Incarto n. 12.2001.00096
Lugano 16 maggio 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Bernasconi Roberta (giudice supplente)
segretario:
Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00368 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10 maggio 1999 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________
nella quale è intervenuta in lite, in via accessoria, a fianco del
convenuto la __________
(rappr. dall'__________)
in materia di restituzione del deposito che il Pretore, con sentenza 12 giugno 2001, ha accolto condannando il convenuto a restituire all'attrice l'importo di fr. 20'000.-- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1998 e, a seguito di domanda riconvenzionale, obbligando pure l'attrice a versare al convenuto l'importo di fr. 675.--.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 4 luglio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione, mentre la controparte, con osservazioni 4 settembre 2001, postula la reiezione dell'appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. Il 15 novembre 1990 i coniugi __________ e __________, nata __________, hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, dalla ditta __________ la casa d'abitazione di cui al mapp. 1408 di Taverne per l'importo di fr. 590'000.--. Un residuo del prezzo di vendita di fr. 20'000.-- fu depositato, per accordo tra le parti, presso il notaio __________ (che aveva rogato l'atto notarile di compravendita) e tale doveva rimanere fino al momento in cui fossero definite le contestazioni tra le parti contraenti a proposito di pretese vantate dai compratori per asserita inesecuzione del contratto di compravendita.
2. Nel 1993 la ditta __________ è fallita. Fra gli attivi figurava una pretesa di fr. 35'195.--, comprensiva del saldo della compravendita di fr. 20'000.--, nei confronti dei coniugi __________ che l'hanno contestata. A loro volta i signori __________ avevano insinuato un loro credito di fr. 100'796.-- per pretesi difetti della casa. A seguito di una causa di contestazione della graduatoria, promossa dall'avv. __________ (creditore della fallita per note professionali), la pretesa risarcitoria dei signori __________ è stata stralciata.
3. Nel marzo 1996 i coniugi __________ hanno ottenuto lo scioglimento per divorzio del loro matrimonio e la casa di __________ è stata attribuita in proprietà esclusiva alla signora __________ che si è assunta tutti gli oneri gravanti la proprietà.
4. Nel frattempo l'avv. __________ ha dichiarato all'amministrazione del fallimento di vantare, in un primo tempo, un diritto di pegno sulla somma presso di lui depositata di fr. 20'000.-- e, in seguito, di esercitare il diritto alla compensazione su quello stesso importo. L'amministrazione ha contestato entrambe le pretese ed ha chiesto all'avv. __________ di liberare a suo favore la somma depositata senza tuttavia nulla ottenere.
5. Una creditrice del fallimento, la __________, ha ottenuto la cessione dei crediti contestati ai sensi dell'art. 260 LEF, ivi compreso quello vantato nei confronti dei signori __________ e, a seguito di trattative extragiudiziali ha accettato di ottenere il pagamento di fr. 13'000.-- a saldo di ogni pretesa.
6. La signora __________, dopo aver pagato quest'importo, ha chiesto all'avv. __________ la liberazione a suo favore della somma presso di lui depositata, senza successo. Ha così promosso la causa che ci occupa che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha accolto poiché la massa fallimentare, con la cessione del credito ex art. 260 LEF, avrebbe perso ogni diritto nei confronti dei debitori e di riflesso ogni diritto sulla somma depositata e poiché l'attrice sarebbe legittimata a chiedere da sola, e non insieme all'ex marito, la restituzione del deposito dal momento che, con la liquidazione del regime matrimoniale, è divenuta unica proprietaria della casa con l'aggravio di tutti gli oneri riguardanti tale abitazione.
7. Delle argomentazioni dell'appellante che chiede la reiezione della petizione e di quelle dell'appellata che postula la riconferma del giudizio pretorile si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
8. Il Pretore afferma, genericamente, che tra le parti si è perfezionato un contratto di deposito ai sensi degli art. 472 e seg. CO. Se così fosse la pretesa di restituzione, impregiudicata ancora la questione a sapere se di fronte a due depositanti uno solo possa far valere il diritto, dovrebbe trovare immediata protezione, senza necessità di altre argomentazioni, ai sensi dell'art. 475 CO per il quale il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata (o uguale somma per l'art. 481 CO) quand'anche fosse stato convenuto un termine per il deposito.
Le parti ed il primo giudice non si avvedono però che quel deposito, così come avvenuto e per le sue finalità, è quello particolare dell'art. 480 CO per il quale se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, una cosa su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti, il depositario non potrà restituirla se non col consenso degli interessati o dietro ordine del giudice. È vero che furono i coniugi __________ a depositare materialmente la somma ma è altrettanto vero che quell'importo era preteso dalla __________ la quale è stata senz'altro d'accordo con il deposito, quale garanzia del suo credito, nella attesa che le contestazioni fossero risolte. Tale situazione è pacificamente confermata dalla stessa attrice quando, nella sua petizione, dà ragione del deposito indicando quanto affermato dall'avv. __________ in altra procedura, ossia che "tale somma, per accordo tra venditrice e compratori, doveva restare depositata presso l'attore (n.d.r. l'avv. __________) finché fosse finita la contestazione tra le parti contraenti a proposito di pretese vantate dai convenuti (n.d.r. signori __________) verso la venditrice per asserita inesecuzione del contratto di compravendita…" (cfr. petizione punto 2).
Ne discende che l'avv. __________, quale depositario-sequestratario dell'art. 480 CO, non può restituire la somma se non a seguito di accordo tra gli interessati o dopo decisione giudiziaria che però deve veder coinvolte le parti stesse e che gli è processualmente e materialmente estranea (OR-Wetter, art. 480 N. 2). Nella lite attorno a chi debba essere liberato l'importo depositato il depositario non ha quindi legittimazione passiva.
L'esame della carenza di legittimazione, trattandosi di requisito per la proponibilità materiale dell'azione e quindi di verifica del diritto federale, va effettuato d'ufficio dal giudice (DTF 96 II 123) sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1) che, nella fattispecie concreta, concludono appunto per l'evidente mancanza di legittimazione dell'avv. __________ ad essere convenuto in causa.
Già per questo solo motivo la petizione dev'essere respinta mentre non torna più conto stabilire se la sola signora __________ è legittimata ad agire e contro chi (la Massa fallimentare __________ oppure la cessionaria, ex 260 LEF, __________ qualora la somma depositata dovesse essere considerata quale diritto accessorio compreso nella cessione ai sensi dell'art. 170 cpv. 1 CO).
9. Le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza della parte attrice ed appellata.
Per i quali motivi
visto l'art. 480 CO
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 4 luglio 2001 è accolto e di conseguenza la sentenza 12 giugno 2001 del Pretore di Lugano è così riformata:
1. La petizione 10 maggio 1999 di __________ è respinta.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 1'000.-- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attrice, pure tenuta a rifondere alla controparte l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Invariato
4. Invariato
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-b) spese fr. 50.-totale fr. 600.-già anticipati dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte fr. 600.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario