Incarto n. 12.2001.00037
Lugano 5 ottobre 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ __________ entrambi rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 21'423.- oltre interessi (risarcimento danni a seguito di un incidente stradale);
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 gennaio 2001 ha accolto per fr. 14'282.- più interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 13 febbraio 2001, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 14 marzo 2001 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Verso le 2.20 del 28 aprile 1996, all'altezza del Km 10.104 dell'autostrada N2, sulla corsia sud-nord in territorio del comune di __________, si è verificato un incidente della circolazione che ha coinvolto una VW Golf VR6 con targhe ticinesi alla cui giuda vi era __________ e una Fiat Regata immatricolata in Italia e condotta da __________, vettura di cui la società __________, rappresentata in Svizzera dalla __________, era l'assicuratrice RC. L'incidente si è risolto con soli danni materiali.
B. Con la petizione in rassegna __________, imputando ad __________ la responsabilità dell'incidente, ha chiesto la condanna di quest'ultimo e della __________ al pagamento in solido di fr. 21'423.- oltre interessi, somma corrispondente al danno da lui subito (fr. 18'600.- danno totale dell'autovettura, fr. 579.50 costo di trasporto del veicolo, fr. 220.- spesa per la sua custodia e fr. 2'023.50 rimborso del costo di una perizia di parte). L'attore ha in particolare sostenuto che, mentre si apprestava a superare a una velocità di circa 120 Km/h il veicolo condotto dal convenuto __________, quest'ultimo, improvvisamente e senza azionare l'indicatore di direzione, si era spostato sulla corsia di sinistra da lui percorsa, di modo che egli, per evitare la collisione, era stato costretto a tentare una manovra di scansamento sulla destra, che tuttavia non gli era riuscita; egli ha quindi perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro la guidovia centrale dell'autostrada.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando innanzitutto la ricostruzione dei fatti resa dall'attore: a loro dire, l'incidente in questione era stato causato dall'attore stesso, il quale, sopraggiungendo ad alta velocità, aveva tamponato la vettura condotta dal convenuto __________, che invece procedeva regolarmente nella corsia di destra. Essi contestano infine di essere tenuti a rifondere alla controparte i costi per l'allestimento di una perizia privata.
D. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto le pretese dell'attore limitatamente all'importo di fr. 14'282.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che l'incidente era effettivamente avvenuto secondo le modalità indicate dall'attore. Ritenuto che nell'occasione entrambi i conducenti avevano disatteso norme fondamentali della circolazione, il convenuto __________ invadendo, ancorché gradualmente e non repentinamente, la corsia di marcia dell'attore, e quest'ultimo effettuando un sorpasso a velocità inadeguata di 120-130 Km/h, egli ha pertanto ripartito la responsabilità per 2/3 a carico del primo e per 1/3 a carico del secondo. Ammesso il diritto dell'attore al risarcimento del costo della perizia privata da lui fatta allestire, il Pretore ha quindi concluso che il danno complessivo, da ripartirsi secondo tale proporzione, era effettivamente di fr. 21'423.50 (recte: 21'423.-).
E. Con l'appello che qui ci occupa i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Essi ritengono in sostanza che la responsabilità esclusiva dell'incidente era da ascrivere all'attore e inoltre che il primo giudice aveva violato l'istituto dell'onere della prova.
F. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto:
1. Gli appellanti rimproverano innanzitutto al Pretore di aver crassamente violato l'istituto dell'onere della prova con riferimento all'art. 61 cpv. 2 LCS, norma in base alla quale un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del detentore convenuto: a loro dire, l'attore non avrebbe in effetti portato una prova certa del fatto da provare e in ogni caso in presenza di prove contraddittorie il giudice avrebbe dovuto decidere a suo sfavore.
La censura è ampiamente infondata.
1.1 L'art. 8 CC, relativo all'onere della prova, disciplina le conseguenze della mancanza della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 183).
Nel caso di specie il Pretore ha giustamente posto a carico dell'attore (IICCA 22 luglio 1993 in re B./Z., 3 febbraio 1994 in re M. e lc./M. e lc., 24 gennaio 1996 in re V./S. lc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, 4. ed., Zurigo 1989, Vol. II 2, n. 677 e segg.) l'obbligo di provare le circostanze che giustificavano l'applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LCS, segnatamente l'esistenza di una colpa della controparte, per cui nell'occasione non ha assolutamente violato l'istituto dell'onere della prova.
1.2 Nella misura in cui gli appellanti sostengono che l'attore non avrebbe fornito una prova certa della colpa del convenuto __________ rispettivamente che ci si troverebbe in presenza di prove contraddittorie, essi sembrano più che altro mettere in discussione l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice (art. 90 CPC), che tuttavia non ha nulla a che vedere con l'istituto dell'onere della prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Anche queste critiche si rivelano comunque prive di sostanza.
Con riferimento alla prima, si osserva in effetti che il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che nell’ambito della responsabilità civile per veicoli a motore non è necessario che vi sia una certezza assoluta circa lo svolgimento dei fatti rilevanti, che permette al giudice di ritenere provata o meno una determinata versione: per ritenere provata una determinata versione dei fatti basta, al contrario, che il giudice, nel caso in cui le circostanze non consentano una prova diretta (siccome la stessa non esiste, rispettivamente non può essere ragionevolmente portata), raggiunga l’intimo convincimento che quella versione risulti essere la più attendibile, quella cioè che abbia la maggior probabilità di essersi effettivamente prodotta (DTF 107 II 273 con rif.; IICCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./ A. e llcc., 12 settembre 1996 in re M./A.; Schulz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1978-1982, Berna 1984, p. 250; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. II, Berna 1988, N. 980 p. 69).
Quanto alla seconda, si osserva che in virtù dell'art. 86 LCS il giudice nell'ambito di un processo avente per oggetto delle pretese relative ad un incidente della circolazione è tenuto ad apprezzare liberamente i fatti senza essere vincolato dalle regole di procedura cantonale circa il valore di una determinata prova (cfr. IICCA 16 agosto 1994 in re I. e llcc./A. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 86 LCS), per cui la circostanza che alcune prove possano eventualmente essere contraddittorie non gli impone ancora di concludere a sfavore della parte gravata dell'onere della prova. Nel caso concreto gli appellanti non hanno per altro indicato quali sarebbero le prove contraddittorie che imporrebbero tale conclusione.
2. Gli appellanti attribuiscono all'attore l'intera colpa per l'incidente della circolazione sostenendo, sulla base della perizia giudiziaria, che lo stesso non si sarebbe verificato se egli avesse guidato con l'attenzione dovuta.
Anche questa censura dev'essere disattesa.
È pacifico che il comportamento negligente dell'attore ha senz'altro contribuito all'incidente stradale. Da qui l'attribuzione di una concolpa a suo carico da parte del primo giudice.
Gli appellanti dimenticano tuttavia di rilevare che l'incidente è stato altresì provocato - come giustamente evidenziato dal Pretore al considerando 2 della sentenza impugnata, a cui esplicitamente si rinvia - dall'avventata manovra del convenuto __________ (perizia giudiziaria pto. 3.1 e 4), il quale si era spostato sulla corsia di sorpasso ancorché in modo graduale e non repentinamente - senza azionare l'indicatore di direzione (perizia giudiziaria pti. 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 4 e delucidazione peritale, cfr. pure la perizia di parte doc. I), ostacolando con ciò la manovra di sorpasso posta in atto dall'attore e mettendo in grave pericolo quest'ultimo e gli altri utenti della strada. Di nessuna rilevanza è poi il fatto che il suo spostamento di corsia, che gli appellanti di fatto non hanno più contestato in questa sede - ritenendolo solo "eventuale e comunque non accertato" - non sia stato suffragato da prove certe: il primo giudice e con lui questa Camera, sulla base delle risultanze istruttorie, hanno in effetti maturato l'intimo convincimento che tale ipotesi fosse comunque quella più attendibile (cfr. supra consid. 1.2).
3. Per il resto, non avendo gli appellanti censurato, nemmeno in via subordinata, la ripartizione della responsabilità dell'incidente operata dal primo giudice in presenza di una colpa di più detentori, ne deve discendere la conferma del primo giudizio e la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 febbraio 2001 di __________ e di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario