Incarto n. 12.2001.00057
Lugano 18 luglio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00233 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 27 novembre 2000 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato) che il Pretore, con sentenza 23 marzo 2001, ha accolto condannando la convenuta a versare all'istante gli importi di fr. 16'500.-- a valere quale salario lordo dovuto e di fr. 3'300.-a titolo d'indennità per licenziamento ingiustificato.
Appellante la ditta convenuta la quale, con appello 6 aprile 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le pretese della controparte; quest'ultima, con osservazioni 11 aprile 2001, postula la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. L'istante, impiegata presso la convenuta quale operaia dal gennaio 1997, è rimasta assente dal lavoro, per malattia certificata da attestati medici, a far tempo dal 3 ottobre 2000.
Con lettera 23 ottobre 2000 la datrice di lavoro l'ha licenziata immediatamente per motivi gravi così specificati in quello scritto: "Dal 3 ottobre 2000 lei è assente dal posto di lavoro causa malattia, malgrado ciò lei si è recata giornalmente a fare le pulizie presso il __________ come abbiamo potuto constatare a diverse riprese" (cfr. doc. A).
2. Con l'istanza che ci occupa la dipendente - argomentando che la sua presenza presso il __________ era dovuta ad una prova in funzione di una sua possibile assunzione quale ausiliaria per le pulizie dopo la cessazione del lavoro presso la convenuta, impostole da un'allergia professionale all'origine dell'assenza per malattia - ha contestato il licenziamento per cause gravi ed ha chiesto il pagamento del salario sino al termine di disdetta ordinario ed un'indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. Ha pure eccepito la tardività del provvedimento.
La ditta convenuta si è opposta alle domande di controparte confermando che, durante il periodo di malattia della quale non conosceva gli estremi, l'istante è stata vista recarsi ripetutamente a lavorare presso l'esercizio pubblico Bavarese e più precisamente nei giorni 11, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 ottobre. Da questi fatti discenderebbe la legittimità del licenziamento risultando insostenibile il proseguimento dei rapporti di lavoro.
3. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che il licenziamento fosse stato pronunciato tardivamente poiché la datrice di lavoro era a conoscenza dei motivi su cui si fonda il provvedimento già il giorno 13 ottobre o al più tardi il successivo 16 ottobre. In ogni caso ha ritenuto ingiustificato, anche nel merito, il licenziamento poiché l'istante non ha svolto una vera e propria attività lavorativa. Ha così condannato la convenuta a versare all'istante il salario per cinque mesi poiché, trovandosi la dipendente in malattia, la disdetta ordinaria non avrebbe esplicato effetto prima che fosse trascorso tale periodo di tempo ed un'indennità, per licenziamento ingiustificato, pari ad una mensilità di salario, tenuto conto della concolpa dell'istante che avrebbe dovuto avvertire la datrice di lavoro delle sue intenzioni.
4. Con l'appello la ditta convenuta ribadisce che l'istante ha svolto veri e propri lavori di pulizia presso il __________ contravvenendo, con il suo atteggiamento, al dovere di diligenza e di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e che il licenziamento del 23 ottobre 2000 è stato notificato tempestivamente, immediatamente dopo aver avuto la certezza, il 20 ottobre, dell'atteggiamento anticontrattuale della controparte.
Con le osservazioni all'appello l'istante rileva come la sentenza pretorile non si presta ad alcuna censura poiché non erano date cause tali da giustificare un licenziamento immediato e senza preavviso, per di più tardivo. La datrice di lavoro avrebbe piuttosto dovuto riprendere la dipendente, per il suo atteggiamento ritenuto scorretto, con un formale avvertimento.
5. Se si mette in relazione il contenuto della lettera di disdetta del 23 ottobre 2000 (doc. A) con le argomentazioni a sostegno del licenziamento immediato che la convenuta ha espresso in occasione dell'udienza di discussione del 20 dicembre 2000 si arriva alla scontata conclusione, come ha fatto il Pretore, che il licenziamento è tardivo. Infatti, se l'istante è stata vista recarsi a lavorare presso il ristorante Bavarese già a far tempo dall'11 ottobre e per i giorni successivi è indubbio che attendere 12 giorni per decidersi a licenziare la dipendente sia un tempo d'attesa troppo lungo. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene, di fatto, a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 27 giugno 1997 in re B./I. SA; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata dev'essere di regola limitato a2o3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272).
6. Se invece si analizza la deposizione del teste __________ si raggiunge la convinzione che il fatto di affermare che la dipendente aveva lavorato presso altri durante il periodo di malattia, già da più di dieci giorni prima l'invio della lettera di licenziamento, è solo la deduzione logica del fatto di averla vista, per la prima volta, effettivamente eseguire lavori di pulizia il 20 ottobre e quindi ricollegare la stessa attività a tutti i giorni precedenti durante i quali l'istante era stata vista nel locale od uscire dallo stesso. La qual cosa significa però che già il 9 ottobre (cfr. deposizione __________) ed in seguito per tutti i giorni feriali successivi, la datrice di lavoro ha avuto il sospetto che il comportamento dell'istante potesse essere censurabile e passibile eventualmente anche di licenziamento.
In questi casi il datore di lavoro ha il dovere di chiarire diligentemente la fattispecie per corroborare l'iniziale motivo di sospetto (JAR 1990, 272) ed il tempo necessario per tale accertamento non può avere quale conseguenza la tardività della disdetta per gravi motivi (JAR 1990, 251), mentre la violazione di tale dovere comporta la perdita del diritto al licenziamento (Rehbinder, opera citata, n. 16 litt. b ad art. 337 CO).
Ora, nel caso concreto, i responsabili della società convenuta hanno avuto un comportamento assolutamente passivo, limitandosi a controllare la presenza, giorno dopo giorno per una decina di giorni, dell'istante presso il __________ ed attendendo l'evolversi degli eventi. Di fronte al sospetto suscitato dall'agire dell'istante essi avrebbero dovuto invece, per rendersi zelanti nel chiarire la fattispecie ed accertare il reale motivo della presenza della dipendente presso l'esercizio pubblico, agire con immediatezza convocando la dipendente per ottenere le spiegazioni del caso. Quindi non può essere decisivo il fatto che il licenziamento è stato comunicato un paio di giorni dopo aver visto che l'istante eseguiva una prestazione lavorativa presso terzi, in un periodo di malattia, quanto piuttosto la circostanza che la convenuta ha ingiustificatamente tardato, dopo la nascita del sospetto di un comportamento passibile di disdetta immediata, nello svolgimento delle proprie indagini e nell'affrontare la questione con la dipendente. La stessa ditta convenuta, nell'appello (punto 4 in fine), fornisce la prova del suo ritardo nell'interessarsi concretamente per delucidare i fatti quando afferma che era intenzione dei suoi responsabili parlare direttamente con la dipendente, per chiarire la situazione, al suo rientro sul lavoro (fatto poi non verificatosi) il giorno 23 ottobre 2000.
In queste circostanze il diritto di pronunciare il licenziamento in tronco è perento e su questo punto la sentenza pretorile va confermata.
7. L'appellante contesta anche l'applicabilità dell'art. 337c cpv. 3 CO in funzione del quale il primo giudice ha riconosciuto all'istante un'indennità di fr. 3'300.--, pari ad uno stipendio mensile, per licenziamento ingiustificato. Argomenta, al proposito, che appare evidente la colpevolezza dell'istante che ha lavorato durante il periodo di malattia. La censura può essere respinta con il semplice rinvio, quando sono dati i presupposti di un licenziamento ingiustificato come in concreto, all'ampio potere di apprezzamento conferito al primo giudice dal legislatore (DTF 116 II 300) che non risulta abusato a danno della convenuta poiché, nella determinazione di questa indennità, si è tenuto conto della scorrettezza dell'istante nel non avvertire la datrice di lavoro della situazione contingente cui era confrontata. Inoltre l'esenzione dal corrispondere l'indennità entrerebbe in linea di conto solamente nel caso, che qui non ricorre proprio per la mancanza di una diligente e puntuale verifica dei sospetti da parte della datrice di lavoro, dell'assenza di una sua colpa (DTF 120 II 247, 116 II 300; JAR 1991, pag. 276; Honsell/Vogt/Wiegand, Commentario basilese, 1996, n. 3 ad art. 337c CO).
Anche su questo punto l'appello va respinto.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 6 aprile 2001 di __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese di giustizia. L'appellante rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona, Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario