Incarto n. 12.2001.00023
Lugano 15 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.98 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 9 ottobre 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore, accertata l'invalidità del contratto di compravendita, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 46'194.10 oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 24’661.95 oltre interessi a titolo di pagamento del prezzo della vendita e mercede dell'appaltatrice;
Il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha accolto l'azione principale per fr. 19’315.60 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 18'742.30 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 24 gennaio 2001 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere integralmente la domanda riconvenzionale;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 23 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento della propria impugnativa, con cui chiede che il giudizio pretorile sia riformato nel senso della reiezione della domanda riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- se deve essere accolto l’appello adesivo
3.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto:
in fatto:
A. L’attore afferma di avere acquistato dalla convenuta il 5 luglio 1995 una Toyota Supra d'occasione (immatricolata nel 1989, 60'000 km percorsi) al prezzo di fr. 19'315.--.
La vettura si sarebbe ben presto rivelata gravemente difettosa, il che avrebbe indotto l'acquirente a effettuare indagini, dalle quali sarebbe risultato che il precedente proprietario aveva acquistato il veicolo nel 1993 con una percorrenza di 81'000 km e che egli stesso aveva circolato per almeno altri 10'000 km. Egli il 27 settembre 1995 avrebbe interpellato il venditore in proposito, segnalando inoltre un elevato consumo d'olio, sintomo di precoce usura del motore.
Il 5 dicembre 1995 la vettura è stata coinvolta in un incidente della circolazione a __________, e ivi riparata a spese dell'assicuratrice RC del conducente responsabile del sinistro. Nel gennaio del 1996 essa è poi stata trasportata dal TCS presso il garage __________, ove è rimasta sino al mese di luglio, quando è stata ritirata dalla convenuta.
Nel frattempo le parti si sono incontrate presso il precedente patrocinatore dell'attore, e in quell'occasione, il 20 dicembre 1995, la convenuta avrebbe accettato di riprendersi il veicolo.
Con scritto 27 giugno 1996 l'attore avrebbe quindi confermato l'avvenuta risoluzione del contratto, ed infatti poco dopo, come detto, la convenuta avrebbe ritirato la vettura.
Stante l'avvenuto scioglimento del contratto, l'attore potrebbe pretendere la restituzione del prezzo di fr. 19'315.--, il risarcimento delle riparazioni pagate durante il periodo di utilizzo per fr. 2'119.15, delle spese di immatricolazione di fr. 759.-- e il risarcimento dei costi ordinari di manutenzione e il deprezzamento della vettura della moglie, utilizzata per 6 mesi a causa dell'indisponibilità della vettura acquistata, il tutto per fr. 46'193.50 oltre interessi.
B. Con la risposta del 19 gennaio 1998 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo di avere acquistato la vettura con il motore rotto ma di averlo fatto revisionare totalmente. Essa nel gennaio del 1995 avrebbe poi venduto la vettura alla __________, società di pertinenza dell'attore, che la utilizzò per 6 mesi senza riuscire a pagarla, così che la stessa fu rivenduta all'attore personalmente per fr. 18'000.--. Contrariamente a quanto da lui affermato, il procedente non avrebbe pagato fr. 17'000.-- del prezzo pattuito, e il saldo dovuto sul prezzo ammonterebbe semmai a fr. 8'919.65.
Vera sarebbe l'avvenuta manipolazione del contachilometri, ma la stessa non sarebbe stata effettuata dalla convenuta, che ne sarebbe stata ignara.
Contestati, di contro, gli asseriti difetti al motore, ed in particolare il consumo d'olio. Mai, pertanto, l'attrice avrebbe accettato la rescissione del contratto, prova ne sarebbe il fatto che l'attore trattenne per sé la licenza di circolazione, e il ritiro della vettura da parte della resistente sarebbe avvenuto solo per evitare ulteriori spese di parcheggio e per avere il veicolo a disposizione in vista di eventuali perizie. Del resto, la vettura dopo l'incidente del dicembre 1995 avrebbe avuto un residuo danno al motore e non sarebbe stata in grado di circolare.
Dal profilo giuridico, la convenuta non avrebbe commesso dolo, non vi sarebbe errore essenziale perché il prezzo pagato sarebbe stato conforme al valore della vettura con motore revisionato, di modo che le pretese addotte sarebbero nel complesso del tutto infondate.
Sarebbe di contro l'attore ad essere debitore della convenuta del saldo del prezzo di vendita di fr. 8'919.65, di cui fr. 3'000.-- già richiesti in via esecutiva e fr. 5'919.65 oggetto di domanda riconvenzionale, così come fr. 18'742.30 per pregresse riparazioni richieste a __________ da __________, ora fallita, pretesa che l'attore avrebbe dichiarato di assumersi in solido con la società e che la qui convenuta si sarebbe fatta cedere dall'avente diritto.
C. L'attore si è opposto alla riconvenzionale, rilevando in particolare che l'impegno solidale gli sarebbe stato carpito, pena l'impossibilità di accedere al veicolo acquistato personalmente. Lo stesso sarebbe pertanto nullo ex art. 19 e 29 CO non essendo stato assunto liberamente.
D. Le parti hanno per il resto in seguito sostanzialmente confermato le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e constatato in particolare che dalla perizia è emersa un'effettiva percorrenza di 120'000 km, ha applicato al contratto di compravendita concluso dalle parti le norme in materia di garanzia per i difetti, rilevando che la discrepanza circa la dichiarata percorrenza del veicolo costituirebbe mancanza di una qualità promessa, la quale, tempestivamente notificata, in concreto giustificherebbe l'azione redibitoria di cui all'art. 208 CO, per il che l'attore potrebbe postulare la rifusione del prezzo di vendita di fr. 19'315.60, non invece le altre pretese addotte.
Quo alla riconvenzionale, essa risulterebbe infondata al riguardo del saldo del prezzo di vendita, mentre che sarebbe giustificata in ordine alla pretesa di fr. 18'742.30 oltre interessi di __________ nei confronti di __________, pretesa ceduta all'attrice riconvenzionale e validamente assunta dall'attore principale.
Dal che l'accoglimento dell'azione principale per fr. 19'315.60 oltre interessi e della riconvenzionale per fr. 18'742.30 oltre interessi.
F. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione della petizione e dell'integrale accoglimento della riconvenzionale. Il Pretore avrebbe considerato tempestiva la notifica dei difetti avvenuta il 27 settembre 1995, mentre che intempestiva sarebbe la rescissione del contratto, avvenuta solo il 27 giugno 1996. Inoltre sarebbe stata a torto accordata l'azione redibitoria all'attore, quando invece ricorrerebbero gli estremi dell'applicazione dell'art. 207 cpv. 3 CO, avendo l'attore continuato ad usare la vettura acquistata nonostante il difetto ed avendola egli danneggiata nell'incidente del 5 dicembre 1995, comportamento dal quale andrebbe appunto dedotta la sua rinuncia all'azione redibitoria.
Sarebbe comunque errato il computo della pretesa attorea, non potendogli essere attribuita la parte di prezzo non pagata, inoltre egli dovrebbe risarcire il danno per sua parte causato alla vettura, che avrebbe un valore residuo di soli fr. 1'000.--. Ingiustificata sarebbe pertanto anche la decisione di non accogliere la domanda di condanna al pagamento del saldo del prezzo di vendita, ed infine, per una svista, il Pretore, pur accogliendo in parte la domanda riconvenzionale, avrebbe omesso di pronunciare in tale misura il richiesto rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.
G. Con l'appello adesivo l'attore censura la decisione di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale, ribadendo la propria tesi secondo cui non sarebbe possibile assumere debiti "a garanzia" senza sottostare alle formalità previste per la fideiussione e senza precisare l'entità di tali debiti. La firma quale debitore solidale sarebbe stata apposta solo per potere ritirare la vettura, e non sarebbe sufficiente, nella sua forma assolutamente generica, a fondare la sua responsabilità debitoria. Errato sarebbe comunque il computo degli interessi.
H. Delle osservazioni delle parti ai rispettivi gravami, dei quali è richiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. A giusta ragione il Pretore ha rilevato (consid. 1.1) che, per costante giurisprudenza, l'acquirente che desidera dipartirsi dal contratto per il caso di false indicazioni o assicurazioni circa la cosa venduta può alternativamente far valere sia le azioni di cui agli art. 23 e segg. CO che quelle di cui agli art. 197 e segg. CO (DTF 114 II 131).
Una volta esercitato il diritto di scelta, il compratore è vincolato all'opzione cui ha dato la preferenza: secondo il Tribunale federale si tratta infatti dell'esercizio di un diritto formatore (DTF 108 II 104). Conseguentemente anche il giudice è vincolato al tipo di azione scelto dall'avente diritto (CCC 11 novembre 1987 e riferimenti), ragione per cui non può essere condivisa l'impostazione del giudizio impugnato laddove, invocando l'art. 87 CPC, che è derogato dai predetti principi sanciti dal diritto federale, si discosta dalla chiara scelta operata dall'attore in favore delle azioni di cui agli art. 23 e segg. CO, ed in particolare quella fondata sull'errore essenziale (cfr. doc. G; scelta peraltro correttamente riconosciuta dal Pretore: cfr. consid. 1.2), per esaminare la causa nell'ottica delle norme sulla garanzia nel contratto di compravendita.
2. Non necessariamente le due azioni, legate a premesse differenti, devono condurre ad un risultato differente, specie nel caso in esame in cui il Pretore ha nondimeno concluso per l'annullamento del contratto.
Ed in effetti, il caso che qui si verifica della vendita di una vettura con l'indicazione di una percorrenza sensibilmente inferiore a quella effettiva, che è in questo caso addirittura il doppio di quella apparente (doc. A: km 60'000; perizia, pag. 6, non contestata a questo stadio della causa: km 120'000) configura, dal punto di vista del compratore, una situazione di errore qualificato su una circostanza di fatto (la percorrenza della vettura) che oggettivamente e soggettivamente, in maniera chiaramente riconoscibile, costituisce elemento determinante per la volontà di concludere l'acquisto.
Innegabilmente, infatti, una vettura d'occasione con 60'000 km e una con 120'000 km percorsi sono oggetti ben differenti nell'ottica di un potenziale acquirente, i quali hanno ovviamente una diversa aspettativa di vita residua, potendosi in particolare ragionevolmente ipotizzare che la vettura con solo 60'000 km percorsi possa ancora essere utilizzata almeno su di un'eguale distanza (appunto almeno sino a 120'000 km) senza richiedere importanti lavori di manutenzione, mentre che chi acquista una vettura con 120'000 km prima di determinarsi vorrà presumibilmente sapere se certi importanti lavori sono già stati eseguiti (p. es. nel caso in esame si è presentato il problema al motore), in difetto di che egli dovrà prendere in considerazione la verosimile ipotesi di dovervi provvedere personalmente prima o poi.
Pertanto, posto il principio che non ogni discrepanza sul chilometraggio costituisce errore essenziale (si pensi ad esempio a 10'000 km invece di 15 o 20'000 km: si tratta comunque di vetture quasi nuove), ben si può affermare che la differenza tra 60'000 km e 120'000 km è di rilevanza tale da doversi ritenere viziata la volontà di chi incorre in tale errore, tanto da doversi ammettere l'esistenza di un errore essenziale giusta l'art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO (DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 26 marzo 1996 in re E. SA/S. AG; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Honsell, Basler Kommentar, 2. edizione, n. 20-23 ad art. 24 CO).
Va perciò confermata l'esistenza di una situazione in cui l'attore poteva dipartirsi dal contratto, anche se per il vizio da volontà da lui invocato e non per la difettosità dell'oggetto acquistato. Di conseguenza anche le censure dei ricorrenti dovranno essere esaminate nell'ottica dell'azione fondata sull'errore essenziale, non potendo questa Camera prescindere dalla corretta applicazione del diritto federale.
I Sull'appello principale
3. La prima censura della convenuta al giudizio impugnato verte sulla pretesa tardività della rescissione del contratto, che sarebbe stata pronunciata dall'acquirente solo il 27 giugno 1996.
Si tratta di censura manifestamente infondata: posto che la stessa convenuta situa la notifica del difetto, ritenuta tempestiva (che equivale perciò alla notifica dell'errore appena scoperto), al 27 settembre 1995, ne consegue che l'acquirente disponeva di un anno a partire da quella data per comunicare l'intenzione di sciogliere il contratto (art. 31 CO), termine ampiamente rispettato con la predetta comunicazione del 27 giugno 1996.
A titolo abbondanziale si rileva che la censura sarebbe infondata anche in applicazione degli art. 197 e segg. CO visto che, posta la tempestività della notifica del difetto del 27 settembre 1995 -circostanza che la convenuta non contesta- al 27 giugno 1996 non era ancora trascorso un anno dalla consegna dell'oggetto (la stipula del contratto è del 5 luglio 1995), con il che anche il termine di cui all'art. 210 CO risulta ossequiato.
4. La successiva censura della convenuta attiene alla mancata applicazione in suo favore dell'art. 207 cpv. 3 CO, ma l'argomentazione appare irrimediabilmente superata dal fatto che l'intero capitolo riguardante i diritti di garanzia del compratore risulta inapplicabile per il motivo che il contratto è stato rescisso in conseguenza di un errore essenziale (cfr. consid. 1 e 2).
Le doglianze della convenuta, prima che infondate, si rivelano perciò in questo caso prive d'oggetto, non esistendo nella sistematica delle norme in tema di vizio di volontà una norma -non in particolare l'art. 31 CO- che consenta di dedurre, come l'art. 207 cpv. 3 CO, la rinuncia dell'avente diritto a richiedere la rescissione del contratto e che impedisca perciò che tale risultato si verifichi.
La facoltà del contraente in errore di recedere dal contratto è in effetti limitata solo dal principio dell'affidamento, espressamente richiamato dall'art. 25 cpv. 1 CO, la cui violazione va però ammessa unicamente qualora la rescissione del contratto costituisca l'esercizio di un diritto privo di ogni utilità, oppure quando vi sia sproporzione manifesta tra gli interessi delle parti (DTF 123 III 200), situazione che in concreto è ben lungi dal verificarsi.
Riservate rimangono evidentemente le pretese risarcitorie di chi si vede rescisso il contratto (esplicito l'art. 26 CO), ma la convenuta ha impostato la propria causa sulla negazione dell'ipotesi del venire meno del contratto, senza allegare e dimostrare eventuali sue pretese risarcitorie, quali ad esempio quelle legate all'uso o all'abuso della vettura da parte dell'acquirente dopo la scoperta dell'errore, sicché la circostanza, ammessa e non concessa una responsabilità dell'acquirente nel senso inteso dalla convenuta, si rivela in definitiva ininfluente ai fini del computo in questa procedura delle rispettive posizioni di dare e avere.
5. Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma (seppure per altro motivo) del giudizio sulla caducità del contratto, la convenuta chiede di non dovere essere astretta alla restituzione di quella parte del prezzo che essa non ha incassato, il che è di principio sicuramente corretto, dovendosi per principio restituire solo le prestazioni effettivamente ricevute (Honsell, opera citata, n. 15 ad art. 31 CO), di modo che nuovamente errato risulta il giudizio impugnato laddove condanna la convenuta alla restituzione dell'intero prezzo di vendita, atteso che lo stesso attore ha riconosciuto di avere pagato solo complessivi fr. 17'080.35 (petizione, punto 1, pag. 2: fr. 8'000.-- + fr. 8'080.35 + fr. 1'000.--) e non perciò l'intero prezzo (cfr. doc. 1; replica, pag. 3).
La convenuta (risposta, punti 16-19, pag. 3) ha contestato di avere ricevuto tale importo, negando in particolare che sia avvenuto il versamento a contanti previsto dal contratto e reclamando in via riconvenzionale la differenza a proprio favore.
A torto, in quanto da un lato il contratto doc. A vale quale apparente ricevuta dell'importo a contanti di fr. 10'000.-- ("Acc. pagato contanti Fr 10'.000,00"), e pertanto la convenuta non può disporre di prove del proprio asserito credito residuo, se non della predetta ammissione dell'attore, limitatamente però a fr. 2'235.25 (ovvero fr. 19'315.60 ./. fr. 17'080.35); d'altro lato con la firma del contratto la convenuta risulta chiaramente avere ceduto ogni diritto a lei spettante alla __________, di modo che essa, a maggior ragione, nulla può reclamare dall'acquirente.
Ne consegue comunque che il credito dell'attore va limitato alla sola parte del prezzo di vendita effettivamente pagato, che l'attore medesimo quantifica in fr. 17'080.35, per il che il gravame principale merita su questo punto parziale accoglimento.
6. Risolta la questione del computo del prezzo, la convenuta tenta di prevalersi dei danni che l'attore avrebbe arrecato alla vettura, ridotta a suo dire a relitto, ma, come si è detto (consid. 4, in fine), il tema non è stato oggetto delle indispensabili allegazioni in tal senso nella fase dello scambio degli allegati introduttivi, avendo la convenuta sposato l'errata tesi per cui il contratto sarebbe stato valido, ed essendosi perciò -coerentemente- disinteressata della situazione della vettura, a mente sua di pertinenza dell'acquirente.
Il tema, sollevato per la prima volta a questo stadio della causa, risulta perciò irricevibile (art. 321 CPC).
7. Corretto è da ultimo il rilievo dell'appellante dell'omissione da parte del Pretore di levare l'opposizione interposta dall'attore al precetto esecutivo intimatogli nel giudizio sulla riconvenzionale.
II Sull'appello adesivo
8. Il gravame dell'attore verte sulla decisione del Pretore di ritenere per lui vincolante in assenza di atto pubblico, necessario per la fideiussione, la sottoscrizione quale "debitore solidale" degli impegni della fallita __________ nei confronti di __________, incontestatamente ammontanti a fr. 18'742.30 e ceduti alla qui convenuta (doc. 27 e 28).
Le censure del ricorrente sono del tutto infondate: con ogni evidenza egli con la firma in questione ha inteso assumere il debito di __________ in via cumulativa con la debitrice precedente, istituto non esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il terzo (in concreto l'attore) promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma senza avere l’intenzione di liberarlo (II CCA 9 gennaio 1998 in re C./G., 27 novembre 1997 in re C. SA/S.; Honsell, opera citata, n. 2 ad art. 176 CO), atto per il quale non vi è necessità di rispettare precetti di forma (Honsell, opera citata, n. 7 ad art. 176 CO), di modo che l’assuntore risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso debitore principale (art. 143 CO; DTF 111 II 278).
A tale soluzione conduce in effetti la dichiarazione dell'attore di obbligarsi solidarmente con __________: stante il chiaro testo della clausola sottoscritta, limitata appunto alla professione di debito, non si vede come la stessa potrebbe essere soggetta ad interpretazione nel senso, più favorevole al debitore, di una fideiussione. Del resto, le condizioni della stipula, per quanto note, sembrano escludere siffatta soluzione: lo scopo perseguito in quel frangente dal creditore era manifestamente quello di vedere il qui attore affiancare la debitrice precedente, persona giuridica di dubbia solvibilità in notevole ritardo con ritardo delle molte fatture di cui al doc. 27, nell'impegno al pagamento del proprio credito; nulla depone in senso contrario, e difatti l'attore nulla ha saputo allegare in favore dell'asserita pattuizione di un impegno accessorio necessitante la forma autentica.
L'attore si è infatti limitato ad appigliarsi alla pretesa genericità dell'atto, che non menziona l'importo del debito assunto, disattendendo, con l'inconferente invocazione degli art. 19 CO e 27 CC e la citazione di DTF 113 II 163 e 112 II 433, che l'ammontare del debito gli era perfettamente noto per essere stato amministratore della società debitrice (doc. 33) e l'estensore della lettera doc. 28 con cui riconosceva il debito e, "dopo numerosi colloqui", prometteva dei pagamenti rateali.
9. L'attore solleva infine delle contestazioni in tema di interessi.
Dapprima egli sostiene che il loro termine di decorrenza sarebbe errato, ma la censura, priva di qualsivoglia motivazione in fatto o in diritto, risulta di primo acchito irricevibile.
In seguito egli sostiene che in caso di fallimento essi non decorerebbero più, il che è esatto per il caso di __________ ma non per lui, debitore solidale, ovvero anch'egli debitore della medesima obbligazione.
Vero è infatti che secondo l'art. 144 cpv. 2 CO tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione (Honsell, opera citata, n. 5 ad art. 144 CO), ed è pacifico che l'obbligazione pecuniaria è produttiva di interessi moratori fino al momento dell'adempimento (art. 104 CO), l'attore non risponde pertanto di interessi altrui da lui assunti, ma degli interessi di mora decorrenti dall'8 ottobre 1995 (doc. 29) sul debito da lui assunto il 14 luglio 1995 (doc. 28).
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 24 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 17'080.35 oltre interessi al 5% dal 3 gennaio 1997.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’200.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili.
3./4./5. Invariati
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-b) spese fr. 50.--
Total e fr. 900.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 mentre che per 1/10 sono a carico di __________, al quale la convenuta rifonderà fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 23 febbraio 2001 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-b) spese fr. 50.--
Total e fr. 600.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario