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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.02.2002 12.2001.60

February 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,583 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00060

Lugano 22 febbraio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1995.00255 (già 1915) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 20 maggio 1994 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 51'246.50 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 39'150.80;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 marzo 2001 ha accolto per fr. 38'879.85;

appellanti i convenuti con atto di appello 13 aprile 2001, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 23 maggio 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Sulla base di un capitolato elaborato dal tecnico edile __________ (doc. 10), il 5 dicembre 1992 __________, titolare di un'impresa di costruzioni, ha allestito all'indirizzo di __________ e __________ un'offerta di fr. 101'346.50, non comprensiva degli eventuali lavori a regia (doc. 1), per la riattazione della loro casa d'abitazione a __________.

                                         Al termine dei lavori l'impresario, che nel frattempo aveva già percepito acconti in ragione di fr. 105'590.-, ha presentato una fattura di fr. 156'836.50 (doc. L).

                                  B.   Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna in solido di __________ e __________ al pagamento di fr. 51'246.50 pari al saldo a quel momento insoluto, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 39'150.80 a seguito delle risultanze della perizia giudiziaria.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando in particolare l'ammontare delle opere a regia e ritenendo ingiustificate alcune posizioni fatturate.

                                  C.   Il Pretore, nel giudizio qui impugnato, dopo aver escluso che le parti avessero pattuito una mercede a corpo, ha esaminato se l'attore, nonostante non avesse mai fatto sottoscrivere ai committenti alcun bollettino a regia, potesse nondimeno pretendere il pagamento delle opere fatturate in tal senso, giungendo alla conclusione che ciò era senz'altro il caso, atteso che i convenuti avevano ratificato tali interventi almeno per atti concludenti rispettivamente non avevano mai obiettato nulla in proposito. Appurato che in base al referto peritale - rettificato dal primo giudice nella misura in cui attribuiva ai convenuti un ulteriore sconto del 3% - il valore delle opere realizzate dall'attore era di fr. 147'637.55 e che, a parte lo sconto di fr. 3'167.70 dovuto sugli acconti, non erano giustificate altre deduzioni, il Pretore ha pertanto accolto la petizione per fr. 38'879.85.

                                  D.   Con l'appello che qui ci occupa i convenuti chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione.

                                         A loro dire, innanzitutto, il Pretore aveva ritenuto a torto che nella fattispecie le parti non avessero pattuito una mercede a corpo. Il giudizio di prima istanza era inoltre errato laddove il primo giudice aveva considerato che essi, nella loro qualità di direttori dei lavori, erano responsabili delle carenze riscontrate nel capitolato. Oltretutto il giudice di prime cure, che erroneamente aveva riconosciuto la retribuzione per i lavori a regia, non aveva esaminato le conseguenze del sorpasso del preventivo rispettivamente della mancata informazione sull'evoluzione di costi. Contestate erano infine alcune posizioni oggetto di fatturazione (intonaci, sgombero materiale, locale riscaldamento e camino).

                                  E.   Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

                                   1.   Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).

                                         La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari. In tal caso la pattuizione di mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità effettivamente fornite dall'appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio quest'ultimo sopporta l'onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; IICCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D., 26 settembre 1996 in re M. SA/C.).

                                         Nel caso che ci occupa l'esame dell'offerta e dei documenti a lei annessi (doc. 1) permette di stabilire che, oltre a non meglio quantificate prestazioni a regia, erano stati perlopiù pattuiti prezzi a misura sia per la fornitura di materiale che per la maggior parte delle prestazioni di messa in opera dello stesso, fermo restando che i quantitativi esposti nel modulo d'offerta - non però i singoli prezzi offerti - erano indicativi e potevano subire delle variazioni (cfr. art. 2.9.1 e 2.9.2 delle prescrizioni particolari e art. 2.4 e 4.1 del capitolato d'appalto III, doc. 1). In tali circostanze ben si può escludere, con il Pretore, l'avvenuta pattuizione tra le parti di una mercede a corpo.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la clausola secondo la quale "aumenti, diminuzioni ed eventuali complete sostituzioni non danno diritto ad alcun indennizzo" (art. 2.9.1 delle prescrizioni particolari, doc. 1) non modifica questo stato di fatto. Questa Camera, riferendosi a una pattuizione analoga, ha in effetti già avuto modo di escludere che in tal caso la volontà delle parti fosse quella di concedere alla committenza il diritto di imporre all'appaltatore un'opera più onerosa sulla base di piani e capitolati allestiti da terzi senza alcun aumento delle mercede, trattandosi di un'ipotesi esclusa, oltre che dalla logica delle cose, dalla specifica pattuizione di una mercede a prezzi unitari, ovvero secondo cui la mercede corrispondeva con esattezza ai quantitativi forniti, tanto più che la clausola voleva escludere il diritto ad un "indennizzo", ovvero a pretese risarcitorie (cfr. art. 3.2, 8.3 e 8.5 del capitolato d'appalto III, doc. 1), e non alla mercede per l'opera: se ne deve concludere che il senso della clausola in questione era quello di escludere il diritto ad indennità per l'appaltatore per gli eventuali maggiori costi, indipendenti però da quello unitario delle prestazioni, che gli fossero derivati da aumenti o modifiche dell'opera (IICCA 26 giugno 1997 in re O. SA/M.).

                                   2.   Gli appellanti censurano in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto da un lato che essi avessero curato la direzione dei lavori e dall'altro che le carenze del capitolato fossero in definitiva a loro ascrivibili.

                                         Che i convenuti - la cui pressoché totale inesperienza in materia edilizia è stata addotta per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC) - avessero assunto la funzione di direttori dei lavori è stato ammesso a chiare lettere da loro stessi negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 5, con particolare riferimento a p. 3 della petizione), per cui, l'assunzione delle prove essendo ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC), di fatto la circostanza nemmeno doveva o poteva essere oggetto di prova in sede d'istruttoria.

                                         Quanto al capitolato, che il perito giudiziario - per inciso, non torna conto in questa sede pronunciarsi sulle critiche che gli appellanti espongono, per la prima volta in questa sede e dunque in maniera irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nei suoi confronti - ha definito palesemente carente (perizia p. 3 e 4), già si è detto che lo stesso non è stato allestito dall'attore, che si è limitato ad inserire i prezzi unitari, bensì dal tecnico edile __________ (doc. 10), che nell'occasione era stato interpellato dai convenuti (teste __________) e dunque aveva agito quale loro ausiliario (art. 101 CO; Gauch, op. cit., n. 1922): ritenuto che lo stesso era stato elaborato da uno specialista in materia, l'unica persona che a detta del perito era in grado di riconoscerne le carenze (complemento perizia p. 4), e che oltretutto il cantiere era seguito da una direzione lavori, l'attore non può assolutamente essere reso responsabile delle eventuali mancanze riscontrate nello stesso (Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.; IICCA 20 marzo 1995 in re C./P.).

                                   3.   Parimenti infondati sono le contestazioni degli appellanti con riferimento alle opere a regia e il rimprovero mosso all'indirizzo dell'attore di non averli debitamente informati dell'evoluzione dei costi rispettivamente del sorpasso del preventivo.

                                         Con riferimento alle opere a regia, pur essendo vero che in base alle condizioni generali del contratto le stesse potevano essere riconosciute all'attore solo dietro sottoscrizione da parte dei committenti dei relativi bollettini (cfr. capitolato d'appalto III art. 6.4, doc. 1), nella fattispecie non versati agli atti, è però altrettanto vero che negli allegati preliminari i convenuti non hanno insistito più di tanto su tale questione ed anzi hanno pacificamente ammesso il principio dell'esecuzione delle opere a regia (risposta p. 6, duplica p. 6 e 10), limitandosi in definitiva a contestarne, quale unico aspetto litigioso, l'ammontare (risposta p. 5 e 6, duplica p. 6 e 10), questione quest'ultima che il perito giudiziario ha permesso di chiarire. L'istruttoria di causa ha del resto provato che i convenuti, nella loro funzione di direttori dei lavori, avevano spesso avuto modo di parlare con l'attore sulle opere da realizzare (teste __________), con il che si può senz'altro ritenere, atteso che secondo l'ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle opere esulanti da quelle oggetto del contratto, che tali interventi, pacificamente tollerati dai committenti, siano avvenuti quanto meno con il loro consenso tacito (IICCA 15 luglio 1996 in re V. SA/C., 1 settembre 1997 in re R. e lc./B., 7 dicembre 1998 in re M. sagl./R., 23 luglio 1999 in re T. SA/F.) e che dunque essi sono malvenuti a contestarne ora la remunerazione sulla base di quella clausola contrattuale. Ad ogni buon contro, trattandosi di interventi che in base alla perizia erano indispensabili o necessari per un uso conforme dei manufatti (perizia p. 4 e 10), il riconoscimento della loro retribuzione, ritenuta corretta dal perito, andrebbe in ogni caso riconosciuta pure in base al principio dell'indebito arricchimento o della gestione d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., n. 1310 e seg.; IICCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K., 8 maggio 1996 in re D./T., 21 marzo 2000 in re F. SA/G.).

                                         Vista l'esecuzione di tutta una serie di interventi supplementari rispettivamente non previsti dal capitolato, fatturati a regia, i convenuti non possono più lamentarsi del sorpasso del preventivo, mentre essi non possono nemmeno censurare la mancata informazione circa l'evoluzione dei costi e ciò già per il solo fatto che non è stato provato che essi abbiano chiesto informazioni rispettivamente che l'attore in tutta risposta li abbia tranquillizzati (interrogatorio formale dell'attore ad 21): anzi, la circostanza, del tutto pacifica, che nell'agosto 1993 l'attore abbia sottoposto loro una liquidazione parziale che a quel momento, quando cioè ancora mancavano la formazione del riscaldamento, il camino ed alcuni allacciamenti, concludeva già per una spesa di fr. 129'500.- (cfr. doc. N, interrogatorio formale dell'attore ad 22-24), senza che essi abbiano avuto nulla da ridire, sta chiaramente a significare che essi erano consapevoli dei maggiori costi che sarebbero intervenuti e li hanno dunque accettati.

                                   4.   Gli appellanti contestano infine alcune posizioni oggetto di fatturazione, ritenendo ingiustificati gli importi esposti dall'attore.

                                  a)   intonaci

                                         È manifestamente a torto che essi ritengono che per gli intonaci, subappaltati alla ditta __________, l'attore non possa fatturare fr. 16'988.65, ma solo la somma di fr. 10'590.- esposta dalla subappaltatrice (doc. P). Il perito ha in effetti accertato che la fatturazione esposta dall'attore, pur indicando prezzi superiori a quelli fatturati da quest'ultima, era del tutto conforme all'offerta e dunque agli accordi contrattuali (perizia p. 21-23, complemento perizia p. 10): il ricarico di prezzo riscontrato, consentito dal contratto, trovava inoltre giustificazione nel fatto che l'attore prima degli interventi di __________ aveva dovuto eseguire la parte grezza degli intonaci (testi __________ e __________, interrogatorio formale dell'attore ad 26).

                                  b)   sgombero materiale

                                         Merita per contro di essere ammessa la censura sollevata dai convenuti riferita alla posizione "sgombero materiale", che il Pretore aveva per altro omesso di esaminare. L'attore ha infatti fatturato ai convenuti lo sgombero di circa 130 mc di materiale (complemento perizia p. 8 e 9) quando in realtà egli ne aveva sgomberati unicamente 27/30 mc (replica p. 6 e interrogatorio formale dell'attore ad 29 e 30), ciò che giustifica di ridurre la fattura di fr. 3'538.50 (= 100/130 di fr. 4'600.-, costo del trasporto mediante benne, cfr. doc. 7).

                                    c)   locale riscaldamento

                                         I convenuti ritengono che la formazione del locale riscaldamento nel locale "cantina" fosse già compresa nel capitolato, per cui non poteva essere fatturata separatamente, oltretutto a regia, con ulteriori fr. 17'281.35. Il perito ha smentito tale assunto: pur ritenendo possibile che la sistemazione di quel locale fosse prevista, almeno vagamente, nel capitolato, egli ha in effetti osservato che quanto poi effettivamente realizzato, oltretutto su esplicita richiesta dei convenuti (interrogatorio formale dell'attore ad 18 e 19), andava ben oltre quell'intervento (perizia p. 8, 13- 14 e 25); ritenuto che la somma fatturata corrispondeva a quanto eseguito (perizia p. 10), la posizione andava dunque confermata.

                                  d)   camino

                                         I convenuti chiedono infine di trattenere fr. 2'989.- o quanto meno fr. 1'855.25 a seguito della difettosità del camino. La richiesta è parzialmente fondata.

                                         Il referto peritale, pur ammettendo che il camino potesse teoricamente funzionare, ha innanzitutto confermato la sua parziale difettosità, difetto che, secondo il perito (perizia p. 26), era sostanzialmente imputabile alla mancanza di una presa d'aria. Ora, essendo provato che il difetto in questione era stato prontamente notificato all'attore in sede di collaudo (teste __________) e che l'attore nulla ha intrapreso per ovviare all'inconveniente, declinando per atti concludenti ogni sua responsabilità, non vi è motivo per non riconoscere ai convenuti il rimborso delle spese di riparazione del difetto, quantificate dal perito in fr. 905.25 (perizia p. 26).

                                   5.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che le spettanze dell'attore sono ridotte da fr. 38'879.85 a fr. 34'436.10.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 13 aprile 2001 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 26 marzo 2001 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza __________ e __________, sono condannati, in solido, a versare ad __________, l'importo di fr. 34'436.10 oltre interessi al 5% dal 30 marzo 1994.

                                         2.     La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'300.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 1/3 e a carico dei convenuti, in solido, per 2/3, con l'obbligo per costoro, sempre in via solidale, di rifondere alla controparte l'importo di fr. 1'600.- a titolo di partecipazione alle ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            880.-b)  spese                                            fr.              20.--

                                         T otale                                            fr.            900.-da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato, cui essi rifonderanno sempre in solido fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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