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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.12.2001 12.2001.195

December 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·995 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00195

Lugano 6 dicembre 2001/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per giudicare l'istanza di ricusa 26 novembre 2001 di

__________  

nei confronti del  

Pretore del distretto di __________  

nelle cause a procedura sommaria della stessa Pretura, Sezione 5 -inc. EF.2001.1765 ed EF.2001.1766- promosse nei confronti dell'istante dal   Comune di __________ rappr. da __________

lette le osservazioni della magistrata che si oppone all'istanza e quelle della controparte che si rimette al giudizio della Camera, pur scostandosi dai motivi addotti dall'istante che osserva peraltro non essere circostanziati;

visti gli atti dell'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

                                               che questa Camera è competente a giudicare l'istanza in esame in virtù dell'art. 30 CPC;

                                               che ai sensi dell'art. 27 CPC la ricusazione è possibile se è dato uno dei motivi di esclusione (ciò che in concreto è pacificamente estraneo all'istanza), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti, rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni;

                                               che scopo dell'istituto è quello di garantire l'imparzialità del giudice, in particolare quando è messa in causa tale caratteristica essenziale, rispettivamente quando v'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in una determinata vertenza (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13);

                                               che ciò nonostante alla ricusa dev'essere fatto ricorso con riserbo, così da garantire -e non da sovvertire- l'ordinamento giurisdizionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 7 in fine);

                                               che i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo, tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare l'atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e 12);

                                               che, in concreto, __________ (nel seguito: l'istante) sospetta il pretore __________ di parzialità con esclusivo riferimento a due cause già ultimate e trattate dallo stesso giudice in cui questi avrebbe compiuto atti dolosi di falso di documento (datando la sentenza 8.05.2001 - la vera data essendo 14.05.2001), ossia favorendo la controparte;

                                               che tuttavia questo fatto, peraltro non accertato, né si vede che rilevanza in genere avrebbe potuto avere in danno dell'istante in quelle procedure, né che significato possa rivestire ai fini della postulata ricusa;

                                               che la stessa circostanza qui denunciata è già stata oggetto di segnalazione al Ministero pubblico (denuncia 19 luglio 2001, indirizzata anche al Consiglio della magistratura) il quale, in data 7 agosto 2001, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti del Pretore __________, considerando fra l'altro che le lamentale del denunciante … non sono certo riconducibili all'operato del magistrato;

                                               che comunque dalla sentenza 3 luglio 2001 della Camera di cassazione civile di questo Tribunale che ha respinto i ricorsi dell'istante proprio nelle procedure da lui evocate in questa sede -inc. 152 e 153/2001 ACC- risulta che il termine di giacenza delle sentenze pretorili presso l'Ufficio postale del suo domicilio -che è di sette giorni in virtù di un'ordinanza postale- era venuto a scadenza il giorno 17 maggio 2001, ciò che indica come la data dell'8 maggio apposta sulla sentenza non solo è corretta, ma potrebbe (a dipendenza di questa considerazione) persino coincidere con quella d'intimazione;

                                               che determinante per il computo del termine di ricorso contro una sentenza è infatti non la data apposta sulla decisione, ma unicamente quella di intimazione della stessa, termine di cui l'istante nemmeno parla, né peraltro indica da dove mai egli ricavi la supposizione che la decisione sia stata emessa il giorno 14 maggio 2001;

                                               che l'intimazione è comunque sicuramente avvenuta il 9 maggio 2001, come risulta sia dal timbro postale sulla busta di spedizione delle due sentenze per plico raccomandato, ritornato alla Pretura dopo il periodo di giacenza e riposto nel relativo incarto (cfr. incarto archiviato presso la Sezione 5), sia dalla lista delle spedizioni allestita dalla Pretura e riferita a quella data;

                                               che pertanto il motivo posto dall'istante a fondamento della domanda di ricusa, oltre a non essere confortato da nessuna indicazione di prove o indizi, è addirittura inesistente, ciò che esime questa Camera da ogni considerazione sulla sua rilevanza in relazione alle procedure pendenti;

                                               che in più va tuttavia almeno considerato che l'istanza si pone al limite della ricevibilità per altro motivo;

                                               che infatti, il principio dell'affidamento nel processo impone a chi chiede la ricusa di un giudice di non dare prova di attendismo, ma di reagire non appena i fatti siano interpretabili nel senso inteso dall'istante come un insieme coerente ed univoco (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 2);

                                               che, per contro, l'istante invece di proporre la ricusa del Pretore appena ricevute -il 3 novembre 2001- le citazioni per il contraddittorio, l'ha fatto il giorno stesso in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza, ossia il 26 novembre, quando il motivo posto alla base del suo intervento era sempre lo stesso, già esposto senza successo in altra sede, ben prima dell'inizio delle presenti procedure di rigetto: ciò che, pur non comportando la perenzione del diritto alla ricusa (Cocchi/Trezzini, idem), fa almeno dubitare della buona fede dell'istante;

                                               che all'istante, soccombente in questa procedura incidentale, devono essere caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 148 CPC), tenendo conto altresì del carattere temerario dell'istanza fondata su allegazioni palesemente mendaci (art. 152 CPC), mentre non si giustificano ripetibili in favore della controparte, tenuto conto delle concise -ancorché pertinenti- osservazioni alla domanda in esame.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 27 e segg. CPC, nonché LTG,

pronuncia:

                                          1.   L'istanza di ricusa 26 novembre 2001 di __________ nei confronti del Pretore del distretto di __________, è respinta.

                                          2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico dell'istante.

                                         3.   Intimazione a:     - __________

                                              Comunicazione alla Pretura di __________ sezione 5.

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il segretario

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