di annullare l'esecuzione promossa nei suoi confronti. Il giudice di prime cure, dopo aver appurato che la merce di cui al doc. G non era stata oggetto di rifatturazione, ha concluso per l'infondatezza delle tesi delle parti sulla natura del doc. E: mentre una fideiussione non poteva entrare in linea di conto già per il mancato ossequio dei requisiti di forma, l'art. 111 CO risultava a sua volta inapplicabile in considerazione della norma speciale di cui all'art. 783 cpv. 2 e 3 CO, che sanciva la responsabilità personale e solidale di coloro che avevano agito in nome della società a garanzia limitata prima della sua iscrizione a RC, segnatamente nel caso in cui le obbligazioni da essi contratte non fossero state assunte dalla società entro 3 mesi dalla sua iscrizione. Ora, secondo il Pretore, nel caso di specie __________, per atti concludenti, aveva senz'altro assunto nel termine trimestrale l'obbligazione relativa alla merce di cui al doc. G, liberando con ciò il convenuto; quanto alla fattura di cui al doc. F, la stessa non poteva per contro concernere il convenuto, non essendo stato provato che l'impegno di cui al doc. E potesse essere esteso anche alle obbligazioni contratte dalla società dopo la sua iscrizione a RC.

                                   5.   Con l'appello qui in esame, l'attrice chiede di riformare il giudizio di prima sede nel senso di accogliere la petizione. Dopo aver contestato l'applicabilità dell'art. 783 cpv. 2 e 3 CO, essa ribadisce in sostanza che l'impegno di cui al doc. E dev'essere inteso quale garanzia ai sensi dell'art. 111 CO.

                                         Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   È decisamente a torto che nel caso di specie il Pretore ha ritenuto applicabile l'art. 783 cpv. 2 e 3 CO, norma che -come detto- si riferisce alle obbligazioni che i promotori di una società a garanzia limitata hanno assunto a nome della costituenda società e conclude, a determinate condizioni, per una loro responsabilità personale e solidale. L'impegno assunto dal convenuto con la dichiarazione di cui al doc. E è in effetti diverso e prevede una sua responsabilità personale, senza possibilità di liberazione in caso di assunzione del relativo impegno da parte della società entro 3 mesi dalla sua iscrizione, alla sola condizione che quest'ultima non abbia provveduto entro 2 mesi al pagamento delle fatture dovute all'attrice.

                                   7.   Prima di chinarsi sulla qualifica giuridica da attribuire all'impegno di cui al doc. E, è opportuno pronunciarsi su due questioni che, pur non decisive, meritano pur sempre di essere trattate.

                                7.1   Innanzitutto si osserva che con l'appello l'attrice non ha assolutamente censurato la tesi pretorile, secondo cui la fattura di cui al doc. F (di fr. 6'823.65) non poteva essere messa a carico del convenuto in quanto non era stato provato che l'impegno da lui assunto potesse essere esteso anche alle obbligazioni contratte dalla società dopo la sua iscrizione a RC. L'argomentazione del giudice di prime cure, non oggetto di contestazione, è da considerare acquisita (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 30 ad art. 307), per cui, limitatamente a questo importo, la pretesa attorea dev'essere respinta.

                                7.2   Le opinioni delle parti continuano a divergere, anche a questo stadio della lite (cfr. appello p. 5-6 e osservazioni all'appello p. 2-5), laddove si tratta di stabilire se la merce di cui al doc. G (con un saldo di fr. 4'893.30) sia stata a suo tempo distratta dal fallimento della società __________ e in seguito rifatturata, illecitamente, ad __________. La questione è in realtà irrilevante per l'esito del presente giudizio e può dunque essere lasciata indecisa: in effetti, se l'accordo di cui al doc. E dovesse essere considerato una garanzia, per sua natura indipendente, il convenuto sarebbe tenuto a darvi seguito anche nel caso in cui l'obbligazione che ne sta alla base, ovvero la fornitura di merce e la successiva fatturazione, dovesse rivelarsi nulla ai sensi dell'art. 20 CO (DTF 125 III 305 consid. 2b); viceversa, se dovesse trattarsi di una fideiussione, per sua natura accessoria, il convenuto non potrebbe in ogni caso essere chiamato in causa, stante la sua nullità già per motivi di forma (art. 493 cpv. 1 e 2 CO).

                                   8.   Decisiva per l'esito della lite è in definitiva la qualifica giuridica da attribuire all'impegno assunto dal convenuto nel doc. E: mentre quest'ultimo ritiene che si tratti di una fideiussione nulla per vizi di forma, l'attrice propende per una garanzia indipendente.

                                8.1   La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto la difficoltà nello stabilire se una determinata pattuizione costituisca una fideiussione ex art. 492 CO o una semplice garanzia ai sensi dell'art. 111 CO (II CCA 3 dicembre 1996 in re R./I. Inc.), ritenuto che il criterio di distinzione essenziale risiede nel carattere accessorio della prima, ma non invece della seconda, per raffronto all'obbligazione del debitore principale: in sostanza, mentre il fideiussore assicura al creditore la solvenza del debitore principale o l'adempimento del contratto da parte di questi, il garante assicura una prestazione come tale, un risultato, indipendente dall'obbligo del terzo (DTF 125 III 305 consid. 2b, 113 II 434 consid. 2b; I CCTF 7 giugno 1999 in re B./B. SA; II CCA 25 maggio 2001 in re B./D., 22 maggio 2002 in re M. SA/B.; Kleiner, Bankgarantie, 4. ed., Zurigo 1990, n. 5.01 e 5.06-5.012).

                                8.2   In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a, 121 III consid. 4b/aa).

                                8.3   Nel caso di specie, l'esame delle circostanze consente tutto sommato di concludere per l'assenza di una garanzia, a favore di una fideiussione (pacificamente nulla per vizio di forma).

                                         L'istruttoria di causa non ha invero permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché il convenuto si è assunto l'impegno di cui al doc. E. L'interpretazione in base al principio dell'affidamento, che così s'impone, fa per contro propendere per l'esistenza di una fideiussione: il fatto che il convenuto si sia impegnato a pagare, in vece di __________, non solo le fatture dell'attrice a lei indirizzate, ma soprattutto le fatture da essa dovute ("factures dues") permette in effetti di ritenere -senza tema di smentita- che egli intendesse assumersi unicamente le obbligazioni contrattuali effettivamente esistenti e non dunque quelle eventualmente nulle o invalidate, dal che il chiarissimo carattere accessorio dell'impegno (DTF 125 III 305 consid. 2c, 113 II 434 consid. 2c; cfr. pure DTF 111 II 276 consid. 2c, relativa all'esecuzione di "pagamenti contrattuali"). Ma, a prescindere da quanto precede, altri indizi concorrono a far concludere per l'esistenza di una fideiussione: innanzitutto il fatto che il convenuto non si è impegnato a risarcire un eventuale danno in caso di mancato adempimento da parte del debitore, ma ha promesso l'adempimento stesso, in altre parole che l'impegno da lui assunto è del tutto identico a quello del debitore (DTF 125 III 305 consid. 2b, 113 II 434 consid. 3b; Pestalozzi, Basler Kommentar, 2. ed., N. 28 ad art. 111 CO); il fatto che nell'impegno si faccia riferimento, quanto meno indirettamente, al contratto tra l'attrice e __________ -nonostante di quest'ultima non fosse ancora nota la ragione sociale- e alle relative fatturazioni; a favore della fideiussione parla pure la circostanza che l'impegno in questione sia stato assunto da una persona fisica e non invece da una società (DTF 113 II 434 consid. 2c; Pestalozzi, op. cit., N. 26 ad art. 111 CO con rif.); infine, se dovessero ancora sussistere dei dubbi tra la garanzia e la fideiussione, esiste in ogni caso una presunzione a favore di quest'ultima, trattandosi dell'impegno meno oneroso per la parte che si è obbligata (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 7. ed., Zurigo 1998, Vol. II, n. 4082; Pestalozzi, op. cit., N. 25 ad art. 111 CO; DTF 113 II 434 consid. 2c con rif.; II CCA 21 dicembre 1993 in re I./B., 3 dicembre 1996 in re R./I. Inc.).

                                   9.   Ne discende la conferma del giudizio di prima sede, sia pure per altri motivi rispetto a quelli addotti dal Pretore, e la conseguente reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 23 maggio 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    380.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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