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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.11.2001 12.2001.89

November 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,165 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00089

Lugano 21 novembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00034 della Pretura del Distretto di Riviera promossa, con petizione 9/11 dicembre 1985, da

__________ rappr. dall' avv. __________  

contro

__________ rappr. dall' avv. __________      

che il Pretore, con sentenza 28 maggio 2001, ha respinto caricando alla parte attrice le     tasse e le spese di giudizio ed un'indennità di Fr. 10'000.- a favore della convenuta.

Appellante quest'ultima, con atto d'appello 18 giugno 2001, nei soli confronti del dispositivo riguardante le ripetibili che chiede siano determinate, a suo favore, in Fr. 240'750.-, mentre la controparte, con osservazioni 20 agosto 2001, vi si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'attrice ha rimproverato alla convenuta di essersi illecitamente appropriata di conoscenze e di processi di fabbricazione, di sua esclusiva titolarità, e di averne fatto uso producendo e commercializzando un reattore epitassiale, copiando in definitiva un suo ritrovato originale. Per queste violazioni avrebbe subito un pregiudizio della sua attività quantificato, nelle conclusioni di causa, in Fr. 5'205'000.- che ha chiesto che la controparte fosse condannata a pagarle oltre a Fr. 100'000.- per torto morale.

                                         Tutte le domande dell'attrice sono state respinte dal Pretore con sentenza 28 maggio 2001 nella quale, alla parte convenuta, è stata riconosciuta un'indennità per ripetibili di Fr. 10'000.-.

                                   2.   L'attrice non ha ricorso contro il dispositivo di merito della sentenza del Pretore, che è così cresciuto in giudicato, mentre la convenuta, con l'appello all'esame, critica il dispositivo sulle ripetibili che chiede le siano riconosciute, in funzione del valore di causa e della Tariffa dell'Ordine degli avvocati, in Fr. 240'750.-.

                                         Con le osservazioni all'appello, la controparte ne chiede la reiezione con conferma della valutazione del Pretore.

                                         Dei motivi a sostegno delle conclusioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

                                   3.   Giusta l'art. 150 CPC l'indennità per ripetibili è fissata, nella misura in cui è destinata a coprire gli onorari di patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (RL 3.2.1.1.2). Questa prevede che in ogni pratica avente un valore determinato o determinabile l'onorario dell'avvocato è stabilito in conformità a percentuali scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima l'onorario va commisurato caso per caso secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non vincola il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                               3.1.   Ciò premesso, occorre chiarire anzitutto l'entità del valore litigioso, per la cui determinazione fanno stato le norme della procedura civile (art. 9 cpv. 2 TOA). Ora, l'art. 5 CPC stabilisce che se l'oggetto della lite è valutabile in denaro, come nella fattispecie, il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 5 CPC). La domanda iniziale di risarcimento, fatta eccezione per l'indennità richiesta per torto morale, non era partitamente indicata, in petizione, ma riservata a dopo l'aver conosciuto le risultanze di istruttoria. Con le conclusioni di causa 10 settembre 1997 la parte attrice ha determinato la propria pretesa di risarcimento nell'utile netto conseguito dalla controparte con la vendita di reattori epitassiali e meglio in Fr. 5'205'000.-, ossia nel 30% di Fr. 17'350'000.- di ricavo delle vendite nel periodo 1986/1990. Tale importo è stato definito quale "valore di causa" assieme a quello per torto morale nell' intestazione dell'allegato di conclusioni e corrisponde all'importo (Fr. 5'000'000.-) che la stessa attrice, già all'inizio della causa, aveva chiesto quale garanzia a carico di __________ qualora la domanda cautelare intesa ad inibire la commercializzazione del reattore epitassiale non fosse stata accolta. Non vi può, così, essere dubbio sul valore di causa che è quello indicato, con le conclusioni, dalla stessa parte attrice. Questa non può ora, in buona fede, rifarsi all'apprezzamento di questa stessa Camera nel determinare, nell'agosto 1989 e quando l'istruttoria di merito ancora non era stata eseguita, in Fr. 1'000'000.- il valore litigioso nell'ambito di una procedura cautelare dello stesso processo.

                                         Del resto l'aumento, in corso di procedura, delle pretese creditorie di una parte comporta l'adeguamento del valore di causa anche in funzione della determinazione di spese e ripetibili (Schuller, Die Berechnung des Streitwertes, pag. 113).

                                         Occorre pertanto dipartirsi da un valore di causa di Fr. 5'305'000.-.

                               3.2.   Per pratiche il cui valore eccede fr. 1'500'000.–, come in concreto, l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede un onorario dell'avvocato compreso fra il 3 e il 6% del valore medesimo. Tenuto conto dei criteri generali posti dall'art. 8 TOA e quindi della lunga procedura, dei numerosi atti di causa e d'istruttoria compiuti e del non semplice tema della lite ma anche del fatto che la parte convenuta non ha allestito l'allegato conclusionale, evitando così un impegno sicuramente dispendioso che rappresenta una buona percentuale dell'attività complessiva di patrocinio considerata dalle aliquote della TOA, questa Camera ritiene adeguato applicare la percentuale inferiore del 3%. Si ha così un'indennità ripetibile di Fr. 165'000.- (3% di Fr. 5'305'000.-) che non risulta obiettivamente esagerato.

                                   4.   Appare, di conseguenza, palese l'eccesso di apprezzamento in cui è incorso il Pretore e l'importo di fr. 10'000.– fissato dal primo giudice - persino inferiore a quello che, nel 1989, questa Camera aveva stabilito per una procedura cautelare nello stesso processo - denota perciò tutta la sua palmare inadeguatezza.

                                         Contrariamente all'argomento dell'appellata, le ripetibili della cautelare non vanno computate in quelle per la causa di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 5).

                                   5.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio dell'art. 148 cpv. 2 CPC. La tassa di giustizia tiene conto della portata pecuniaria del litigio. Quanto al grado di soccombenza, l'appellante risulta vittoriosa per 2/3 e in funzione di tale percentuale vanno ripartite le spese e le ripetibili della procedura d'appello.

Per i quali motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 28 maggio 2001 del Pretore del distretto di Riviera è così riformato:

                                         2. La tassa di giustizia di Fr. 5'000.- e le spese di Fr. 5'248.80

                                        vanno a carico di di __________ S.p.A., la quale rifonderà alla

                                        controparte Fr. 165'000.- di ripetibili.

                                   2.   La tassa di giudizio della procedura d'appello in Fr. 1'450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'500.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico per 1/3 e per i rimanenti 2/3 sono a carico di __________ la quale rifonderà a __________ l'importo di Fr. 2'500.- per parte di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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