Incarto n. 12.2001.00036
Lugano 20 luglio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00003 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 4 gennaio 2000 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento limitatamente a Fr. 40'000.- del debito di Fr. 50'000.- relativo all'esecuzione n. __________dell'UEF di Locarno e che il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2001, ha integralmente respinto.
Appellante l'attore il quale, con appello 9 febbraio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di petizione mentre il convenuto, con osservazioni all'appello 6 marzo 2001, postula la reiezione del gravame di controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 17 gennaio 1997 __________, che agiva a titolo fiduciario per conto di __________ , ha venduto ai signori __________ ed __________ il pacchetto azionario da lui detenuto, sempre a titolo fiduciario, della società __________ con sede ad Ascona, per il prezzo di Fr. 70'000.- (cfr. convenzione doc. A); Fr. 20'000.- sono stati versati alla firma del contratto e ne ha dato quietanza anche __________ (doc. B); il rimanente importo di Fr. 50'000.avrebbe dovuto essere versato entro il 15 marzo 1997.
Il pacchetto azionario venduto era composto di 33 azioni al portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna, ossia quelle, a suo tempo, sottoscritte da __________ in occasione della costituzione della __________ A, mentre 34 erano state sottoscritte da __________ e le restanti 33 da __________ (cfr. rogito 30.1.1995 del notaio __________i).
2. __________, non avendo ricevuto l'importo di Fr. 50'000.- a saldo e dopo essersi fatto cedere formalmente il credito da __________ (doc. 4), ha proceduto esecutivamente, per quella somma, contro __________, indicando __________ quale condebitore solidale, ed ha ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dal qui attore.
Questi ha allora presentato l'attuale azione di disconoscimento del debito con la quale riconosce di dovere solamente l'importo di Fr. 10'000.-. Argomenta al proposito che le parti avevano concordato di ridurre il prezzo della cessione delle azioni da Fr. 70'000.- a Fr. 40'000.- e che, non risultando dal contratto nessuna responsabilità solidale tra gli acquirenti, il residuo saldo di Fr. 20'000.- gli può essere addebitato solo nella misura della metà.
Il creditore convenuto ha contestato di aver concordato una riduzione del prezzo della cessione delle azioni ed ha confermato che i due acquirenti, __________ e __________, si sono impegnati con vincolo di solidarietà.
3. Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto l'azione d'inesistenza del debito negando qualsiasi valenza ad entrambe le argomentazioni dell'attore il quale le ripropone in questa sede d'appello.
4. L'unica prova relativa ad un eventuale accordo di riduzione del prezzo della cessione delle azioni è la deposizione che __________ ha rilasciato, quale teste, nella causa analoga pendente tra __________ e l'altro acquirente __________ avanti la Pretura di Locarno-Città e che è agli atti di questo procedimento quale doc. F.
Ora, effettivamente il teste parla di un accordo in questo senso, dando persino la paternità dell'iniziativa a __________, e indicando il prezzo di transazione del saldo ancora dovuto in Fr. 20/25'000.-. Ma riferisce anche di un fatto fondamentale, ossia che la disponibilità di __________ era condizionata dal versamento entro un preciso termine di tempo e questo tempo è trascorso infruttuoso con la conseguenza che il creditore ha poi insistito per esigere l'intero importo contrattualmente pattuito.
Sia nelle conclusioni che nell'appello l'attore, che insiste nell'affermare che le parti avevano raggiunto un accordo sulla riduzione del prezzo, sorvola bellamente sul carattere condizionale della transazione e sul non verificarsi della condizione (pagamento entro un tempo prestabilito).
La condizione non si è verificata e di conseguenza l'accordo di transazione non è divenuto efficace, il suo effetto giuridico non si è prodotto (art. 151 CO).
5. Il contratto di cessione del pacchetto azionario prevede due acquirenti, __________ e __________, e quindi una pluralità di debitori del prezzo concordato. In tali casi la solidarietà non si presume (art. 143 CO) ma può risultare, anche in assenza di una specifica indicazione nel contratto, dalle circostanze e dal contesto della convenzione (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 837). Con sentenza DTF 116 II 707 il Tribunale federale, proprio nell'ambito di una cessione di azioni, ha stabilito che il difetto di specificazione delle azioni vendute e del prezzo di vendita crea, conformemente all'art. 143 CO, una responsabilità solidale fondata sul contratto di cessione e gli azionisti che hanno venduto assieme le loro azioni non possono prevalersi di una semplice responsabilità proporzionale. Nel caso sottoposto a giudizio vi è una pluralità di acquirenti e non di venditori, come nella fattispecie trattata dal Tribunale federale, ma le argomentazioni e le conclusioni di quella sentenza possono essere applicate pari pari, nulla mutando la posizione delle parti al contratto. Ora dalla convenzione di cessione (doc. A) appare che gli acquirenti __________ e __________ (del resto indicati assieme quale "compratore") acquistano il "pacchetto azionario" specificato solo dal suo possesso, a titolo fiduciario, da __________. Non vi è alcun riferimento a quante azioni, sulle 33 cedute (per cui tornerebbe difficile anche una ripartizione proporzionale per metà come voluto dall'attore) sono assegnate all'uno o all'altro dei due acquirenti ed il prezzo pattuito è indicato complessivamente senza alcun riferimento ad una sua divisione tra i due. La ricevuta di __________ (doc. 3) per l'importo di Fr. 20'000.-, versato al momento della sottoscrizione della cessione, è indirizzata ad entrambi gli acquirenti senza alcuna distinzione. Anche quando gli acquirenti ripropongono ancora un pagamento a saldo inferiore a quello del contratto, sia tramite __________ (doc. 6) sia personalmente (doc. 7), agiscono congiuntamente utilizzando il pronome noi e firmando entrambi la stessa lettera. Tutto questo è senz'altro sufficiente per dedurre dal contratto di cessione di azioni una solidarietà degli acquirenti __________ e __________ i quali hanno chiaramente acquistato in comune.
6. La sentenza del Pretore, respinto l'appello, non può che essere confermata con l'addebito di tasse, spese e ripetibili all'appellante interamente soccombente.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 9 febbraio 2001 di __________ è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di giustizia Fr. 850.-
-spese Fr. 50.totale Fr. 900.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario