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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2001 12.2001.72

September 27, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,568 words·~8 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00072

Lugano 27 settembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa a procedura speciale - inc. no. DI.2001.00036 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 12 gennaio 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'Ufficio __________

con cui l’istante ha chiesto che la decisione di messa in liquidazione fosse revocata e che di conseguenza l'Ufficio dei registri desse seguito alle necessarie iscrizioni;

domanda cui il convenuto non si è opposto, e che il Pretore con sentenza 9 maggio 2001 ha respinto;

appellante l'istante con atto di appello 16 maggio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 7 giugno 2001 si è rimesso al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con decisione 7 settembre 2000 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, in accoglimento dell'istanza 17 agosto 2000 dell'Ufficio dei registri volta ad ottenere giusta l'art. 727f CO la nomina di un ufficio di revisione per la __________, ha provveduto a nominare quale suo revisore la __________ ed ha nel contempo assegnato alla società un termine di 20 giorni per versare l'anticipo per l'onorario di quest'ultima con la comminatoria che il mancato versamento nei termini avrebbe comportato l'immediato e automatico scioglimento della società ad opera dell'Ufficio dei registri e l'iscrizione dell'amministratore unico quale liquidatore (inc. no. DI.2000.00564).

                                   2.   Il 13 ottobre 2000, preso atto del mancato versamento nel termine, l'Ufficio dei registri ha provveduto all'iscrizione della messa in liquidazione della società, designando l'amministratore unico quale liquidatore.

                                   3.   Con l'istanza in rassegna __________ in liquidazione, adducendo di essersi posta in consonanza alla legge entro 3 mesi dall'iscrizione dello scioglimento mediante la nomina di un nuovo ufficio di revisione nella persona della __________, ciò che era già stato comunicato all'Ufficio dei registri, ha chiesto in applicazione analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC che la decisione di messa in liquidazione fosse revocata e che di conseguenza quest'ultimo fosse invitato a dar seguito alle necessarie iscrizioni.

                                         L'Ufficio dei registri non si è opposto a tale richiesta.

                                   4.   Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto l'istanza.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l'art. 86 cpv. 3 ORC non poteva essere applicato per analogia alla fattispecie, in quanto né la dottrina né la giurisprudenza avevano avuto modo di esprimersi in tal senso o avevano anche solo prospettato una tale applicazione analogica.

                                   5.   Con l'appello che ci qui occupa l'istante ribadisce il benfondato dell'istanza, evidenziando tutta una serie di motivi che a suo dire giustificherebbero l'applicazione analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC nel caso concreto.

                                         Il convenuto, anche in questa sede, non si è opposto all'istanza, rimettendosi in ogni caso al giudizio della Camera.

                                   6.   Giusta l'art. 727f CO l'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la società anonima non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine per ripristinare la situazione legale (cpv. 1), ritenuto che, trascorso infruttuosamente tale termine, il giudice, su richiesta dell'ufficiale, provvede a nominarle un ufficio di revisione per un esercizio, decidendo secondo il proprio libero apprezzamento (cpv. 2). Il legislatore federale non ha tuttavia indicato come ci si debba comportare nei confronti della società renitente, che impedisce la nomina dell'ufficio di revisione designato dal giudice, in particolare omettendo di anticiparne l'onorario: questa lacuna della legge (Koch, Die Aktiengesellschaft ohne Revisionsstelle - Ein Tatbestand des handelsregisterrechtlichen Zwangsverfahrens, in Annuario del Registro di Commercio 1998 p. 151; ZR 94 n. 42  consid. 3.1, 95 n. 41 consid. III.2c) è stata colmata dalla giurisprudenza nel senso che in un caso del genere, in analogia con l'art. 625 cpv. 2 CO (ZR 94 n. 42 consid. 3.2; Koch, op. cit., p. 152) oppure con l'art. 2 cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO (ZR 95 n. 41 consid. III.3; Koch, op. cit., p. 151), il giudice poteva senz'altro decretare lo scioglimento della società (ZR 95 n. 41 consid. III.5; Camponovo, Keine Konkurseröffnung wegen fehlender Revisionsstelle, in Der Schweizer Treuhänder 1996 p. 772; critico Koch, op. cit., p. 151 e segg.).

                                   7.   Gli art. 86 e 88a ORC prevedono che nel caso in cui la composizione del consiglio d'amministrazione di una società anonima o il suo modo di rappresentanza non risponda più alle disposizioni dell'art. 708 CO rispettivamente qualora una persona giuridica non abbia più il domicilio legale nel luogo della sede statutaria, l'ufficiale dei registri, previa diffida, può sciogliere la società (art. 86 cpv. 1bis e 2 e art. 88a cpv. 1 ORC), ritenuto però che, se nei tre mesi successivi all'iscrizione dello scioglimento la società si è posta in consonanza alla legge mediante l'iscrizione a ciò relativa, lo scioglimento può essere revocato (art. 86 cpv. 3 ORC, cui pure rimanda l'art. 88a cpv. 2 ORC).

                                         L'applicazione analogica dell'art. 86 cpv. 3 ORC nel caso che ci occupa, in cui la società anonima è stata sciolta per non aver nominato l'ufficio di revisione, appare tutto sommato giustificata.

                                         Innanzitutto si osserva che la mancanza dell'ufficio di revisione, pur obbligatorio per legge (cfr. art. 626 cifra 6, 629 cpv. 1, 641 cifra 10 e 727f cpv. 1 CO), non è così grave come la mancanza di altri organi societari e di fatto comporta inconvenienti simili e comunque non eccessivamente diversi da quelli causati da carenze nella composizione del consiglio d'amministrazione o nel suo modo di rappresentanza rispettivamente dall'assenza di un domicilio legale nel luogo della sede statutaria della persona giuridica. È vero che la norma in questione si riferisce ai casi di scioglimento della società d'ufficio da parte dell'ufficiale dei registri (Rebsamen, Das Handelsregister, 2. ed., Zurigo 1999, p. 168 e seg.), mentre nella fattispecie si è in presenza di uno scioglimento decretato dal giudice: la dottrina non ha tuttavia escluso, specialmente nel caso - come quello qui in esame - in cui tutti gli azionisti sono d'accordo, la possibilità di revocare uno scioglimento della società decretato dall'autorità giudiziaria (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 55 N. 204). Non va d'altro canto dimenticato che l'applicazione analogica dell'art. 86 ORC con riferimento all'art. 727f CO, in particolare per quanto riguardava il termine che l'ufficiale dei registri era tenuto ad impartire alla società, è già stata teorizzata da parte della dottrina (Pedroia/Watter, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 727f CO; Rebsamen, op. cit., N. 652), mentre altri autori non hanno escluso che tale disposizione potesse trovare applicazione in un caso del genere (Koch, op. cit., p. 153; cfr. pure ZR 94 n. 42 consid. 4.1).

                                   8.   A prescindere da quanto precede, l'istanza doveva in ogni caso essere accolta già per il solo fatto che l'Ufficio dei registri qui convenuto aveva dichiarato avanti al Pretore di non opporsi alla richiesta dell'istante: trattandosi in effetti di una vertenza in cui vigeva il principio dispositivo (cfr. Koch, op. cit., p. 152), le parti erano "padrone" del litigio e potevano dunque disporre liberamente dell'oggetto del contendere, ad es. transigendo o mediante acquiescenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 272 ad art. 78), cosicché la mancata opposizione all'istanza doveva senz'altro comportare il suo accoglimento, che questa Camera non può far altro che confermare.

                                   9.   L'appello è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che il convenuto, che nelle due sedi non ha contestato il benfondato dell'istanza, non può essere tenuto a sopportare spese processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16, 17e 22 ad art. 148); le spese processuali e le ripetibili della sede pretorile devono di conseguenza essere poste a carico dell'istante, ancorché vincente (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 148), il quale a seguito della mancata nomina dell'ufficio di revisione ha causato il proprio scioglimento oggetto della domanda di revoca, mentre le spese e le ripetibili della procedura d'appello vanno poste a carico dello Stato in quanto l'inoltro del gravame è la conseguenza di un'erronea decisione del primo giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 e 19 ad art. 148).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 16 maggio 2001 di __________ in liquidazione è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 9 maggio 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, è così riformata:

                                         1.     L'istanza 12 gennaio 2001 è accolta.

                                         §      Di conseguenza lo scioglimento di _________ è revocato e l'Ufficio del registro di commercio, Lugano, è invitato a cancellare le aggiunte "in liquidazione" alla ragione sociale dell'istante, rispettivamente "liquidatore" alla persona "__________".

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 350.-, e le spese di fr. 50.-, da anticipare dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  280.b) spese                          fr.    20.-

                                         Totale                               fr.  300.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dello Stato, che rifonderà a quest'ultima fr. 300.- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, e al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (inc. DIP.2001.10)

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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