Incarto n. 12.2001.00083
Lugano 12 marzo 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00193 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 settembre 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50'311.oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 42'716.-;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo imprecisato, quantificato all'udienza preliminare in fr. 200'000.oltre interessi e ridotto in sede conclusionale a fr. 188'032.-;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 maggio 2001, con cui ha accolto la petizione per fr. 8'960.- oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti, l'attore con atto di appello 11 giugno 2001 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 35'483.65 con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il convenuto con atto di appello 12 giugno 2001 con cui chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 63'979.75, pure protestando spese e ripetibili delle due sedi;
viste le osservazioni 13 luglio e 10 agosto 2001 con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con la petizione in rassegna l'arch. __________ ha convenuto in causa __________ per ottenere il saldo dell'onorario per la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'edificazione di una casa bifamigliare ad __________.
Il convenuto si è opposto alla petizione e ha inoltrato una domanda riconvenzionale, contestando in sostanza la nota professionale e rimproverando all'architetto tutta una serie di violazioni contrattuali.
2. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 8'960.e respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, richiamate correttamente le norme di legge applicabili a cui si può tranquillamente rinviare - ha innanzitutto stabilito che l'opera in questione era costata complessivamente fr. 1'355'526.-; atteso che l'attore ad un certo momento aveva optato per una soluzione tecnicamente più onerosa (getto in contemporanea dei rivestimenti) senza avvisare il committente, il Pretore ha tuttavia ritenuto di ridurre a fr. 1'303'526.- l'importo determinante per l'onorario, per cui al professionista, vista una percentuale applicabile del 13.01% e accertata l'effettuazione del 98% delle prestazioni fatturabili, in base al contratto SIA (doc. A) spettavano fr. 182'816.65 oltre alle spese di fr. 4'484.25, dal che, dedotti gli acconti già ricevuti, risultava un saldo a suo favore di fr. 36'300.90. Ritenuto che il getto in contemporanea, oltre a ridurre l'onorario dell'attore, aveva causato al convenuto una maggior spesa e dunque un danno di fr. 52'000.- e considerato che quell'intervento aveva però comportato un maggior valore dell'opera quantificabile equitativamente in fr. 30'000.-, il primo giudice ha ridotto il credito dell'attore di fr. 22'000.-. Accertata pure la responsabilità di quest'ultimo per alcune infiltrazioni d'acqua, egli ha ammesso un'ulteriore riduzione di fr. 3'600.-. Altri fr. 1'740.- sono stati infine dedotti per alcune crepe nella bordura del betoncino e sotto le coperture di marmo nel muro all'entrata, per il ripristino dello scarico del camino nella lavanderia e per la sostituzione della porta di rifornimento del tank.
3. Entrambe le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza: l'attore ha chiesto di aumentare il suo credito a fr. 35'483.65, contestando che il getto in contemporanea dei rivestimenti potesse in concreto comportare una riduzione dell'importo determinante per il calcolo dell'onorario, che era invece di fr. 1'328'644.10, e un risarcimento danni da parte sua; il convenuto ha invece chiesto di respingere la petizione e di ammettere la domanda riconvenzionale per fr. 63'979.75, ritenendo nella fattispecie una percentuale applicabile del 12.97% e l'effettuazione da parte dell'attore di prestazioni in ragione del 92%, contestando l'esistenza e l'ammontare del plusvalore conseguente al getto in contemporanea, auspicando un risarcimento danni di fr. 10'200.- per le infiltrazioni riscontrate e infine ritenendo l'attore responsabile per non aver potuto recuperare dall'impresa di costruzioni, ora fallita, fr. 25'594.- a seguito della difettosità dell'opera da essa eseguita.
Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
4. Passando ad esaminare le censure sollevate dalle parti, è innanzitutto a ragione che l'attore rimprovera al primo giudice di aver ritenuto che il getto in contemporanea dei rivestimenti potesse comportare una riduzione del suo onorario e l'obbligo da parte sua di risarcire determinati importi al convenuto: in effetti, se è vero che in sede di risposta (p. 11) quest'ultimo aveva lamentato tale circostanza di fatto, è però altrettanto vero che in sede conclusionale egli non ha più ritenuto di riproporla, di modo che il giudice non era più autorizzato a prenderla in considerazione, e ciò nemmeno se in tal modo avesse eventualmente ritenuto di meglio salvaguardare la posizione della parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e 14 ad art. 86; IICCA 27 febbraio 2002 in re B. e llcc./B.). Ad ogni buon conto l'attore in sede d'interrogatorio formale aveva precisato che l'operazione era stata a suo tempo concordata con l'impresa, l'ingegnere ed il convenuto (ad 13b), senza la presenza del suo collaboratore __________, così che in definitiva l'aumento dei costi che ne era derivato nemmeno costituiva una violazione contrattuale.
5. Le divergenze tra le parti con riferimento al calcolo dell'onorario dovuto all'attore possono essere evase nel seguente modo:
a. Non potendosi ammettere - come detto - la deduzione per il getto in contemporanea dei rivestimenti, l'importo determinante per il calcolo dell'onorario è senz'altro quello di fr. 1'355'526.20 accertato dal perito giudiziario (verbale p. 59).
b. Il tasso applicabile, calcolato secondo il contratto, è del 12.92% (= 5.99 + 767 : radice cubica di 1'355'526.20, cfr. perizia p. 45).
c. Più complesso è invece il discorso in merito alle prestazioni svolte dall'attore, che secondo il primo giudice ed il perito (verbale p. 59) ammontavano al 98% di quelle fatturabili, mentre secondo il convenuto si limitavano al 92%.
Il convenuto non ritiene in primo luogo decisivo il fatto che in udienza il perito abbia modificato la valutazione resa nella perizia circa l'esecuzione della posizione "preventivo dettagliato", ritenuta non svolta (deduzione del 7%), considerandola ora parzialmente svolta (deduzione del 2%), ed ipotizza che nell'occasione l'esperto si sia basato su semplici supposizioni e non sui fatti, invece correttamente considerati nella perizia, elaborata verosimilmente dai suoi collaboratori. A torto. Fosse per ipotesi anche vero che la perizia non è stata elaborata direttamente dal perito ma dai suoi collaboratori - ciò che non è per nulla provato e comunque non è a priori escluso dalla dottrina, che in effetti ammette che il perito possa far capo, in limitata misura, ad ausiliari (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 p. 167) - è però altrettanto vero che egli, apponendo la sua firma, di fatto se n'è assunto l'intera responsabilità. In ogni caso il fatto che in sede di audizione orale egli, una volta preso atto delle argomentazioni dell'attore, abbia ritenuto di modificare questa ed altre valutazioni non permette ancora di concludere che egli non fosse sufficientemente a conoscenza dell'incarto e che dunque quanto addotto nella perizia fosse in generale maggiormente attendibile delle sue considerazioni verbali: in sede di delucidazione della perizia egli ha anzi dato prova di conoscere a fondo l'incarto e in concreto la modifica della sua precedente valutazione in merito alla posizione "progetto di dettaglio", motivata dal fatto che gli importi in seguito indicati dall'attore nel preventivo doc. B dovevano pur essere il risultato di un determinato calcolo, appare invero più che logica e può senz'altro essere condivisa.
Può di contro essere ammessa, almeno in ragione del 50%, l'altra deduzione dell'1% per la mancata effettuazione della posizione "collaudo e direzione dei lavori in garanzia": nonostante il diverso parere del perito giudiziario e dello stesso attore (interrogatorio formale ad 10), alcuni testi hanno infatti riferito della mancata effettuazione dei collaudi per le opere in pietra naturale, da elettricista e da impresario (testi __________, __________ e __________, verbale p. 16, 20 e 33), così che in definitiva si può concludere che l'attore ha effettivamente svolto il 97.5% delle prestazioni fatturabili.
Di principio l'attore potrebbe dunque pretendere un onorario calcolato su di un costo dell'opera di fr. 1'355'526.20, una percentuale del 12.92% e il 97.5% di prestazioni fatturabili. Avendo egli chiesto in questa sede che il calcolo fosse effettuato solo sull'importo di fr. 1'328'644.10 - importo inizialmente indicato dal perito (perizia p. 20 e 45), ma da lui in seguito rettificato come indicato più sopra - il che giustifica di applicare un tasso del 12.97% - il tasso di 13.01% postulato dall'attore è in effetti eccessivo (cfr. supra lett. b), mentre il convenuto auspicava per l'appunto il riconoscimento di una percentuale del 12.97% - si ha che a suo favore può unicamente essere riconosciuta la somma di fr. 184'818.70 (= 1'328'644.10 x 12.97% x 1 x 1.1 x 97.5%).
6. Il convenuto chiede che per le infiltrazioni riscontrate l'attore sia reso responsabile non sono in ragione di fr. 3'600.- bensì per fr. 10'200.-. A ragione. Il perito giudiziario ha in effetti confermato che, escluso quanto già indicato dal perito a futura memoria (p. 28, fr. 12'000.-), il costo per ovviare alle infiltrazioni, di cui la direzione lavori era pacificamente responsabile in ragione del 30% (perizia a futura memoria p. 27), era di fr. 10'000.- circa per scongiurare l'infiltrazione nella soletta e di altri fr. 12'000.- per eliminare l'infiltrazione dovuta alle forti piogge (perizia p. 30 e seg.).
7. Infondata è infine la richiesta del convenuto di rendere l'attore responsabile del minor valore dell'opera di fr. 25'594.-, che a suo dire non ha potuto essere recuperato dall'impresario costruttore, nel frattempo fallito. A prescindere dalla manifesta irricevibilità della domanda, formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC) - negli allegati preliminari il convenuto aveva sì lamentato la mancata tempestiva notifica dei difetti (risposta p. 8 e 10), ma aveva unicamente specificato che ciò avrebbe avuto come conseguenza la mancata prestazione di adeguate garanzie (risposta p. 12 e seg.) - la pretesa è pure infondata anche nel merito, in quanto il convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare che l'attore avesse omesso di notificare tempestivamente i difetti all'impresa: il fatto che in una lettera interlocutoria (doc. 12) l'avvocato di quest'ultima possa aver dichiarato (ovviamente per non pregiudicare la posizione del proprio cliente, a cui era chiesta una riduzione della mercede) che la notifica dei difetti era stata tardiva e il fatto che il teste __________ abbia riferito che per quanto di sua conoscenza la direzione lavori non aveva notificato alcun difetto importante (verbale p. 33) non provano in effetti nulla, tanto più che in sede di prova a futura memoria lo stesso convenuto aveva addirittura affermato il contrario (istanza 6 agosto 1993 p. 3, inc. n. 110/93 richiamato doc. I°); anche il teste __________ (verbale p. 11 e 13), che curava la direzione lavori per contro dell'attore, aveva del resto dato atto dell'esistenza di contestazioni nei confronti dell'impresa.
8. Riassumendo, il credito a favore dell'attore può essere quantificato in fr. 27'362.95 (fr. 184'818.70 onorario + fr. 4'484.25 spese ./. fr. 150'000.- acconti ./. fr. 10'200.- danno per infiltrazioni ./. fr. 1'740.- altri danni).
9. Ne discende il parziale accoglimento di entrambi gli appelli.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento dell’appello 11 giugno 2001 dell'arch. __________ e dell’appello 12 giugno 2001 di __________ la sentenza 21 maggio 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________, è tenuto a versare all'attore arch. __________, l'importo di fr. 27'362.95 oltre interessi al 5% dal 19 settembre 1994.
§ La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, da anticipare dall'attore, e le spese peritali di fr. 7'791.20 (di cui fr. 7'391.20 per metà spese peritali), da anticipare dall'attore nella misura ancora scoperta, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese relative all'appello 11 giugno 2001 dell'arch__________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.b) spese fr. 20.-
T otale fr. 1’000.da anticiparsi dall’attore, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Le spese relative all'appello 12 giugno 2001 di __________ consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’480.b) spese fr. 20.-
T otale fr. 1’500.da anticiparsi dal convenuto, restano a suo carico per 7/8 e per 1/8 sono poste a carico dell'attore, al quale il convenuto rifonderà fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario